XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1640




        Onorevoli Colleghi! - E' un dato di comune, mortificante, esperienza la crisi apparentemente irrisolubile che attanaglia l'amministrazione della giustizia civile nel nostro Paese. Le statistiche sulla "velocità" di definizione del contenzioso civile sono fulgidi esempi dell'impotenza dello Stato nell'assicurare ai propri cittadini un servizio essenziale, quale quello della risoluzione dei conflitti tra parti private.
        Invero, ancora più desolante è il quadro che emerge dall'esame delle statistiche relative all'esecuzione civile: un cittadino non solo deve aspettare qualche lustro per vedere affermato definitivamente il suo diritto, ma poi deve infilarsi - se vuole vederne la concreta realizzazione - in un altro "buco nero", quale quello dell'esecuzione forzata.
        A fronte dello sfascio della giustizia civile, che si traduce in un serio vulnus alla credibilità dello Stato, si è da sempre attuata la politica dei "pannicelli caldi", delle novelle, degli interventi settoriali e non coordinati, così che il nostro codice di procedura civile si presenta sempre più come la stratificazione di interventi non coordinati, spesso condizionati dalle logiche corporative dei settori di volta in volta coinvolti. Non è più un codice nell'accezione propria e tradizionale del termine: è, ormai, la giustapposizione di norme irriducibili ad unità, se non attraverso veri e propri esercizi di anatomia giuridica.
        Ormai irrimediabilmente nell'opinione pubblica è passato il messaggio che affidarsi alla giustizia civile amministrata dallo Stato è una vera "iattura", perché congela sine die la risoluzione di una vicenda conflittuale che, invece, per le parti interessate, è sempre di capitale importanza e di particolare urgenza, anche quando involge questioni sostanziali di modesto spessore o di infimo valore economico.
        La crisi della giustizia civile ha fatto sì che essa sempre più si caratterizzasse come giustizia dei "poveri". Coloro che "possono", ormai da tempo, hanno scelto di ricorrere ai giudizi arbitrali, certamente onerosi dal punto di vista economico, ma idonei ad assicurare la definizione delle vertenze nel volgere di qualche mese.
        Nella percezione del comune utente della giustizia, ciò che sconforta nella disciplina del processo civile è la constatazione che i rinvii tra un'udienza e l'altra sono insopportabilmente lunghi. Se a ciò si somma il dato che per incardinare nell'intero suo contenuto (di domande e mezzi di prova) un processo occorrono tre udienze (prima comparizione, trattazione e richieste istruttorie), si comprende che per fare partire un giudizio civile, in sedi giudiziarie dai rinvii nemmeno troppo "lunghi", occorrono non meno di un paio di anni!
        In due anni, cioè, le parti hanno precisato tutto quello che c'era da precisare, domandato tutto quello che potevano domandare, ma la definizione della lite è tutta ancora da determinare.
        In tutto questo, peraltro, è la classe forense a dover esercitare una funzione di cuscinetto tra i diversi attori del sistema, da un lato l'utenza del "servizio giustizia" comprensibilmente vorrebbe una definizione sollecita delle proprie questioni, dall'altro la magistratura civile, cronicamente in carenza di organico, ha la necessità di diluire il calendario delle udienze per fare fronte al sovraccarico determinato dall'arretrato.
        Si è ritenuto di individuare nelle modifiche legislative definite dalla presente proposta di legge una possibile soluzione dello specifico problema della esasperante durata delle controversie civili. Non per colpevolizzare la classe dei magistrati, ma per richiamare tutti gli interpreti professionali della funzione giustizia (avvocati e giudici) alla necessità di rendere sollecita la definizione delle pendenze in materia civile. Da un lato il giudice saprà che oltre una certa data non può andare nel fissare un rinvio, dall'altro l'avvocato ha uno strumento vero per pretendere una decisione - quale che sia - se non in tempi ragionevoli, almeno non così dilatata nel tempo da aver fatto dimenticare la vera ed effettiva materia del contendere. Chi ha un minimo di contezza delle cose della giustizia sa di cause che si definiscono dopo venticinque anni oppure di processi che si interrompono una decina di volte (e dieci volte vanno riassunti) per la morte dell'una o dell'altra parte o dei loro procuratori: in un giudizio che dura venti anni tali evenienze sono tutt'altro che da escludere.
        Si deve, infine, precisare che le disposizioni normative, che sottoponiamo alla vostra attenzione, non hanno alcun particolare carattere di novità. La loro unica portata innovativa può rinvenirsi nell'eliminazione della classica anomalia italica della "norma senza sanzione".
        L'obbligo di fissare le udienze entro un termine non superiore (si badi bene) a quindici giorni è già contenuto nel codice di procedura civile, all'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto n. 1368 del 1941. Con tutta evidenza, però, si tratta non di una norma vera e propria, ma di una semplice "raccomandazione", non essendovi alcuna sanzione della sua eventuale violazione.
        Non si è voluto, in conclusione, punire qualcuno, ma semplicemente fare in modo che una norma di legge valga in quanto tale, quale comando cogente e non come semplice raccomandazione di uno Stato bonario ed indifferente pater familias.




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