XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1638




        Onorevoli Colleghi! - Il 1^ luglio 2000 è entrata in vigore la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, senza che il nostro Paese abbia ancora deciso le modalità ed i termini della relativa ratifica.
        Tale Convenzione, adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa, fa seguito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva con legge n. 176 del 1991, la quale, all'articolo 4, dispone che gli Stati contraenti adottino le misure legislative ed amministrative per dare attuazione ai diritti riconosciuti da tale accordo.
        La Convenzione del 1996 assicura ai minori il diritto ad essere consultati personalmente e, ove necessario, privatamente, nel corso delle procedure giudiziarie che li riguardano ed incoraggia gli Stati ad introdurre nei loro ordinamenti istituti giuridici di promozione dei diritti dei fanciulli e strumenti di mediazione per la soluzione di contrasti intrafamiiari.
        Si tratta di un notevole cambiamento di prospettiva, con il quale si considera il minore soggetto attivo di diritto, che può legittimamente esprimere il proprio parere in vicende giudiziarie in cui è, suo malgrado, coinvolto, sempre che sia adeguatamente informato sui suoi diritti e sulle conseguenze delle decisioni assunte nelle sedi giudiziarie.
        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge garantisce realmente ai minori il diritto di cittadinanza, e non solo virtualmente. Quando sono ormai trascorsi ben dieci anni dalla ratifica della Convenzione ONU di New York, è giunto il momento di dare sostanza e contenuto ai presupposti ideali e giuridici dell'impegno allora assunto.




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