XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1639-A




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata esaminata dalla I Commissione Affari costituzionali a seguito della richiesta di inserimento nel calendario dei lavori della Commissione stessa avanzata dal gruppo di Rifondazione comunista; nell'avanzare tale proposta i colleghi appartenenti a questo gruppo evidenziavano la necessità di rispondere ad alcune esigenze riscontrate in occasione di alcune recenti manifestazioni pubbliche.
        A tal fine, l'articolo 1 della proposta di legge dispone, in via generale, l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio per il personale delle forze di polizia, ad ordinamento sia civile sia militare, che risulti impegnato in attività di servizio di ordine pubblico. Ad integrazione dell'articolo 1, il successivo articolo 2 prevede, nei casi eccezionali in cui il personale non indossi la divisa, l'obbligo di indossare indumenti che l'identifichino a distanza quale appartenente a un corpo di polizia.
        Per quanto riguarda in particolare i funzionari che dirigano operazioni di pubblica sicurezza, l'articolo 3 fa obbligo agli stessi di portare la fascia tricolore "o altro evidente segno distintivo".
        L'articolo 4, al fine di consentire l'identificazione dei funzionari ed agenti di polizia anche quando operino indossando i regolamentari caschi di protezione, prevede che ogni casco riporti a tale scopo una sigla univoca, e che in un apposito registro si tenga nota della corrispondenza tra casco e personale assegnatario. L'articolo vieta, infine, l'uso di caschi assegnati ad altri e il ricorso a mezzi di protezione che non consentano l'identificazione.
        Il successivo articolo 5 fa divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé armi, indumenti o equipaggiamenti che non siano previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, o che siano stati modificati. Si prevede inoltre il divieto di portare, in occasione di operazioni di ordine pubblico, indumenti o segni distintivi atti a identificare altre categorie di soggetti, come i giornalisti o il personale addetto ai servizi di soccorso.
        L'articolo 6, infine, sanziona penalmente tutti gli obblighi e i divieti recati dal provvedimento. La pena consiste in ogni caso nella reclusione da tre mesi a un anno; si stabilisce inoltre che le infrazioni ai divieti previsti dall'articolo 5 comportano un aumento della pena.
        Illustrato il contenuto del provvedimento, si può constatare, così come evidenziato già nel corso dell'esame in sede referente in Commissione, come non appaiano giustificate le preoccupazioni che hanno ispirato la presentazione della presente proposta di legge in quanto la normativa attuale già prevede sostanzialmente gli obblighi che si vorrebbero introdurre.
        Anche da parte del rappresentante del Governo in Commissione, si è affermato come non sia necessario un simile intervento legislativo in ragione di due ordini di motivazioni. In primo luogo, le disposizioni che si vorrebbero introdurre sono già sostanzialmente presenti nell'ordinamento; in secondo luogo, gli eventuali miglioramenti alla normativa in esame non sembrano richiedere necessariamente un intervento con atto di natura legislativa, se non limitatamente alla previsione delle sanzioni penali che comunque la Commissione, anche in conformità al parere espresso dalla II Commissione Giustizia, non ritiene congrue per le fattispecie prese in esame.
        Per tutte queste considerazioni, la Commissione propone all'Assemblea la reiezione della proposta di legge in esame.

Nuccio CARRARA, Relatore.




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