XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1623
Onorevoli Colleghi! - Il particolare interesse per la
disciplina omeopatica, che sostiene la presente proposta di
legge, trova la sua giustificazione nella notevole diffusione
delle pratiche connesse alla medesima disciplina. Tale pratica
suscita l'interesse, anche all'interno dello stesso mondo
della medicina convenzionale, di un numero di persone sempre
più elevato. In Italia più di 4 milioni di cittadini si curano
abitualmente con la medicina omeopatica; il numero crescente
di medici che prescrivono medicinali e terapie omeopatiche e
di pazienti che vi ricorrono, anche nei Paesi occidentali,
dimostra, a dispetto dell'ottusa opposizione delle
lobbie farmaceutiche, che il malato non è più
semplicemente un paziente disposto ad accettare passivamente
le cure proposte dal medico curante, bensì un soggetto attivo
che vuole partecipare alla propria guarigione e che ricerca,
anche in modo autonomo, forme innovative, rispetto alla
tradizione occidentale, di terapia e cura. Appare ormai
indispensabile giungere ad una regolamentazione del settore,
per garantire realmente ai cittadini il diritto di scegliere
anche cure e terapie alternative alla medicina convenzionale,
e, al contempo, al fine di realizzare un'adeguata forma di
integrazione tra quest'ultima e la medicina omeopatica. E'
altresì urgente colmare una grave lacuna normativa che
consente il manifestarsi di molteplici fenomeni degenerativi
quali l'abuso della credulità popolare, l'indubbia
ciarlataneria di operatori non qualificati, la nascita sul
territorio nazionale di corsi di insegnamento che non offrono
sufficienti garanzie di serietà e sicurezza, tutto ciò
approfittando dell'attuale incertezza giuridica. L'articolato
della proposta di legge intende dare forma giuridica alle
considerazioni suesposte. Nello specifico, l'articolo 1, ove
sono dettati i princìpi generali, riconosce il valore
diagnostico e terapeutico dell'omeopatia specificando,
altresì, la necessità di garantire al cittadino la pari
opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia.
L'articolo 2 disciplina il riconoscimento e l'immissione in
commercio dei farmaci omeopatici al fine di garantire la
tutela della salute dei cittadini, mentre gli articoli 3 e 4
sanciscono l'istituzione del corso di laurea in omeopatia e
definiscono la figura professionale dell'omeopata. Infine,
l'articolo 5 disciplina le modalità di riconoscimento degli
istituti privati di formazione in omeopatia e l'articolo 6
stabilisce la disciplina transitoria.