XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1635
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti un'innovativa ed organica
disciplina delle organizzazioni giuridiche che, comunque
denominate e regolate dalla vigente legislazione speciale di
riferimento, risultino contraddistinte dall'attuazione, anche
in forma indiretta, di finalità o servizi di pubblico
interesse o di pubblica utilità nonché dall'assenza di
finalità lucrative a diretto vantaggio dei partecipanti.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi
dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) definire lo status di "organizzazione
non profit", sulla scorta di elementi giuridici,
economico-sociali ed organizzativi in grado di preservare,
comunque, la specificità propria degli organismi di promozione
sociale, di volontariato e di cooperazione sociale;
b) prevedere una disciplina uniforme delle
organizzazioni non profit per quanto attiene in
particolare a:
1) definizione dello scopo e dei settori
d'intervento;
2) vincolo di non ridistribuzione degli utili;
3) divieto di distribuzione del patrimonio anche alla
cessazione dell'organizzazione;
4) individuazione delle diverse tipologie
organizzative, nel rispetto delle specificità indicate alla
lettera a);
5) articolazione giuridica di organizzazioni parallele
e complesse;
6) obbligo d'informazione contabile e doveri fiduciari
degli amministratori;
7) impugnazioni delle delibere dell'assemblea e
dell'organo amministrativo;
8) trasformazione e scioglimento;
c) prevedere un nuovo regime agevolato per le
organizzazioni non profit che svolgono attività di
utilità sociale, diretto a garantire un sistema di esenzioni
fiscali in rapporto al servizio sociale svolto;
d) prevedere un sistema di integrale deducibilità
fiscale delle erogazioni liberali effettuate in favore delle
organizzazioni;
e) regolare le condizioni alle quali le
organizzazioni non profit possono svolgere attività
d'impresa tenuto conto, in particolare, dei seguenti
aspetti:
1) iscrizione nel registro delle imprese presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) tenuta dei libri contabili ed obbligo di redazione
del bilancio;
3) attività economica prevalente;
4) pubblicità della situazione patrimoniale;
5) affidamento dei terzi creditori;
6) responsabilità degli amministratori;
7) stato d'insolvenza;
f) prevedere condizioni uniformi per l'utilizzo,
anche mediante forme agevolate, di personale dipendente, di
lavoratori interinali e di collaboratori a carattere
coordinato e continuativo.
Art. 3.
(Intese e pareri).
1. Sullo schema di decreto legislativo di cui all'articolo
1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e delle rappresentanze delle organizzazioni non profit;
lo schema è successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla data di
assegnazione.
2. Le regioni adeguano la propria disciplina ai princìpi
del decreto legislativo di cui al comma 1 entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del medesimo.