XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1646




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge".

        2. I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

            "Il consiglio comunale può, quando risulti accertato che a causa di particolari condizioni locali non sia possibile provvedere altrimenti, ed acquisito il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, con il limite inderogabile di 50 metri.
        Nel caso in cui l'impianto sia separato dal centro urbano da strade pubbliche classificate ai sensi della legislazione vigente almeno di livello comunale, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari, il consiglio comunale può, acquisito il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, deliberare la riduzione della zona di rispetto di cui al quarto comma, con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato.
        Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento di pubblica utilità, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, acquisito il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Tale riduzione si applica, con identica procedura, per la realizzazione di parchi, giardini o parcheggi pubblici.
        Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene favorevolmente espresso".

        3. I commi 3 e 4 dell'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono abrogati.



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