La Commissione propone la reiezione della proposta
di legge.
Art. 1.
1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine
pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo
quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le
caratteristiche delle divise.
Art. 2.
1. Il personale, compresi i funzionari di pubblica
sicurezza, che dovesse eccezionalmente non indossare la
divisa, dovrà portare, oltre ai distintivi di riconoscimento
specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti
che lo identifichino chiaramente anche a distanza come
appartenente ad un corpo di polizia, secondo quanto
determinato dai decreti di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della
direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se
indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la
fascia tricolore o altro evidente segno distintivo previsto
dai decreti di cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. Il casco di protezione indossato dal personale delle
forze di polizia, secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte
posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione
dell'operatore che lo indossa.
2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro
aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali
ai quali è stato assegnato il casco.
3. E' fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di
protezione del volto che non consentano l'identificazione
dell'operatore, o di indossare caschi assegnati ad altri.
Art. 5.
1. E' fatto divieto al personale in servizio di ordine
pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi
di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di
servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.
2. In occasione di manifestazioni di piazza o altre
situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è
fatto inoltre divieto al personale delle forze di polizia,
anche se autorizzato ad operare non in uniforme per ragioni di
servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo
possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi
di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del
fuoco.
Art. 6.
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è
punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è
aumentata nei casi previsti dall'articolo 5.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.