XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1633




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. I benefìci di cui al comma 5 sono estesi alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, o dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi nel caso di situazioni che comportano un impegno del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di bambini di età compresa fra 0 e 16 anni affetti dalle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 278".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 miliardi di lire annue, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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