XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1638
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti
dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3,
della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Al fine di assicurare al minore il diritto ad essere
consultato personalmente in tutti i procedimenti
giurisdizionali che lo riguardano e a poter sempre esprimere
le proprie opinioni, il diritto ad essere informato circa i
propri diritti e le forme di tutela dei propri interessi, il
diritto ad essere informato delle eventuali conseguenze sia
dell'accoglimento della sua opinione che di ogni decisione,
nonché al fine di prevedere l'istituzione di forme di
mediazione nella soluzione dei conflitti intrafamiliari, il
Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti le disposizioni occorrenti per
l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi
e alle norme della Convenzione di cui all'articolo 1.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati, perchè sia espresso parere dalle competenti
Commissioni permanenti entro il termine di quaranta giorni,
decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in
mancanza del parere.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 607 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.