XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1631
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito
il seguente:
"Art. 195-bis. - (Temporaneità degli uffici direttivi).
- 1. Gli uffici direttivi sono conferiti per un periodo di
quattro anni.
2. Alla scadenza del relativo incarico, i magistrati
sono destinati d'ufficio, anche in soprannumero, presso altro
ufficio giudiziario della stessa sede e possono, senza alcun
obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare
domanda per un successivo tramutamento o conferimento di
funzioni presso un altro ufficio giudiziario, con la sola
esclusione dell'attribuzione di un nuovo incarico direttivo
prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla cessazione
del precedente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli uffici direttivi presso la Corte di
cassazione".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 195-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 195-ter. - (Temporaneità delle funzioni
requirenti). - 1. I magistrati non possono esercitare
funzioni requirenti presso gli uffici giudiziari del medesimo
distretto per un periodo superiore a sette anni.
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, i
magistrati sono destinati d'ufficio, anche in soprannumero,
presso altro ufficio giudiziario della stessa sede e possono,
senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo,
presentare domanda per il tramutamento o il conferimento di
funzioni presso altro ufficio giudiziario con la sola
esclusione, nei tre anni successivi, degli uffici requirenti
dello stesso distretto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli uffici presso la Corte di cassazione".
Art. 3.
1. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno già maturato il periodo di quattro
o sette anni previsto dagli articoli 195-bis e
195-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, il Consiglio superiore
della magistratura adotta il provvedimento di destinazione
d'ufficio alla scadenza di un ulteriore anno di permanenza
nell'ufficio direttivo o di esercizio delle funzioni
requirenti.
2. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono già titolari di un ufficio direttivo
o esercitano funzioni requirenti senza aver maturato il
periodo massimo indicato al comma 1, tale periodo è aumentato,
rispettivamente, a cinque e ad otto anni.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo
la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura individua gli uffici che si
renderanno vacanti nei sei mesi successivi a seguito
dell'attuazione della presente legge e provvede alla immediata
pubblicazione dei loro elenchi per la relativa copertura.