XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1640
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 18 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente:
"Agli effetti del primo comma, costituiscono mancanza ai
doveri del magistrato, in sede civile:
a) l'adozione di provvedimenti, la cui pronunzia
il magistrato si sia riservato ai sensi dell'articolo 186 del
codice di procedura civile, oltre il termine di cinque
giorni;
b) il rinvio di ogni udienza oltre il termine di
tre mesi, salvo le ipotesi di specifiche e comprovate esigenze
di istruzione;
c) la fissazione dell'udienza di precisazione
delle conclusioni oltre il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento con il quale è dichiarata la chiusura
dell'istruzione".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 81 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368).
1. Al primo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel
rispetto dei limiti stabiliti nel secondo comma".
2. Il secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, è sostituito dal seguente:
"Nello stesso processo, l'intervallo tra l'udienza
destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e
la prima udienza di trattazione, e quello tra le successive
udienze di istruzione, non può essere superiore a tre mesi.
Tale termine può essere superato solo per specifiche e
comprovate esigenze di istruzione del giudizio".
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 81 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto il seguente:
"Nello stesso processo, l'udienza di precisazione delle
conclusioni non può essere fissata oltre il termine di sei
mesi dalla data del provvedimento con il quale è dichiarata la
chiusura dell'istruzione".
Art. 3.
(Ambito di applicazione
- Entrata in vigore).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
giudizi civili il cui atto introduttivo è stato notificato il
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
medesima.
2. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.