XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1646
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di
almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire
intorno ai cimiteri nuovi edifici e ampliare quelli
preesistenti, entro il raggio di 200 metri dal perimetro
dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti
urbanistici vigenti nel comune, o, in difetto di essi,
comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed
eccezioni previste dalla legge".
2. I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo
338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio comunale può, quando risulti accertato che
a causa di particolari condizioni locali non sia possibile
provvedere altrimenti, ed acquisito il parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, approvare la costruzione
di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad
una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, con il
limite inderogabile di 50 metri.
Nel caso in cui l'impianto sia separato dal centro urbano
da strade pubbliche classificate ai sensi della legislazione
vigente almeno di livello comunale, o da fiumi, laghi o
dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti
ferroviari, il consiglio comunale può, acquisito il parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale,
deliberare la riduzione della zona di rispetto di cui al
quarto comma, con il limite inderogabile di 50 metri dal
centro abitato.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione
di un intervento di pubblica utilità, purché non vi ostino
ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può
consentire, acquisito il parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto
con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato,
autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la
costruzione di nuovi edifici. Tale riduzione si applica, con
identica procedura, per la realizzazione di parchi, giardini o
parcheggi pubblici.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente
azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo,
decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si
ritiene favorevolmente espresso".
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 57 del regolamento di
polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono abrogati.