XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1632




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo originario, ha istituito la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di seguito denominata "Commissione di garanzia", attribuendo ad essa una serie di compiti finalizzati ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, ed i diritti costituzionali delle persone coinvolte nelle agitazioni sindacali riguardanti i pubblici servizi.
        La legge istitutiva non prevedeva alcuna dotazione di personale della Commissione.
        Successivamente, l'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificando il comma 2 del citato articolo 12, ha previsto l'utilizzazione da parte della Commissione di garanzia di un contingente di diciotto unità (per il primo biennio), formato esclusivamente di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando.
        La legge 11 aprile 2000, n. 83, ha modificato profondamente la legge n. 146 del 1990, ampliando in modo significativo i poteri, le funzioni e le responsabilità della Commissione di garanzia. In applicazione delle nuove disposizioni, infatti, la Commissione è chiamata ad esercitare, in tutti i servizi pubblici essenziali a livello centrale e locale, complesse attività istruttorie immediate e preventive volte a scongiurare l'effettuazione di scioperi lesivi dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; a compiere valutazioni di "idoneità", alla luce della nuova legge, delle regole concordate dalle parti per l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi, nonché a formulare eventuali "provvisorie regolamentazioni" nei casi di inidoneità delle stesse prestazioni; a valutare i comportamenti dei soggetti che proclamano lo sciopero, delle amministrazioni e delle aziende, applicando, infine, nei casi di accertata illegittimità dei medesimi comportamenti, le sanzioni di legge.
        A fronte delle nuove, rilevanti funzioni attribuite alla Commissione di garanzia dalla legge n. 83 del 2000, le modifiche organizzative disposte dalla novella si limitano ad un aumento di dodici unità (da diciotto a trenta unita) del contingente di personale (appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche) a disposizione della Commissione in posizione di comando o fuori ruolo.
        La Commissione di garanzia, che quindi non dispone di un proprio ruolo organico, può utilizzare attualmente un contingente di trenta unità formato da personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche in posizioni di comando o fuori ruolo.
        La presente proposta di legge istituisce un ruolo organico di cinquanta unità.
        Inoltre si propone la semplificazione del procedimento di adozione del regolamento di contabilità che consentirà alla Commissione di garanzia di apportare, in tempi rapidi, al regolamento vigente le modifiche necessarie per colmare le carenze e le incongruenze emerse in sede applicativa.
        Infine per assicurare il puntuale e corretto svolgimento di fini istituzionali, perseguibili esclusivamente attraverso il potenziamento della struttura organizzativa e la creazione di adeguati ed efficienti sistemi informativi, si ritiene necessario prevedere uno stanziamento di 13 miliardi di lire.




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