XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1631




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge rielabora un testo già approvato dal Comitato ristretto della II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati nella XII legislatura e già presentato nella XIII legislatura (atto Camera n. 2227) in tema di temporaneità degli uffici direttivi nella magistratura ordinaria.
        Le ragioni che impongono l'introduzione di tale principio nell'ordinamento giudiziario, accogliendo anche una istanza unanimemente avanzata dalla magistratura associata ormai da numerosi anni, sono talmente note che è superfluo richiamarle in questa sede. Ogni ulteriore differimento sarebbe ingiustificabile.
        Al fine della concreta attuazione del citato principio, nella presente proposta di legge:

                a) si è determinato in quattro anni il periodo di permanenza massima nella titolarità dell'ufficio direttivo e si è previsto il necessario rispetto di un intervallo di almeno quattro anni prima dell'eventuale conferimento al medesimo magistrato di un ufficio della stessa natura; tale soluzione appare idonea ad evitare che si possa realizzare una sorta di "carriera" in dette funzioni attraverso il passaggio da un ufficio direttivo all'altro senza dover adottare più rigide soluzioni auspicate dall'Associazione nazionale magistrati (due soli quadrienni nel corso dell'intera "carriera in magistratura");

                b) si è previsto che alla scadenza del quadriennio il magistrato venga destinato d'ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio della stessa sede, salva la possibilità per il medesimo di partecipare ai successivi concorsi per tramutamento o conferimento di diverse funzioni; solo in tal modo, infatti, sembra possibile assicurare la tempestiva cessazione dall'incarico e, al tempo stesso, assicurare parità di trattamento tra tutti i magistrati nei concorsi per la copertura dei posti vacanti.
        Ragioni analoghe a quelle relative agli uffici direttivi e, in particolare, l'esigenza di evitare che si creino le condizioni per il consolidarsi di possibili "centri di potere" e, al tempo stesso, quella di assicurare la pari dignità di tutte le funzioni giurisdizionali, consigliano l'estensione del principio della temporaneità anche ad alcune funzioni monocratiche.
        Le preannunciate iniziative legislative relative agli organi giudicanti consigliano, peraltro, di limitare, allo stato, l'introduzione di tale principio alle sole funzioni requirenti.
        In questa prospettiva, tenendo anche conto del dibattito in corso sugli uffici di procura, si è ritenuto opportuno introdurre il limite temporale (sette anni, per evidenti esigenze di non incidere sulla funzionalità degli uffici) con riferimento alla permanenza presso gli uffici requirenti di un unico distretto.
        Nell'articolo 3 si è poi disciplinata la fase di passaggio dalla precedente alla nuova disciplina tenendo conto, da un lato, dell'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici e, dall'altro, dei tempi necessari al Consiglio superiore della magistratura per assicurare la tempestiva copertura delle vacanze (altrimenti impossibile qualora la scadenza del periodo massimo di permanenza presso l'ufficio avvenga contestualmente a data fissa).




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