XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1637
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999,
n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "trentasei mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali
disposizioni comunque possono essere derogate per
imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio".