XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1630




        Onorevoli Colleghi! - Preso atto della grave crisi dell'amministrazione della giustizia nel corso degli ultimi anni, mentre continua il dibattito sui grandi temi delle riforme dell'ordinamento, appare opportuno prospettare la possibilità di modifiche specifiche che, senza esigere i tempi e le modalità di approfondimento e di discussione delle leggi quadro, abbiano una immediata incidenza concreta e contribuiscano ad avviare a soluzione taluni problemi, in attesa di interventi di respiro più ampio.
        La proposta di legge (che riproduce il testo già presentato nella XIII legislatura, atto Camera n. 2043) prende in considerazione due distinte questioni, sulle quali sono state avanzate proposte nelle legislature precedenti, accomunate dal loro riferirsi all'ordinamento giudiziario, e dalla necessità - posta a base delle modifiche che si ipotizzano - di rendere più efficiente il lavoro dei magistrati; si tratta della fissazione di limiti temporali, nuovi rispetto a quelli già esistenti, per l'esercizio delle funzioni dei magistrati, e per la titolarità degli stessi uffici direttivi.
        L'articolo 1 della proposta di legge affronta il problema della permanenza del magistrato nelle stesse funzioni e nel medesimo ufficio: si tratta di una presenza che, se continuativa, al pregio della esperienza specifica e della maggiore speditezza nella trattazione delle controversie o dei procedimenti, contrappone il rischio di una identificazione della persona con la funzione, e quindi - e al tempo stesso - di una certa sclerosi nell'adempimento delle funzioni, di un impoverimento del bagaglio culturale e professionale del magistrato, dipendente anche dalla diversificazione delle esperienze di lavoro, e - se pure in misura più ridotta, in dipendenza del tipo di funzioni svolte - della esposizione alla creazione di veri e propri centri di interesse e di potere.
        Il Consiglio superiore della magistratura ha provveduto nel 1995 con propria circolare a fissare il termine massimo di permanenza in dieci anni: il periodo di tempo appare congruo per eliminare, o quanto meno per limitare, i pericoli e i rischi cui si è appena fatto cenno; può dunque essere mutuato in un testo legislativo che, per sua natura, inserendosi nel contesto dell'ordinamento giudiziario, è più adeguato a disciplinare la materia rispetto a una fonte normativa secondaria. Non è opportuno diversificare a seconda delle funzioni, fissando limiti differenti in relazione, per esempio, all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, o di giudice monocratico, o di giudice di un collegio: è veramente impossibile, pur essendo talune funzioni più delicate rispetto ad altre, prevedere norme sulla temporaneità che siano applicabili, all'interno degli uffici, ad alcune funzioni e non ad altre, tanto più che negli uffici piccoli e medi le funzioni diverse sono esercitate cumulativamente.
        La norma prevede, altresì, che il Consiglio superiore della magistratura disponga il trasferimento d'ufficio del magistrato che non ha richiesto il trasferimento prima della scadenza del termine, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di segnalare le proprie preferenze, che il Consiglio deve considerare nel proprio provvedimento.
        L'articolo 2 pone un termine massimo alla permanenza negli uffici direttivi. Al riguardo, si fa presente che alcune correnti di pensiero propongono che tale limite sia fissato a quattro anni, al termine dei quali un qualsiasi incarico direttivo può essere conferito soltanto dopo quattro anni dalla cessazione del primo, con destinazione nel frattempo del magistrato ad altra sede disponibile.
        Non si condivide tale impostazione, che - pur apprezzabile nell'intento di non far coincidere il conferimento di un incarico direttivo con l'ascesa a un "trono giudiziario" senza alcun limite - appare tuttavia penalizzante verso magistrati che si trovano in una fase avanzata della carriera e che certamente conoscerebbero più di una ragione di disagio nel retrocedere dalla direzione di un ufficio a una diversa funzione; con la conseguenza di aprire la strada a pensionamenti anticipati di persone la cui esperienza anche di dirigenti va tutelata e non dispersa. I quattro anni sembrano poi pochi per consentire l'adeguata direzione di un ufficio, che esige una fase iniziale di studio e di impostazione della realtà sulla quale si incide.
        E' sembrato opportuno fissare il limite massimo in sette anni, senza porre ostacoli al successivo esercizio da parte dello stesso magistrato della direzione di un altro ufficio giudiziario. Si tratta peraltro di un limite congruo per consentire di individuare, all'approssimarsi del termine settennale, altre sedi giudiziarie disponibili, e quindi per presentare le relative domande.
        Qualora non sia presentata la domanda, vale il medesimo meccanismo di trasferimento d'ufficio stabilito all'articolo 1.




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