XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1633
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:
"5-bis. I benefìci di cui al comma 5 sono estesi
alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre,
anche adottivi, o dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli
o delle sorelle conviventi nel caso di situazioni che
comportano un impegno del dipendente o della propria famiglia
nella cura o nell'assistenza di bambini di età compresa fra 0
e 16 anni affetti dalle patologie di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 278".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 50 miliardi di lire annue, a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.