XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1637




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali disposizioni comunque possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio".



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