XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1635
Onorevoli Deputati! - Il non profit in Italia
nasce da una tradizione secolare, che affonda le radici nelle
grandi istituzioni caritative, educative e sanitarie sorte in
Italia nel medioevo. Una tradizione che, a partire dalla
seconda metà dell'800, si è espressa in opere sociali, anche
di natura economico-finanziaria, promosse dalle formazioni
sociali (società di mutuo soccorso, scuole, casse di
risparmio, eccetera). Anzi si può sostenere con certezza che
questa straordinaria tensione creativa e creatrice abbia
consentito lo sviluppo di quella "welfare society" ossia
la possibilità che l'uomo risponda ai bisogni di altri uomini,
secondo quanto affermato dal principio di sussidiarietà.
Sostenere la necessità del rispetto della sussidiarietà nella
legislazione vigente e in quella futura significa difendere,
attraverso un riconoscimento di metodo e non per concessione,
un'esperienza di privato sociale fortemente radicata in Italia
che ha prodotto e produce benessere sociale.
Nell'indagine sul terzo settore, portata avanti dalla XII
Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati nel
corso della XIII legislatura e presentata pubblicamente a
tutto il mondo non profit il 27 febbraio di quest'anno,
è infatti emerso il dato di fatto che il fenomeno del non
profit rappresenta ormai una realtà rilevante dal punto di
vista economico e sociale del nostro Paese. Si tratta di una
realtà che ha assunto connotazioni molto diversificate e
difficilmente delimitabili e, proprio per questo, richiede uno
sforzo di comprensione attento e puntuale nei suoi diversi
aspetti. All'interno dell'ampia definizione di non
profit convivono, ciascuna con le proprie specificità, le
organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), che
possono assumere la connotazione giuridica che ritengono più
appropriata, purché essa sia compatibile con lo scopo
solidaristico, devono avere una struttura interna democratica
ed essere iscritte in appositi registri tenuti dalle regioni;
le cooperative sociali (legge n. 381 del 1991), che agiscono
nei settori sanitari, socio-assistenziali ed educativi
perseguendo un fine che è esterno al gruppo sociale che le
costituisce, essendo orientato alla promozione umana ed alla
integrazione sociale dei cittadini; le organizzazioni non
governative (legge n. 49 dei 1987) che hanno la finalità di
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore
delle popolazioni del terzo mondo; le associazioni di
promozione sociale (legge n. 383 del 2000); le ONLUS (decreto
legislativo n. 460 del 1997, che regolamenta dal punto di
vista tributario gli enti non commerciali e le organizzazioni
senza scopo di lucro).
La realtà quindi che viene fuori, dal punto di vista
dell'ordinamento giuridico, è quella di diverse normative che
disciplinano i molteplici profili con i quali le attività del
terzo settore risultano intrecciate (quello fiscale piuttosto
che quello civilistico, quello delle politiche sociali
piuttosto che quello del rapporto con i poteri pubblici).
Insieme a questi aspetti, si deve registrare però anche
un'ampia parte di questo mondo che non è disciplinato
direttamente da norme legislative: si pensi, ad esempio, alla
mancanza di una normativa che regolamenti l'impresa
sociale.
Tutto ciò comporta spesso la disomogeneità e la mancanza
di coordinamento di tutta l'attività del terzo settore,
cosicché emerge, come riconosciuto anche dall'indagine della
Commissione sopra citata, l'esigenza di una disciplina
organica della materia, capace di andare oltre il carattere
settoriale dei provvedimenti legislativi vigenti.
Questo è il motivo che spinge a presentare una proposta di
legge che regoli in maniera omogenea tutto il settore, con il
presupposto che solo dando effettiva dignità al non
profit, in un contesto di reale sussidiarietà orizzontale,
si potrà permettere lo sviluppo del terzo settore.
La proposta di legge presentata definisce il mondo del
non profit in base a tre requisiti: il primo è che le
organizzazioni non profit possano disporre di patrimonio
e reddito; il secondo è che a differenza dell'impresa
profit, il soggetto non profit non possa
distribuire gli utili di esercizio ai propri soci; il terzo
requisito è il riconoscimento al soggetto non profit
della capacità di svolgere servizi di pubblica utilità.
L'articolo 1 delega il Governo a emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi che omogeneizzino le attuali normative di
settore.
In particolare, come previsto dall'articolo 2, il Governo
deve definire, sulla scorta di diversi elementi, lo
status di organizzazione non profit, disciplinarne
i contenuti, prevedere un regime fiscale agevolato e regolare
le condizioni alle quali le organizzazioni non profit
possono svolgere attività d'impresa.