XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1629




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        "Art. 195-bis - (Temporaneità degli incarichi direttivi) - 1. I magistrati che hanno svolto funzioni direttive, al termine dell'incarico, sono destinati ad altra sede disponibile a loro domanda e con preferenza su eventuali concorrenti alla stessa sede e alla stessa funzione. Essi non possono ricevere nuovi incarichi direttivi prima che siano decorsi quattro anni dalla cessazione di quello precedente".



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