XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1638




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.


Art. 3.

        1. Al fine di assicurare al minore il diritto ad essere consultato personalmente in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo riguardano e a poter sempre esprimere le proprie opinioni, il diritto ad essere informato circa i propri diritti e le forme di tutela dei propri interessi, il diritto ad essere informato delle eventuali conseguenze sia dell'accoglimento della sua opinione che di ogni decisione, nonché al fine di prevedere l'istituzione di forme di mediazione nella soluzione dei conflitti intrafamiliari, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione di cui all'articolo 1.
        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso parere dalle competenti Commissioni permanenti entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 607 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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