XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1632




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12. 1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, di seguito denominata "Commissione", al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.
            2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono fare parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni o imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
            3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
            4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
            5. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione nel limite di cinquanta unità. Con proprio regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione definisce:

            a) la ripartizione della dotazione organica tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali;

            b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale;

            c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

            d) le modalità di inquadramento in ruolo del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in servizio, in posizione di comando o fuori ruolo, presso la Commissione alla data di entrata in vigore del regolamento.

            6. Nelle more di una più generale razionalizzazione dei trattamenti economici del personale delle autorità amministrative indipendenti, è attribuito al personale della Commissione il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dal 1^ gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento, è corrisposta al personale in servizio la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento.
            7. La Commissione può avvalersi, per motivate esigenze, di personale delle amministrazioni pubbliche, anche con qualifica dirigenziale, in posizione di comando o fuori ruolo, in numero non superiore complessivamente a quindici unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo della Commissione.
            8. Le spese per il personale gravano sul fondo di cui al comma 9.
            9. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione.
            10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
            11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".



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