XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1640




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 18 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511).

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente:

        "Agli effetti del primo comma, costituiscono mancanza ai doveri del magistrato, in sede civile:

                a) l'adozione di provvedimenti, la cui pronunzia il magistrato si sia riservato ai sensi dell'articolo 186 del codice di procedura civile, oltre il termine di cinque giorni;

                b) il rinvio di ogni udienza oltre il termine di tre mesi, salvo le ipotesi di specifiche e comprovate esigenze di istruzione;

                c) la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni oltre il termine di sei mesi dalla data del provvedimento con il quale è dichiarata la chiusura dell'istruzione".


Art. 2.

(Modifiche all'articolo 81 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368).

        1. Al primo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto dei limiti stabiliti nel secondo comma".
        2. Il secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

        "Nello stesso processo, l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza di trattazione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a tre mesi. Tale termine può essere superato solo per specifiche e comprovate esigenze di istruzione del giudizio".

        3. Dopo il secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto il seguente:

        "Nello stesso processo, l'udienza di precisazione delle conclusioni non può essere fissata oltre il termine di sei mesi dalla data del provvedimento con il quale è dichiarata la chiusura dell'istruzione".


Art. 3.

(Ambito di applicazione
- Entrata in vigore).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi civili il cui atto introduttivo è stato notificato il giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima.
        2. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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