XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1623
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e
terapeutico dell'omeopatia.
2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari
opportunità nella scelta di cura, anche con trattamenti
omeopatici, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica
con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al
cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici attraverso il loro
inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario
nazionale.
3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino,
assicurando un'adeguata qualificazione dei medici che svolgono
la loro attività professionale nell'ambito della medicina
omeopatica.
4. Fa parte del Consiglio superiore di sanità un
rappresentante per la medicina omeopatica.
Art. 2.
(Disciplina del farmaco omeopatico)
1. I farmaci omeopatici sono a tutti gli effetti
equiparati ai prodotti farmaceutici della medicina
convenzionale.
2. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai farmaci
omeopatici non può essere superiore alla aliquota massima
prevista per gli altri farmaci.
3. Allo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza
ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei farmaci omeopatici, il Ministro della salute,
con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure
da seguire per le prove farmacologiche, cliniche e
tossicologiche, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei singoli prodotti ed elabora i prontuari
terapeutici specifici per i farmaci utilizzati nella medicina
omeopatica.
4. Nel decreto di cui al comma 3 sono indicate anche le
modalità per la gestione della fase di transizione, avente una
durata massima di tre anni. Al termine di tale fase di
transizione, il Ministro della salute nomina due esperti in
produzione e controllo dei medicinali omeopatici che sono
chiamati a far parte della Commissione unica del farmaco.
5. Ai fini della predisposizione del decreto di cui al
comma 3, il Ministro della sanità si avvale della consulenza
di due esperti in produzione e controllo dei medicinali
omeopatici. Tali esperti sono scelti dal Ministro della salute
tra una rosa di dieci nomi, di cui cinque indicati dalle
associazioni dei consumatori e cinque segnalati dai
rappresentanti della medicina omeopatica.
Art. 3.
(Formazione in omeopatia)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede ad inserire il corso di
laurea in omeopatia nell'ambito delle classi di lauree
universitarie. L'accesso al corso di laurea è disciplinato nel
rispetto della normativa vigente in materia di studi
universitari.
2. La durata del corso di studi di cui al comma 1 non può
essere inferiore a sei anni, ivi compreso un biennio
propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia.
3. Le materie di insegnamento fondamentali e complementari
del corso di studi di cui al comma 1 sono indicate nel decreto
di cui al medesimo comma 1.
4. Al compimento del corso di studi di cui al comma 1 è
rilasciato il diploma di laurea in omeopatia. Tale laurea è
riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di
legge ed abilita all'esercizio della libera pratica su tutto
il territorio nazionale, previo superamento di un apposito
esame di Stato.
Art. 4.
(Professione di omeopata)
1. Il laureato in omeopatia ha il titolo di medico ed
esercita le sue mansioni liberamente come professionista
sanitario di grado primario, nel rispetto della normativa
vigente. Egli può essere anche inserito o convenzionato con le
strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle
forme previsti dalle norme vigenti in materia.
Art. 5.
(Riconoscimento degli istituti
privati di formazione)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca definisce i criteri e le modalità per il
riconoscimento degli istituti privati di formazione in
omeopatia.
Art. 6.
(Disciplina transitoria)
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso del titolo di omeopata,
conseguito in uno degli istituti privati di formazione di cui
all'articolo 5 ovvero in uno Stato dell'Unione europea in cui
l'esercizio dell'omeopatia è disciplinato per legge, sono
abilitati all'esercizio della professione previo superamento
dell'esame di Stato di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il
presente comma non si applica a coloro che abbiano già svolto
l'attività di omeopata per un periodo di almeno tre anni in un
Paese dell'Unione europea.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, determina, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
requisiti minimi indispensabili per l'esercizio della
professione di omeopata.