XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1636
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
diretta a colmare una lacuna dell'ordinamento, che si è venuta
a determinare a seguito dell'approvazione dell'articolo 13
della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini", che si traduce, da un lato, in una limitazione del
diritto di difesa e, dall'altro, in una grave disparità di
trattamento. Tale disposizione, al fine di circoscrivere
l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati
puniti con la sola pena pecuniaria, stabilita dall'articolo 18
della legge 24 novembre 1999, n. 468, che ha modificato
l'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale, ha
stabilito che sono inappellabili solamente le sentenze di
condanna per le quali è stata applicata la sola pena
dell'ammenda. In sostanza, a seguito della modifica
legislativa del 2001, sono nuovamente appellabili le sentenze
di condanna relative a delitti per i quali sia stata applicata
la sola pena pecuniaria.
Tale modifica è stata necessaria al fine di superare tutte
quelle critiche che ha suscitato l'articolo 18 della legge n.
468 del 1999, che portava ad escludere l'appellabilità anche
di condanne per delitti, quali, ad esempio, quelli di
diffamazione a mezzo stampa o di lesioni colpose, le cui
conseguenze possono esulare dall'ambito meramente penalistico
e riversarsi su quello civilistico o amministrativo, in quanto
il loro accertamento si accompagna, se vi è costituzione di
parte civile, alla condanna dell'imputato al risarcimento del
danno e fa stato nel giudizio civile o amministrativo.
Come si è detto, l'articolo 13 della legge 26 marzo 2001,
n. 128, pur limitando l'inappellabilità alle sole
contravvenzioni punite con pena pecuniaria, ha determinato un
vuoto normativo di natura transitoria, che la presente
proposta di legge mira a colmare. Secondo i princìpi che
regolano la successione nel tempo delle leggi processuali, il
potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna per
le quali è stata applicata la sola pena della multa, è
esercitabile solamente dopo il 4 maggio 2001, cioè dopo che è
entrata in vigore la legge n. 128 del 2001. Tale circostanza
determina una grave disparità di trattamento sotto il profilo
dell'esercizio del diritto di difesa, in quanto solo le
condanne comminate per delitti puniti con la sola pena della
multa, che siano state comminate nel periodo di vigenza
dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1999, rimangono
inappellabili. Questa ingiustizia può essere risolta solamente
attraverso la previsione di una disposizione transitoria che
consenta di proporre appello contro tali condanne. L'unico
articolo del testo che si propone, stabilisce, a tale
proposito, che coloro che, prima della data di entrata in
vigore della legge n. 128 del 2001, abbiano presentato ricorso
in Cassazione avverso tali sentenze di condanna possano -
attraverso l'istituto della conversione, di cui all'articolo
580 del codice di procedura penale - proporre appello.