XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1637
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 57, comma 3, della
legge 16 dicembre 1999 n. 479, recante modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, al codice penale e all'ordinamento
giudiziario, stabilisce una disciplina transitoria della
disposizione, di cui al comma 1 del medesimo articolo,
relativa al limite temporale di permanenza dei magistrati
presso la sezione delle indagini preliminari. Secondo la
normativa a regime, il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase dell'indagine preliminare, nonché il
giudice dell'udienza preliminare, non possono esercitare tali
funzioni per più di sei anni consecutivi. La norma transitoria
stabilisce, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della
legge, la sostituzione di tali giudici qualora, a tale data, i
sei anni siano già trascorsi ovvero scadano entro i due anni
successivi. In sostanza, quest'ultima norma è diretta ad
anticipare la sostituzione di quei giudici che avessero
maturato o maturassero entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge una anzianità superiore a quella dei sei
anni. Il limite, che è stato da più parti giudicato
inderogabile, è fissato, pertanto, al 3 gennaio 2003. Si
impone, in pratica, entro il prossimo anno, un ricambio totale
dell'organico delle sezioni interessate.
Il Consiglio superiore della magistratura, nella circolare
diretta a regolare le tabelle per il biennio 2000-2001, ha
mirato ad evitare che l'esodo si concentrasse nel periodo
finale del termine "concesso" dal legislatore nel 1999.
Dunque, i presidenti dei tribunali hanno dovuto prevedere, in
genere per quote percentuali, il trasferimento coatto di una
parte dei giudici anziani prima della scadenza finale. In
alcuni casi, come presso il tribunale di Milano, per un terzo
dei magistrati anziani componenti della sezione delle indagini
preliminari una prima scadenza è stata fissata a novembre
2001.
A breve saranno approvate dal Consiglio superiore della
magistratura le tabelle per il biennio 2002-2003, chiamate,
per quanto qui interessa, a regolare la composizione delle
sezioni delle indagini preliminari fino al 31 dicembre 2003, e
dunque praticamente fino ad un anno dopo il termine ultimo di
permanenza per molte decine di magistrati in Italia. E' grande
l'incertezza, perché sembra difficile congegnare un meccanismo
che imponga il cambio a metà del periodo regolato (i posti
vanno banditi, va trovata la destinazione dei perdenti
"posto", eccetera).
Vi è un rischio concreto che tale situazione di incertezza
possa portare ad un disservizio della giustizia. Tuttavia,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è doveroso
dare esecuzione ai provvedimenti concepiti per assicurare
senza deroghe la scadenza dei trentasei mesi. A parte tutti i
rilievi generali che sono stati posti in luce nei contributi
di giuristi e operatori del diritto sul tema, che vanno dalla
dispersione delle esperienze e delle conoscenze acquisite nei
singoli procedimenti al rapporto non fisiologico tra
magistrati esperti e magistrati privi di professionalità
specifica, è da segnalare che l'esperienza concreta sta
documentando come proprio la messa a regime della "riforma
Carotti", unitamente ai passi iniziati delle grandi riforme
ulteriori (indagini difensive, giusto processo, eccetera),
renda particolarmente inopportuno un ricambio massiccio nei
tempi brevi che ormai residuano.
Le statistiche degli uffici giudiziari documentano, salvo
particolarità locali, il vero e proprio decollo del rito
abbreviato. Ciò ha comportato per un verso carichi di lavoro
aumentati, specie considerando l'incidenza niente affatto
banale dei casi di integrazione probatoria. Ed è evidente che,
quanto maggiori risultino l'urgenza e l'impegno nella
trattazione degli affari, più doloroso (in termini di
funzionalità) divenga il tempo richiesto (a livello di
organizzazione, di conoscenza dei singoli processi di
formazione individuale delle professionalità) da un ricambio
non fisiologico nella composizione del corpo giudicante. In
altre parole, non si possono contemporaneamente incrementare
lo sforzo di gestione della riforma (nelle sue evidenti
potenzialità deflattive) e gli investimenti implicati dal
ricambio forzato. Sotto un secondo profilo è proprio
l'importanza delle riforme approvate a rendere evidente la
necessità di una matura riflessione giurisprudenziale sui nodi
problematici, quali, ad esempio, quelli relativi ai problemi
processuali del rito abbreviato e quelli inerenti allo
standard probatorio per il rinvio a giudizio,
riflessione certo non agevolata dal doppio impatto tipico di
una riforma sostanzialmente affidata a giudici inesperti del
ruolo.
E' necessario, quindi, attenuare o, per meglio dire,
graduare la fase del ricambio dei magistrati assegnati alle
sezioni delle indagini preliminari. Con la presente proposta
si pospone di dodici mesi il termine entro il quale si deve
provvedere alla sostituzione dei giudici che avessero
maturato, o abbiano entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge, una anzianità superiore a quella dei sei
anni. Tale semplice dilazione dei termini assicura più
obiettivi, in quanto la nuova scadenza "finale" si trova a
coincidere con il periodo di efficacia delle tabelle di
prossima approvazione, le quali sono relative al biennio
2002-2003. Queste, pertanto, potrebbero essere razionalmente
compilate, senza la necessità di prevedere massicci
spostamenti "in corso di durata", e dunque assicurerebbero
almeno lo scopo di non "pregiudicare" eventuali e futuri
interventi legislativi di stabile sistemazione della materia.
In questo senso un intervento legislativo è urgente, perché,
come detto, la compilazione delle tabelle è ormai
imminente.
Al fine di scongiurare qualsiasi disservizio e di
garantire continuità concreta al "servizio giustizia" la
proposta prevede espressamente, anche per la normativa
transitoria, la stessa clausola di salvaguardia stabilita per
la normativa a regime. L'articolo 7-bis comma
2-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce, infatti, che
le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, e pertanto quelle relative al limite massimo
temporale di permanenza presso le sezioni delle indagini
preliminari, possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze del servizio. Non vi è ragione di non
estendere la rilevanza di queste situazioni anche alla
disciplina transitoria. In realtà, si potrebbe argomentare che
tale clausola sia già applicabile alle sostituzioni in corso.
La norma transitoria è, infatti, diretta ad anticipare gli
effetti della normativa a regime per quei magistrati che in un
certo periodo di tempo si trovino in una determinata
situazione. Per costoro, infatti, è anticipata l'applicazione
delle disposizioni relative al limite massimo di permanenza
presso le sezioni delle indagini preliminari, tra le quali è
parte integrante anche la clausola derogatoria. Tuttavia, al
fine di evitare dubbi interpretativi, che finirebbero per
suscitare ulteriori incertezze, è opportuno prevedere
espressamente tale clausola anche per la disciplina
transitoria.