XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1637




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999 n. 479, recante modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, al codice penale e all'ordinamento giudiziario, stabilisce una disciplina transitoria della disposizione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, relativa al limite temporale di permanenza dei magistrati presso la sezione delle indagini preliminari. Secondo la normativa a regime, il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase dell'indagine preliminare, nonché il giudice dell'udienza preliminare, non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. La norma transitoria stabilisce, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge, la sostituzione di tali giudici qualora, a tale data, i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano entro i due anni successivi. In sostanza, quest'ultima norma è diretta ad anticipare la sostituzione di quei giudici che avessero maturato o maturassero entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge una anzianità superiore a quella dei sei anni. Il limite, che è stato da più parti giudicato inderogabile, è fissato, pertanto, al 3 gennaio 2003. Si impone, in pratica, entro il prossimo anno, un ricambio totale dell'organico delle sezioni interessate.
        Il Consiglio superiore della magistratura, nella circolare diretta a regolare le tabelle per il biennio 2000-2001, ha mirato ad evitare che l'esodo si concentrasse nel periodo finale del termine "concesso" dal legislatore nel 1999. Dunque, i presidenti dei tribunali hanno dovuto prevedere, in genere per quote percentuali, il trasferimento coatto di una parte dei giudici anziani prima della scadenza finale. In alcuni casi, come presso il tribunale di Milano, per un terzo dei magistrati anziani componenti della sezione delle indagini preliminari una prima scadenza è stata fissata a novembre 2001.
        A breve saranno approvate dal Consiglio superiore della magistratura le tabelle per il biennio 2002-2003, chiamate, per quanto qui interessa, a regolare la composizione delle sezioni delle indagini preliminari fino al 31 dicembre 2003, e dunque praticamente fino ad un anno dopo il termine ultimo di permanenza per molte decine di magistrati in Italia. E' grande l'incertezza, perché sembra difficile congegnare un meccanismo che imponga il cambio a metà del periodo regolato (i posti vanno banditi, va trovata la destinazione dei perdenti "posto", eccetera).
        Vi è un rischio concreto che tale situazione di incertezza possa portare ad un disservizio della giustizia. Tuttavia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è doveroso dare esecuzione ai provvedimenti concepiti per assicurare senza deroghe la scadenza dei trentasei mesi. A parte tutti i rilievi generali che sono stati posti in luce nei contributi di giuristi e operatori del diritto sul tema, che vanno dalla dispersione delle esperienze e delle conoscenze acquisite nei singoli procedimenti al rapporto non fisiologico tra magistrati esperti e magistrati privi di professionalità specifica, è da segnalare che l'esperienza concreta sta documentando come proprio la messa a regime della "riforma Carotti", unitamente ai passi iniziati delle grandi riforme ulteriori (indagini difensive, giusto processo, eccetera), renda particolarmente inopportuno un ricambio massiccio nei tempi brevi che ormai residuano.
        Le statistiche degli uffici giudiziari documentano, salvo particolarità locali, il vero e proprio decollo del rito abbreviato. Ciò ha comportato per un verso carichi di lavoro aumentati, specie considerando l'incidenza niente affatto banale dei casi di integrazione probatoria. Ed è evidente che, quanto maggiori risultino l'urgenza e l'impegno nella trattazione degli affari, più doloroso (in termini di funzionalità) divenga il tempo richiesto (a livello di organizzazione, di conoscenza dei singoli processi di formazione individuale delle professionalità) da un ricambio non fisiologico nella composizione del corpo giudicante. In altre parole, non si possono contemporaneamente incrementare lo sforzo di gestione della riforma (nelle sue evidenti potenzialità deflattive) e gli investimenti implicati dal ricambio forzato. Sotto un secondo profilo è proprio l'importanza delle riforme approvate a rendere evidente la necessità di una matura riflessione giurisprudenziale sui nodi problematici, quali, ad esempio, quelli relativi ai problemi processuali del rito abbreviato e quelli inerenti allo standard probatorio per il rinvio a giudizio, riflessione certo non agevolata dal doppio impatto tipico di una riforma sostanzialmente affidata a giudici inesperti del ruolo.
        E' necessario, quindi, attenuare o, per meglio dire, graduare la fase del ricambio dei magistrati assegnati alle sezioni delle indagini preliminari. Con la presente proposta si pospone di dodici mesi il termine entro il quale si deve provvedere alla sostituzione dei giudici che avessero maturato, o abbiano entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, una anzianità superiore a quella dei sei anni. Tale semplice dilazione dei termini assicura più obiettivi, in quanto la nuova scadenza "finale" si trova a coincidere con il periodo di efficacia delle tabelle di prossima approvazione, le quali sono relative al biennio 2002-2003. Queste, pertanto, potrebbero essere razionalmente compilate, senza la necessità di prevedere massicci spostamenti "in corso di durata", e dunque assicurerebbero almeno lo scopo di non "pregiudicare" eventuali e futuri interventi legislativi di stabile sistemazione della materia. In questo senso un intervento legislativo è urgente, perché, come detto, la compilazione delle tabelle è ormai imminente.
        Al fine di scongiurare qualsiasi disservizio e di garantire continuità concreta al "servizio giustizia" la proposta prevede espressamente, anche per la normativa transitoria, la stessa clausola di salvaguardia stabilita per la normativa a regime. L'articolo 7-bis comma 2-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce, infatti, che le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, e pertanto quelle relative al limite massimo temporale di permanenza presso le sezioni delle indagini preliminari, possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze del servizio. Non vi è ragione di non estendere la rilevanza di queste situazioni anche alla disciplina transitoria. In realtà, si potrebbe argomentare che tale clausola sia già applicabile alle sostituzioni in corso. La norma transitoria è, infatti, diretta ad anticipare gli effetti della normativa a regime per quei magistrati che in un certo periodo di tempo si trovino in una determinata situazione. Per costoro, infatti, è anticipata l'applicazione delle disposizioni relative al limite massimo di permanenza presso le sezioni delle indagini preliminari, tra le quali è parte integrante anche la clausola derogatoria. Tuttavia, al fine di evitare dubbi interpretativi, che finirebbero per suscitare ulteriori incertezze, è opportuno prevedere espressamente tale clausola anche per la disciplina transitoria.




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