XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1629
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito
il seguente:
"Art. 195-bis - (Temporaneità degli incarichi
direttivi) - 1. I magistrati che hanno svolto funzioni
direttive, al termine dell'incarico, sono destinati ad altra
sede disponibile a loro domanda e con preferenza su eventuali
concorrenti alla stessa sede e alla stessa funzione. Essi non
possono ricevere nuovi incarichi direttivi prima che siano
decorsi quattro anni dalla cessazione di quello
precedente".