XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1633




        Onorevoli Colleghi! - Le statistiche ci dicono che, purtroppo, in Italia ogni anno solo di cancro si ammalano circa 1.300 bambini. Sono moltissime, però, le patologie gravi che colpiscono i minori, come l'AIDS, le cardiopatie, le malattie autoimmuni, le patologie rare e rarissime. I tumori dell'infanzia rappresentano, però, la principale causa di morte nell'arco di età compresa tra zero e quindici anni. Essi costituiscono, infatti, più o meno il 3 per cento di tutte le forme neoplastiche.
        Si tratta spesso di patologie molto aggressive, caratterizzate da una tendenza ad accrescersi molto rapidamente e da una capacità di risposta ai trattamenti farmacologici così peculiare da renderle molto diverse rispetto alle forme tumorali tipiche dell'età adulta.
        Le leucemie acute sono le neoplasie infantili più frequenti, alle quali fanno seguito i tumori del sistema nervoso centrale, i sarcomi ossei, i linfomi maligni, i sarcomi delle parti molli, il tumore di Wilms. I fattori che determinano l'insorgenza del cancro nei bambini sono ancora, a tutt'oggi, per la maggior parte sconosciuti, né tantomeno sono chiari e individuabili con sicurezza i fattori ambientali implicati nello sviluppo di un tumore infantile. I significativi progressi della ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica permettono, tuttavia, di rispondere positivamente alla domanda che riguarda le prospettive di guarigione per i bambini afflitti da queste pesantissime patologie. Vi sono dati per cui, considerati globalmente, circa il 65 per cento dei tumori infantili sia guaribile.
        Ciononostante sono, ad oggi, moltissimi i genitori alle prese con in problemi legati alla terribile malattia del loro bambino. Se però, a rigor di logica, è compito degli operatori del settore medico-sanitario curarsi degli aspetti strettamente legati alla dimensione terapeutica e a quella scientifica, è, invece, responsabilità sociale e politica prevedere regole che tendano a garantire una migliore qualità della vita possibile, che in questi casi è già così gravemente compromessa, nel rispetto dei diritti di bambini che soffrono e delle loro famiglie.
        Sono proprio i nuclei familiari, infatti, nel caso di malattia, a dovere sostenere il peso maggiore nella gestione quotidiana e, se ciò già avviene quando ad essere colpito dal cancro è un adulto, nei casi in cui ad essere coinvolti sono dei bambini i risvolti di tipo psicologico e pratico, sia per il piccolo malato che per chi gli sta intorno, assumono accenti addirittura drammatici, sicuramente più complessi e delicati.
        La cura di questo tipo di malattie nella maggiore parte dei casi deve essere effettuata presso centri altamente specializzati, e non è affatto raro che questi si trovino molto distanti dai luoghi di residenza. Ciò comporta che, per seguire i propri figli, le famiglie si trovino costrette ad affrontare enormi sacrifici e considerevoli disagi, sia dal punto di vista gestionale che da quello economico.
        Oltre ai costi, già di per sé estremamente elevati, strettamente connessi alla malattia, si aggiungono anche tutte le spese "correlate", come, ad esempio, quelle legate agli spostamenti, all'alloggio, e, soprattutto, alla necessità, che coinvolge almeno uno dei genitori, di lasciare, almeno temporaneamente, il proprio lavoro per poter disporre del tempo necessario a seguire il decorso della malattia.
        La legislazione attuale sotto lo specifico tema dei congedi parentali finalizzati ad assistere il proprio figlio in situazioni di accertata gravità risulta essere la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, la quale all'articolo 4 definisce i congedi per eventi e cause particolari.
        Al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2000 è prevista la facoltà per i lavoratori dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari fra i quali rientrano le patologie definite con il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Questo congedo prevede il mantenimento del posto di lavoro ma non il diritto alla retribuzione e relativi contributi previdenziali.
        Successivamente, con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) è stato introdotto il comma 4-bis dell'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2000, con il quale si è stabilito il diritto di fruire del congedo lavorativo di due anni entro 60 giorni dalla richiesta percependo una indennità, corrispondente all'ultima retribuzione nonché, per il periodo medesimo, della copertura da contribuzione figurativa fino ad un massimo di lire 70 milioni annui. Il diritto, però, riconosciuto da tale comma (poi confluito nell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), è limitato ai soli conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 da almeno cinque anni.
        Questa limitazione in seno alla legge finanziaria 2001, seppure comprensibile sul piano di impatto economico (in quanto una estensione del beneficio ad ampio raggio avrebbe comportato una spesa ingente e con qualche problema di copertura finanziaria) sicuramente non è accettabile sul piano morale in relazione alle quotidiane difficoltà ad ai bisogni di cittadini che si trovano ad affrontare situazioni drammatiche nelle quali i loro soli desideri ed i loro soli doveri sono quelli di assistere costantemente i loro figli.
        L'intenzione alla base della presente proposta di legge è, dunque, quella di fornire un disposto normativo in grado di sollevare i genitori dei piccoli malati dall'angoscia e dal pensiero di una presenza lavorativa in un momento di "emergenza" e al contempo e, tale obiettivo a mio avviso è ancora più importante, garantire la presenza e l'amore genitoriale in ogni momento in cui il bambino ne senta il bisogno. L'amore e la cura affettiva di un genitore, sappiamo, che "cura" la quotidianità di un bimbo e lo aiuta a superare le difficoltà della vita molto più di qualsiasi altro rimedio.
        A questo scopo la presente proposta di legge prevede all'articolo 1 l'estensione dei benefìci del congedo parentale previsto al comma 5 dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutti i genitori di bambini, di età compresa fra 0 a 16 anni, con accertate e documentate patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale ovvero che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici ematochimici e strumentali ovvero patologie che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario, così come definito al comma 1, lettera d), dell'articolo 2 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 278.




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