XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1632
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. 1. E' istituita una Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge, di seguito denominata
"Commissione", al fine di valutare l'idoneità delle misure
volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti,
su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto
costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, e nominati con decreto del Presidente della
Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal
conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente
distinti nella tutela degli utenti. Non possono fare parte
della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano
altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti
politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di
datori di lavoro, nonché coloro che abbiano con i suddetti
organismi ovvero con amministrazioni o imprese di erogazione
di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente;
è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle
organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle
associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può
avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, nonché di quelle degli Osservatori
del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico
impiego.
5. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente della Commissione nel limite di cinquanta unità.
Con proprio regolamento, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, la Commissione definisce:
a) la ripartizione della dotazione organica tra il
personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
dirigenziali;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di
reclutamento del personale;
c) il trattamento giuridico ed economico del
personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive modificazioni;
d) le modalità di inquadramento in ruolo del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in
servizio, in posizione di comando o fuori ruolo, presso la
Commissione alla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Nelle more di una più generale razionalizzazione
dei trattamenti economici del personale delle autorità
amministrative indipendenti, è attribuito al personale della
Commissione il trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dal 1^
gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, è corrisposta al personale in servizio la
differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in
godimento.
7. La Commissione può avvalersi, per motivate
esigenze, di personale delle amministrazioni pubbliche, anche
con qualifica dirigenziale, in posizione di comando o fuori
ruolo, in numero non superiore complessivamente a quindici
unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero
di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è
corrisposta un'indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento economico erogato dall'amministrazione o dall'ente
di provenienza e quello spettante al personale di ruolo della
Commissione.
8. Le spese per il personale gravano sul fondo di
cui al comma 9.
9. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti
degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a
tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese
sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".