XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1630
Onorevoli Colleghi! - Preso atto della grave crisi
dell'amministrazione della giustizia nel corso degli ultimi
anni, mentre continua il dibattito sui grandi temi delle
riforme dell'ordinamento, appare opportuno prospettare la
possibilità di modifiche specifiche che, senza esigere i tempi
e le modalità di approfondimento e di discussione delle leggi
quadro, abbiano una immediata incidenza concreta e
contribuiscano ad avviare a soluzione taluni problemi, in
attesa di interventi di respiro più ampio.
La proposta di legge (che riproduce il testo già
presentato nella XIII legislatura, atto Camera n. 2043) prende
in considerazione due distinte questioni, sulle quali sono
state avanzate proposte nelle legislature precedenti,
accomunate dal loro riferirsi all'ordinamento giudiziario, e
dalla necessità - posta a base delle modifiche che si
ipotizzano - di rendere più efficiente il lavoro dei
magistrati; si tratta della fissazione di limiti temporali,
nuovi rispetto a quelli già esistenti, per l'esercizio delle
funzioni dei magistrati, e per la titolarità degli stessi
uffici direttivi.
L'articolo 1 della proposta di legge affronta il problema
della permanenza del magistrato nelle stesse funzioni e nel
medesimo ufficio: si tratta di una presenza che, se
continuativa, al pregio della esperienza specifica e della
maggiore speditezza nella trattazione delle controversie o dei
procedimenti, contrappone il rischio di una identificazione
della persona con la funzione, e quindi - e al tempo stesso -
di una certa sclerosi nell'adempimento delle funzioni, di un
impoverimento del bagaglio culturale e professionale del
magistrato, dipendente anche dalla diversificazione delle
esperienze di lavoro, e - se pure in misura più ridotta, in
dipendenza del tipo di funzioni svolte - della esposizione
alla creazione di veri e propri centri di interesse e di
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura ha provveduto
nel 1995 con propria circolare a fissare il termine massimo di
permanenza in dieci anni: il periodo di tempo appare congruo
per eliminare, o quanto meno per limitare, i pericoli e i
rischi cui si è appena fatto cenno; può dunque essere mutuato
in un testo legislativo che, per sua natura, inserendosi nel
contesto dell'ordinamento giudiziario, è più adeguato a
disciplinare la materia rispetto a una fonte normativa
secondaria. Non è opportuno diversificare a seconda delle
funzioni, fissando limiti differenti in relazione, per
esempio, all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, o
di giudice monocratico, o di giudice di un collegio: è
veramente impossibile, pur essendo talune funzioni più
delicate rispetto ad altre, prevedere norme sulla temporaneità
che siano applicabili, all'interno degli uffici, ad alcune
funzioni e non ad altre, tanto più che negli uffici piccoli e
medi le funzioni diverse sono esercitate cumulativamente.
La norma prevede, altresì, che il Consiglio superiore
della magistratura disponga il trasferimento d'ufficio del
magistrato che non ha richiesto il trasferimento prima della
scadenza del termine, ferma restando la facoltà di
quest'ultimo di segnalare le proprie preferenze, che il
Consiglio deve considerare nel proprio provvedimento.
L'articolo 2 pone un termine massimo alla permanenza negli
uffici direttivi. Al riguardo, si fa presente che alcune
correnti di pensiero propongono che tale limite sia fissato a
quattro anni, al termine dei quali un qualsiasi incarico
direttivo può essere conferito soltanto dopo quattro anni
dalla cessazione del primo, con destinazione nel frattempo del
magistrato ad altra sede disponibile.
Non si condivide tale impostazione, che - pur apprezzabile
nell'intento di non far coincidere il conferimento di un
incarico direttivo con l'ascesa a un "trono giudiziario" senza
alcun limite - appare tuttavia penalizzante verso magistrati
che si trovano in una fase avanzata della carriera e che
certamente conoscerebbero più di una ragione di disagio nel
retrocedere dalla direzione di un ufficio a una diversa
funzione; con la conseguenza di aprire la strada a
pensionamenti anticipati di persone la cui esperienza anche di
dirigenti va tutelata e non dispersa. I quattro anni sembrano
poi pochi per consentire l'adeguata direzione di un ufficio,
che esige una fase iniziale di studio e di impostazione della
realtà sulla quale si incide.
E' sembrato opportuno fissare il limite massimo in sette
anni, senza porre ostacoli al successivo esercizio da parte
dello stesso magistrato della direzione di un altro ufficio
giudiziario. Si tratta peraltro di un limite congruo per
consentire di individuare, all'approssimarsi del termine
settennale, altre sedi giudiziarie disponibili, e quindi per
presentare le relative domande.
Qualora non sia presentata la domanda, vale il medesimo
meccanismo di trasferimento d'ufficio stabilito
all'articolo 1.