XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1631




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        "Art. 195-bis. - (Temporaneità degli uffici direttivi). - 1. Gli uffici direttivi sono conferiti per un periodo di quattro anni.
            2. Alla scadenza del relativo incarico, i magistrati sono destinati d'ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudiziario della stessa sede e possono, senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per un successivo tramutamento o conferimento di funzioni presso un altro ufficio giudiziario, con la sola esclusione dell'attribuzione di un nuovo incarico direttivo prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente.
            3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici direttivi presso la Corte di cassazione".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 195-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 195-ter. - (Temporaneità delle funzioni requirenti). - 1. I magistrati non possono esercitare funzioni requirenti presso gli uffici giudiziari del medesimo distretto per un periodo superiore a sette anni.
            2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, i magistrati sono destinati d'ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudiziario della stessa sede e possono, senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per il tramutamento o il conferimento di funzioni presso altro ufficio giudiziario con la sola esclusione, nei tre anni successivi, degli uffici requirenti dello stesso distretto.
            3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici presso la Corte di cassazione".


Art. 3.

        1. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il periodo di quattro o sette anni previsto dagli articoli 195-bis e 195-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adotta il provvedimento di destinazione d'ufficio alla scadenza di un ulteriore anno di permanenza nell'ufficio direttivo o di esercizio delle funzioni requirenti.
        2. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già titolari di un ufficio direttivo o esercitano funzioni requirenti senza aver maturato il periodo massimo indicato al comma 1, tale periodo è aumentato, rispettivamente, a cinque e ad otto anni.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici che si renderanno vacanti nei sei mesi successivi a seguito dell'attuazione della presente legge e provvede alla immediata pubblicazione dei loro elenchi per la relativa copertura.



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