XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1629




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 107, terzo comma, della Costituzione sancisce che "I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni". Ciononostante, lo status di capo di un ufficio giudiziario è diventato, più nella sostanza che nella forma, una tappa della carriera che spesso costituisce un vero centro di potere. Da questo deriva una vera corsa, un po' squallida e triste, di molti magistrati, alla conquista dell'incarico di dirigente, vissuto troppo spesso come ruolo politico piuttosto che, come invece dovrebbe essere, funzionale. E molti meritevoli magistrati vivono la frustrazione di non avere "santi in paradiso", cioè all'interno del Consiglio superiore della magistratura, che appoggino la loro candidatura a un ruolo dirigenziale. Succede quindi che vengano sacrificate le professionalità e invece valorizzate capacità di tipo diplomatico o politico. E l'attribuzione di una funzione direttiva viene vissuta più come una promozione che non come una fisiologica articolazione interna dei magistrati per funzioni.
        E' quindi necessario stabilire per legge, come del resto ha più volte richiesto la stessa magistratura associata, la temporaneità degli incarichi direttivi. La materia non è disciplinata nell'ordinamento giudiziario; è quindi sufficiente introdurre, come è formulato nella presente proposta di legge, l'articolo 195-bis al citato ordinamento.
        I princìpi introdotti sono i seguenti: terminato l'incarico direttivo, il magistrato che lo ha ricoperto viene destinato a un'altra sede disponibile; l'incarico direttivo non è reiterabile se non dopo che siano decorsi quattro anni dalla sua cessazione.




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