XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1638
Onorevoli Colleghi! - Il 1^ luglio 2000 è entrata in
vigore la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, senza che il
nostro Paese abbia ancora deciso le modalità ed i termini
della relativa ratifica.
Tale Convenzione, adottata nell'ambito del Consiglio
d'Europa, fa seguito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e
resa esecutiva con legge n. 176 del 1991, la quale,
all'articolo 4, dispone che gli Stati contraenti adottino le
misure legislative ed amministrative per dare attuazione ai
diritti riconosciuti da tale accordo.
La Convenzione del 1996 assicura ai minori il diritto ad
essere consultati personalmente e, ove necessario,
privatamente, nel corso delle procedure giudiziarie che li
riguardano ed incoraggia gli Stati ad introdurre nei loro
ordinamenti istituti giuridici di promozione dei diritti dei
fanciulli e strumenti di mediazione per la soluzione di
contrasti intrafamiiari.
Si tratta di un notevole cambiamento di prospettiva, con
il quale si considera il minore soggetto attivo di diritto,
che può legittimamente esprimere il proprio parere in vicende
giudiziarie in cui è, suo malgrado, coinvolto, sempre che sia
adeguatamente informato sui suoi diritti e sulle conseguenze
delle decisioni assunte nelle sedi giudiziarie.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge
garantisce realmente ai minori il diritto di cittadinanza, e
non solo virtualmente. Quando sono ormai trascorsi ben dieci
anni dalla ratifica della Convenzione ONU di New York, è
giunto il momento di dare sostanza e contenuto ai presupposti
ideali e giuridici dell'impegno allora assunto.