XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1629
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 107, terzo comma,
della Costituzione sancisce che "I magistrati si distinguono
fra loro soltanto per diversità di funzioni". Ciononostante,
lo status di capo di un ufficio giudiziario è diventato,
più nella sostanza che nella forma, una tappa della carriera
che spesso costituisce un vero centro di potere. Da questo
deriva una vera corsa, un po' squallida e triste, di molti
magistrati, alla conquista dell'incarico di dirigente, vissuto
troppo spesso come ruolo politico piuttosto che, come invece
dovrebbe essere, funzionale. E molti meritevoli magistrati
vivono la frustrazione di non avere "santi in paradiso", cioè
all'interno del Consiglio superiore della magistratura, che
appoggino la loro candidatura a un ruolo dirigenziale. Succede
quindi che vengano sacrificate le professionalità e invece
valorizzate capacità di tipo diplomatico o politico. E
l'attribuzione di una funzione direttiva viene vissuta più
come una promozione che non come una fisiologica articolazione
interna dei magistrati per funzioni.
E' quindi necessario stabilire per legge, come del resto
ha più volte richiesto la stessa magistratura associata, la
temporaneità degli incarichi direttivi. La materia non è
disciplinata nell'ordinamento giudiziario; è quindi
sufficiente introdurre, come è formulato nella presente
proposta di legge, l'articolo 195-bis al citato
ordinamento.
I princìpi introdotti sono i seguenti: terminato
l'incarico direttivo, il magistrato che lo ha ricoperto viene
destinato a un'altra sede disponibile; l'incarico direttivo
non è reiterabile se non dopo che siano decorsi quattro anni
dalla sua cessazione.