XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1644
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 107 della
Costituzione sono inseriti i seguenti:
"L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da
un Procuratore generale eletto dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, tra
coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della
Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è
incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La
legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.
Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è
rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione
delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.
La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del
Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva
propedeutica all'azione disciplinare.
L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su
richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione o del Consiglio
superiore della magistratura.
Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere
sull'esercizio dell'azione disciplinare".
2. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è
abrogato.
Art. 2.
1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 110. - Fatte salve le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, il Ministro della giustizia
provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia, promuove la comune formazione
propedeutica all'esercizio delle professioni forensi ed
esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento
degli uffici giudiziari.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle
Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione
penale e sull'uso dei mezzi di indagine".