XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1636




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il ricorso per Cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.
        2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche per mezzo telefax, almeno tre giorni prima della data della prima udienza.



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