XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1639-A
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
stata esaminata dalla I Commissione Affari costituzionali a
seguito della richiesta di inserimento nel calendario dei
lavori della Commissione stessa avanzata dal gruppo di
Rifondazione comunista; nell'avanzare tale proposta i colleghi
appartenenti a questo gruppo evidenziavano la necessità di
rispondere ad alcune esigenze riscontrate in occasione di
alcune recenti manifestazioni pubbliche.
A tal fine, l'articolo 1 della proposta di legge dispone,
in via generale, l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio
per il personale delle forze di polizia, ad ordinamento sia
civile sia militare, che risulti impegnato in attività di
servizio di ordine pubblico. Ad integrazione dell'articolo 1,
il successivo articolo 2 prevede, nei casi eccezionali in cui
il personale non indossi la divisa, l'obbligo di indossare
indumenti che l'identifichino a distanza quale appartenente a
un corpo di polizia.
Per quanto riguarda in particolare i funzionari che
dirigano operazioni di pubblica sicurezza, l'articolo 3 fa
obbligo agli stessi di portare la fascia tricolore "o altro
evidente segno distintivo".
L'articolo 4, al fine di consentire l'identificazione dei
funzionari ed agenti di polizia anche quando operino
indossando i regolamentari caschi di protezione, prevede che
ogni casco riporti a tale scopo una sigla univoca, e che in un
apposito registro si tenga nota della corrispondenza tra casco
e personale assegnatario. L'articolo vieta, infine, l'uso di
caschi assegnati ad altri e il ricorso a mezzi di protezione
che non consentano l'identificazione.
Il successivo articolo 5 fa divieto al personale in
servizio di ordine pubblico di portare con sé armi, indumenti
o equipaggiamenti che non siano previsti o autorizzati dai
regolamenti di servizio, o che siano stati modificati. Si
prevede inoltre il divieto di portare, in occasione di
operazioni di ordine pubblico, indumenti o segni distintivi
atti a identificare altre categorie di soggetti, come i
giornalisti o il personale addetto ai servizi di soccorso.
L'articolo 6, infine, sanziona penalmente tutti gli
obblighi e i divieti recati dal provvedimento. La pena
consiste in ogni caso nella reclusione da tre mesi a un anno;
si stabilisce inoltre che le infrazioni ai divieti previsti
dall'articolo 5 comportano un aumento della pena.
Illustrato il contenuto del provvedimento, si può
constatare, così come evidenziato già nel corso dell'esame in
sede referente in Commissione, come non appaiano giustificate
le preoccupazioni che hanno ispirato la presentazione della
presente proposta di legge in quanto la normativa attuale già
prevede sostanzialmente gli obblighi che si vorrebbero
introdurre.
Anche da parte del rappresentante del Governo in
Commissione, si è affermato come non sia necessario un simile
intervento legislativo in ragione di due ordini di
motivazioni. In primo luogo, le disposizioni che si vorrebbero
introdurre sono già sostanzialmente presenti nell'ordinamento;
in secondo luogo, gli eventuali miglioramenti alla normativa
in esame non sembrano richiedere necessariamente un intervento
con atto di natura legislativa, se non limitatamente alla
previsione delle sanzioni penali che comunque la Commissione,
anche in conformità al parere espresso dalla II Commissione
Giustizia, non ritiene congrue per le fattispecie prese in
esame.
Per tutte queste considerazioni, la Commissione propone
all'Assemblea la reiezione della proposta di legge in
esame.
Nuccio CARRARA, Relatore.