XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1623




        Onorevoli Colleghi! - Il particolare interesse per la disciplina omeopatica, che sostiene la presente proposta di legge, trova la sua giustificazione nella notevole diffusione delle pratiche connesse alla medesima disciplina. Tale pratica suscita l'interesse, anche all'interno dello stesso mondo della medicina convenzionale, di un numero di persone sempre più elevato. In Italia più di 4 milioni di cittadini si curano abitualmente con la medicina omeopatica; il numero crescente di medici che prescrivono medicinali e terapie omeopatiche e di pazienti che vi ricorrono, anche nei Paesi occidentali, dimostra, a dispetto dell'ottusa opposizione delle lobbie farmaceutiche, che il malato non è più semplicemente un paziente disposto ad accettare passivamente le cure proposte dal medico curante, bensì un soggetto attivo che vuole partecipare alla propria guarigione e che ricerca, anche in modo autonomo, forme innovative, rispetto alla tradizione occidentale, di terapia e cura. Appare ormai indispensabile giungere ad una regolamentazione del settore, per garantire realmente ai cittadini il diritto di scegliere anche cure e terapie alternative alla medicina convenzionale, e, al contempo, al fine di realizzare un'adeguata forma di integrazione tra quest'ultima e la medicina omeopatica. E' altresì urgente colmare una grave lacuna normativa che consente il manifestarsi di molteplici fenomeni degenerativi quali l'abuso della credulità popolare, l'indubbia ciarlataneria di operatori non qualificati, la nascita sul territorio nazionale di corsi di insegnamento che non offrono sufficienti garanzie di serietà e sicurezza, tutto ciò approfittando dell'attuale incertezza giuridica. L'articolato della proposta di legge intende dare forma giuridica alle considerazioni suesposte. Nello specifico, l'articolo 1, ove sono dettati i princìpi generali, riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia specificando, altresì, la necessità di garantire al cittadino la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia. L'articolo 2 disciplina il riconoscimento e l'immissione in commercio dei farmaci omeopatici al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, mentre gli articoli 3 e 4 sanciscono l'istituzione del corso di laurea in omeopatia e definiscono la figura professionale dell'omeopata. Infine, l'articolo 5 disciplina le modalità di riconoscimento degli istituti privati di formazione in omeopatia e l'articolo 6 stabilisce la disciplina transitoria.




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