XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1644




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 107 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

        "L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.
        Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.
        La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.
        L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale presso la Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura.
        Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare".

        2. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è abrogato.


Art. 2.

        1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 110. - Fatte salve le competenze del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.
        Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine".



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