XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1644
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 107 della
Costituzione, secondo comma, assegna al Ministro della
giustizia la "facoltà di promuovere l'azione disciplinare" nei
confronti dei magistrati.
La legge ordinaria, istitutiva del Consiglio superiore
della magistratura (CSM), ha affiancato al Ministro della
giustizia il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, riconoscendogli la titolarità degli atti anche
nell'ipotesi di azione promossa dal Guardasigilli.
Tale attribuzione ha suscitato polemiche, con particolare
riferimento alla posizione di terzietà del Procuratore
generale, il quale fa parte, quale componente di diritto, del
CSM (articolo 104, terzo comma, della Costituzione) e, quindi,
partecipa ai giudizi relativi a magistrati da lui stesso
inquisiti. E' come se il pubblico ministero facesse parte del
collegio chiamato a giudicare una persona nei cui confronti
egli stesso ha mosso l'accusa!
La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ha
affrontato, con particolare attenzione, la questione
riguardante l'azione disciplinare nei confronti dei
magistrati, licenziando un testo il cui contenuto viene
recuperato, nelle sue linee portanti, dall'articolo 1 della
presente proposta di legge costituzionale, con il quale si
ribadisce l'intento di affidare la prerogativa in questione ad
un organo "appositamente costituito, connotato in maniera tale
da assicurarne l'indipendenza e l'autonomia", statuendo per la
sua elezione un ampio consenso: la maggioranza dei tre quinti
dei componenti il Parlamento riunito in seduta comune.
Le successive previsioni riguardano: l'incompatibilità
dell'ufficio di Procuratore generale con qualsiasi altra
carica o professione; la riserva di legge per l'individuazione
di tutte quelle condizioni necessarie a garantirne
"l'indipendenza da ogni potere"; la non rieleggibilità alla
scadenza del mandato della durata di quattro anni ed il
divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica per il
quadriennio successivo.
Il Procuratore generale (così viene definito il titolare
dell'iniziativa) esercita l'azione disciplinare d'ufficio,
ovvero "su richiesta del Ministro della giustizia, del
Procuratore generale presso la Corte di cassazione o del
Consiglio superiore della magistratura". Tale scelta è
pienamente condivisa, apparendo opportuno mantenere la facoltà
di intervento dei citati organi che, in tale modo, possono
supplire ad eventuali inerzie del Procuratore, ma anche
concorrere alla definizione di un circuito istituzionale nel
quale ciascun istante è chiamato a partecipare nell'ambito dei
poteri che gli sono propri.
Inoltre, il Procuratore generale è autonomo rispetto ad
ogni altro potere e, quindi, non collegato all'Esecutivo ed è
tenuto a riferire, annualmente, alle Camere sull'esercizio
dell'azione disciplinare.
Tutto quanto esposto comporta l'abrogazione del secondo
comma dell'articolo 107 della Costituzione, attributivo della
competenza, nella materia in questione, al Ministro della
giustizia.
Il rispetto scrupoloso della regola dei cosiddetti
"contrappesi" ha in sé la forza di scongiurare il pericolo
delle "invasioni di campo" che pongono in crisi il fondamento
di ogni Stato democratico come il nostro, basato sulla
divisione dei poteri, ognuno dotato di attribuzioni proprie
finalizzate al soddisfacimento del bene comune.
Nessuno pone in discussione la benemerita azione di
contrasto, da parte della magistratura, al fenomeno del
malaffare (metaforicamente denominato "tangentopoli"),
annidato in ambienti politici, imprenditoriali e della
pubblica amministrazione, che ha rivitalizzato il principio
della divisione dei poteri. Invero, l'intervento giudiziario,
volto al doveroso ripristino della legalità, si pone in
un'ottica di contrappeso. Tuttavia, le scelte dell'Assemblea
costituente in tema di giurisdizione elusero la previsione di
un serio controllo sull'operato dei magistrati, i quali, in
tale modo, si sentono liberi di poter "spaziare" senza subirne
le conseguenze.
L'istituzione di un organo estraneo al CSM quale titolare
dell'azione disciplinare (obbligatoria ed officiosa) che nella
sostanza, pertanto, svolge un ruolo richiamante quello del
pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale,
intende rendere concreto l'intervento ed il suo esito.
A tale ambito concettuale appartiene la portata
dell'articolo 2 della presente proposta di legge
costituzionale, (nuovo articolo 110 della Costituzione), che
attribuisce al Ministro della giustizia "la funzione ispettiva
sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari", al fine
di verificare l'impegno dei magistrati ed il corretto
esercizio delle loro funzioni.
Da ultimo si prevede che, annualmente, il Guardasigilli
riferisca alle Camere sullo stato della giustizia,
sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di
indagine.