XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1644




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 107 della Costituzione, secondo comma, assegna al Ministro della giustizia la "facoltà di promuovere l'azione disciplinare" nei confronti dei magistrati.
        La legge ordinaria, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (CSM), ha affiancato al Ministro della giustizia il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, riconoscendogli la titolarità degli atti anche nell'ipotesi di azione promossa dal Guardasigilli.
        Tale attribuzione ha suscitato polemiche, con particolare riferimento alla posizione di terzietà del Procuratore generale, il quale fa parte, quale componente di diritto, del CSM (articolo 104, terzo comma, della Costituzione) e, quindi, partecipa ai giudizi relativi a magistrati da lui stesso inquisiti. E' come se il pubblico ministero facesse parte del collegio chiamato a giudicare una persona nei cui confronti egli stesso ha mosso l'accusa!
        La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ha affrontato, con particolare attenzione, la questione riguardante l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, licenziando un testo il cui contenuto viene recuperato, nelle sue linee portanti, dall'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale, con il quale si ribadisce l'intento di affidare la prerogativa in questione ad un organo "appositamente costituito, connotato in maniera tale da assicurarne l'indipendenza e l'autonomia", statuendo per la sua elezione un ampio consenso: la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento riunito in seduta comune.
        Le successive previsioni riguardano: l'incompatibilità dell'ufficio di Procuratore generale con qualsiasi altra carica o professione; la riserva di legge per l'individuazione di tutte quelle condizioni necessarie a garantirne "l'indipendenza da ogni potere"; la non rieleggibilità alla scadenza del mandato della durata di quattro anni ed il divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica per il quadriennio successivo.
        Il Procuratore generale (così viene definito il titolare dell'iniziativa) esercita l'azione disciplinare d'ufficio, ovvero "su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale presso la Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura". Tale scelta è pienamente condivisa, apparendo opportuno mantenere la facoltà di intervento dei citati organi che, in tale modo, possono supplire ad eventuali inerzie del Procuratore, ma anche concorrere alla definizione di un circuito istituzionale nel quale ciascun istante è chiamato a partecipare nell'ambito dei poteri che gli sono propri.
        Inoltre, il Procuratore generale è autonomo rispetto ad ogni altro potere e, quindi, non collegato all'Esecutivo ed è tenuto a riferire, annualmente, alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.
        Tutto quanto esposto comporta l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione, attributivo della competenza, nella materia in questione, al Ministro della giustizia.
        Il rispetto scrupoloso della regola dei cosiddetti "contrappesi" ha in sé la forza di scongiurare il pericolo delle "invasioni di campo" che pongono in crisi il fondamento di ogni Stato democratico come il nostro, basato sulla divisione dei poteri, ognuno dotato di attribuzioni proprie finalizzate al soddisfacimento del bene comune.
        Nessuno pone in discussione la benemerita azione di contrasto, da parte della magistratura, al fenomeno del malaffare (metaforicamente denominato "tangentopoli"), annidato in ambienti politici, imprenditoriali e della pubblica amministrazione, che ha rivitalizzato il principio della divisione dei poteri. Invero, l'intervento giudiziario, volto al doveroso ripristino della legalità, si pone in un'ottica di contrappeso. Tuttavia, le scelte dell'Assemblea costituente in tema di giurisdizione elusero la previsione di un serio controllo sull'operato dei magistrati, i quali, in tale modo, si sentono liberi di poter "spaziare" senza subirne le conseguenze.
        L'istituzione di un organo estraneo al CSM quale titolare dell'azione disciplinare (obbligatoria ed officiosa) che nella sostanza, pertanto, svolge un ruolo richiamante quello del pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale, intende rendere concreto l'intervento ed il suo esito.
        A tale ambito concettuale appartiene la portata dell'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale, (nuovo articolo 110 della Costituzione), che attribuisce al Ministro della giustizia "la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari", al fine di verificare l'impegno dei magistrati ed il corretto esercizio delle loro funzioni.
        Da ultimo si prevede che, annualmente, il Guardasigilli riferisca alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.




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