XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1639-A




TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione


        La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.


Art. 1.

        1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.


Art. 2.

        1. Il personale, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che dovesse eccezionalmente non indossare la divisa, dovrà portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente anche a distanza come appartenente ad un corpo di polizia, secondo quanto determinato dai decreti di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.


Art. 4.

        1. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia, secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
        2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
        3. E' fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, o di indossare caschi assegnati ad altri.


Art. 5.

        1. E' fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.
        2. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle forze di polizia, anche se autorizzato ad operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.


Art. 6.

        1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dall'articolo 5.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



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