XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1632
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, nel testo originario, ha istituito la
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali, di seguito denominata "Commissione di garanzia",
attribuendo ad essa una serie di compiti finalizzati ad
assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di
sciopero, costituzionalmente tutelato, ed i diritti
costituzionali delle persone coinvolte nelle agitazioni
sindacali riguardanti i pubblici servizi.
La legge istitutiva non prevedeva alcuna dotazione di
personale della Commissione.
Successivamente, l'articolo 17, comma 13, della legge 15
maggio 1997, n. 127, modificando il comma 2 del citato
articolo 12, ha previsto l'utilizzazione da parte della
Commissione di garanzia di un contingente di diciotto unità
(per il primo biennio), formato esclusivamente di personale di
amministrazioni pubbliche in posizione di comando.
La legge 11 aprile 2000, n. 83, ha modificato
profondamente la legge n. 146 del 1990, ampliando in modo
significativo i poteri, le funzioni e le responsabilità della
Commissione di garanzia. In applicazione delle nuove
disposizioni, infatti, la Commissione è chiamata ad
esercitare, in tutti i servizi pubblici essenziali a livello
centrale e locale, complesse attività istruttorie immediate e
preventive volte a scongiurare l'effettuazione di scioperi
lesivi dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
a compiere valutazioni di "idoneità", alla luce della nuova
legge, delle regole concordate dalle parti per
l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire
in occasione di scioperi, nonché a formulare eventuali
"provvisorie regolamentazioni" nei casi di inidoneità delle
stesse prestazioni; a valutare i comportamenti dei soggetti
che proclamano lo sciopero, delle amministrazioni e delle
aziende, applicando, infine, nei casi di accertata
illegittimità dei medesimi comportamenti, le sanzioni di
legge.
A fronte delle nuove, rilevanti funzioni attribuite alla
Commissione di garanzia dalla legge n. 83 del 2000, le
modifiche organizzative disposte dalla novella si limitano ad
un aumento di dodici unità (da diciotto a trenta unita) del
contingente di personale (appartenente ai ruoli di altre
amministrazioni pubbliche) a disposizione della Commissione in
posizione di comando o fuori ruolo.
La Commissione di garanzia, che quindi non dispone di un
proprio ruolo organico, può utilizzare attualmente un
contingente di trenta unità formato da personale appartenente
ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche in posizioni di
comando o fuori ruolo.
La presente proposta di legge istituisce un ruolo organico
di cinquanta unità.
Inoltre si propone la semplificazione del procedimento di
adozione del regolamento di contabilità che consentirà alla
Commissione di garanzia di apportare, in tempi rapidi, al
regolamento vigente le modifiche necessarie per colmare le
carenze e le incongruenze emerse in sede applicativa.
Infine per assicurare il puntuale e corretto svolgimento
di fini istituzionali, perseguibili esclusivamente attraverso
il potenziamento della struttura organizzativa e la creazione
di adeguati ed efficienti sistemi informativi, si ritiene
necessario prevedere uno stanziamento di 13 miliardi di
lire.