XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1630




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n 12, è inserito il seguente:

        "Art. 194-bis. - (Temporaneità delle funzioni). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 195-bis, i magistrati non possono esercitare le stesse funzioni in uno stesso ufficio giudiziario per un periodo superiore a dieci anni.
            2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede al trasferimento d'ufficio del magistrato che non ha richiesto il trasferimento prima della scadenza del termine. In ogni caso il magistrato ha facoltà di segnalare le proprie preferenze, delle quali il Consiglio tiene conto nel provvedimento".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 195-bis. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. I magistrati che svolgono incarichi direttivi non possono esercitare le stesse funzioni in uno stesso ufficio giudiziario per un periodo superiore a sette anni.
            2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede al trasferimento d'ufficio del magistrato che non ha richiesto il trasferimento prima della scadenza del termine. In ogni caso il magistrato ha facoltà di segnalare le proprie preferenze, anche in ordine ad altri uffici direttivi, delle quali il Consiglio tiene conto nel provvedimento".



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