XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1636




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a colmare una lacuna dell'ordinamento, che si è venuta a determinare a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", che si traduce, da un lato, in una limitazione del diritto di difesa e, dall'altro, in una grave disparità di trattamento. Tale disposizione, al fine di circoscrivere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria, stabilita dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che ha modificato l'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale, ha stabilito che sono inappellabili solamente le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. In sostanza, a seguito della modifica legislativa del 2001, sono nuovamente appellabili le sentenze di condanna relative a delitti per i quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria.
        Tale modifica è stata necessaria al fine di superare tutte quelle critiche che ha suscitato l'articolo 18 della legge n. 468 del 1999, che portava ad escludere l'appellabilità anche di condanne per delitti, quali, ad esempio, quelli di diffamazione a mezzo stampa o di lesioni colpose, le cui conseguenze possono esulare dall'ambito meramente penalistico e riversarsi su quello civilistico o amministrativo, in quanto il loro accertamento si accompagna, se vi è costituzione di parte civile, alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno e fa stato nel giudizio civile o amministrativo.
        Come si è detto, l'articolo 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, pur limitando l'inappellabilità alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria, ha determinato un vuoto normativo di natura transitoria, che la presente proposta di legge mira a colmare. Secondo i princìpi che regolano la successione nel tempo delle leggi processuali, il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena della multa, è esercitabile solamente dopo il 4 maggio 2001, cioè dopo che è entrata in vigore la legge n. 128 del 2001. Tale circostanza determina una grave disparità di trattamento sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa, in quanto solo le condanne comminate per delitti puniti con la sola pena della multa, che siano state comminate nel periodo di vigenza dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1999, rimangono inappellabili. Questa ingiustizia può essere risolta solamente attraverso la previsione di una disposizione transitoria che consenta di proporre appello contro tali condanne. L'unico articolo del testo che si propone, stabilisce, a tale proposito, che coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, abbiano presentato ricorso in Cassazione avverso tali sentenze di condanna possano - attraverso l'istituto della conversione, di cui all'articolo 580 del codice di procedura penale - proporre appello.




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