XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1636
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il ricorso per Cassazione presentato, prima del 4
maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per
il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere
relative a delitti puniti con la sola pena della multa, si
converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di
procedura penale, su richiesta della parte che lo ha
presentato.
2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche per
mezzo telefax, almeno tre giorni prima della data della prima
udienza.