XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1631
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
rielabora un testo già approvato dal Comitato ristretto della
II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati nella XII
legislatura e già presentato nella XIII legislatura (atto
Camera n. 2227) in tema di temporaneità degli uffici direttivi
nella magistratura ordinaria.
Le ragioni che impongono l'introduzione di tale principio
nell'ordinamento giudiziario, accogliendo anche una istanza
unanimemente avanzata dalla magistratura associata ormai da
numerosi anni, sono talmente note che è superfluo richiamarle
in questa sede. Ogni ulteriore differimento sarebbe
ingiustificabile.
Al fine della concreta attuazione del citato principio,
nella presente proposta di legge:
a) si è determinato in quattro anni il periodo di
permanenza massima nella titolarità dell'ufficio direttivo e
si è previsto il necessario rispetto di un intervallo di
almeno quattro anni prima dell'eventuale conferimento al
medesimo magistrato di un ufficio della stessa natura; tale
soluzione appare idonea ad evitare che si possa realizzare una
sorta di "carriera" in dette funzioni attraverso il passaggio
da un ufficio direttivo all'altro senza dover adottare più
rigide soluzioni auspicate dall'Associazione nazionale
magistrati (due soli quadrienni nel corso dell'intera
"carriera in magistratura");
b) si è previsto che alla scadenza del quadriennio
il magistrato venga destinato d'ufficio, anche in
soprannumero, presso altro ufficio della stessa sede, salva la
possibilità per il medesimo di partecipare ai successivi
concorsi per tramutamento o conferimento di diverse funzioni;
solo in tal modo, infatti, sembra possibile assicurare la
tempestiva cessazione dall'incarico e, al tempo stesso,
assicurare parità di trattamento tra tutti i magistrati nei
concorsi per la copertura dei posti vacanti.
Ragioni analoghe a quelle relative agli uffici direttivi
e, in particolare, l'esigenza di evitare che si creino le
condizioni per il consolidarsi di possibili "centri di potere"
e, al tempo stesso, quella di assicurare la pari dignità di
tutte le funzioni giurisdizionali, consigliano l'estensione
del principio della temporaneità anche ad alcune funzioni
monocratiche.
Le preannunciate iniziative legislative relative agli
organi giudicanti consigliano, peraltro, di limitare, allo
stato, l'introduzione di tale principio alle sole funzioni
requirenti.
In questa prospettiva, tenendo anche conto del dibattito
in corso sugli uffici di procura, si è ritenuto opportuno
introdurre il limite temporale (sette anni, per evidenti
esigenze di non incidere sulla funzionalità degli uffici) con
riferimento alla permanenza presso gli uffici requirenti di un
unico distretto.
Nell'articolo 3 si è poi disciplinata la fase di passaggio
dalla precedente alla nuova disciplina tenendo conto, da un
lato, dell'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici
e, dall'altro, dei tempi necessari al Consiglio superiore
della magistratura per assicurare la tempestiva copertura
delle vacanze (altrimenti impossibile qualora la scadenza del
periodo massimo di permanenza presso l'ufficio avvenga
contestualmente a data fissa).