XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1630
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n 12, è inserito
il seguente:
"Art. 194-bis. - (Temporaneità delle funzioni). - 1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 195-bis, i
magistrati non possono esercitare le stesse funzioni in uno
stesso ufficio giudiziario per un periodo superiore a dieci
anni.
2. Il Consiglio superiore della magistratura
provvede al trasferimento d'ufficio del magistrato che non ha
richiesto il trasferimento prima della scadenza del termine.
In ogni caso il magistrato ha facoltà di segnalare le proprie
preferenze, delle quali il Consiglio tiene conto nel
provvedimento".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 195-bis. - (Temporaneità degli incarichi
direttivi). - 1. I magistrati che svolgono incarichi
direttivi non possono esercitare le stesse funzioni in uno
stesso ufficio giudiziario per un periodo superiore a sette
anni.
2. Il Consiglio superiore della magistratura
provvede al trasferimento d'ufficio del magistrato che non ha
richiesto il trasferimento prima della scadenza del termine.
In ogni caso il magistrato ha facoltà di segnalare le proprie
preferenze, anche in ordine ad altri uffici direttivi, delle
quali il Consiglio tiene conto nel provvedimento".