XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1622
Onorevoli Colleghi! - Come è noto a tutti gli
amministratori pubblici, la necessità di poter garantire al
proprio ente servizi basilari per la collettività e di poter
inoltre provvedere a soddisfare quelle esigenze di interesse
generale della stessa che si manifestano nel tempo, incontra
sempre più spesso impedimenti di natura economica, dovuti alle
reali capacità di bilancio, vincolate alla legge del pareggio
del comune medesimo, e all'obbligo di buona e corretta
amministrazione dell'ente che non può giustificare
l'indebitamento pubblico. Tali vincoli infatti costringono gli
amministratori a selezionare le voci di spesa sia di parte
corrente che in conto capitale, risultando, così, praticamente
impossibile realizzare tutti i progetti, le attività e le
iniziative presenti negli intenti degli amministratori stessi.
A tale riguardo si cita, ad esempio, il settore dei servizi
sociali e sanitari i cui bilanci sono spesso oggetto di tagli
e di riduzioni e che in tale modo non sono in grado di
rispondere in maniera adeguata e moderna ai bisogni dei
cittadini.
Questa situazione di contenimento delle spese ha inoltre
subìto un ulteriore aggravio, soprattutto nel corso degli
ultimi anni, legato ai tagli effettuati sui finanziamenti che
lo Stato garantisce agli enti locali in misura sempre più
esigua. A ciò va aggiunto l'aggravio fiscale di cui sono stati
caricati gli enti locali, in conseguenza dell'applicazione
della manovra finanziaria del 1999, che, prevedendo il patto
di stabilità interno, ben lungi dall'aver offerto un
federalismo reale, ha semplicemente costretto i comuni ad
applicare a livello locale misure fiscali prima imputate alla
tassazione centrale, i cui oneri però sono tuttora, per la
maggior parte, deputati al sostegno dell'imposizione fiscale
centrale.
La presente proposta di legge intende consentire agli enti
locali di valutare, in base alle esigenze gestionali di ogni
singolo ente, il numero di revisori dei conti necessario per
assolvere in maniera adeguata e precisa ai compiti di
controllo gestionale dell'ente stesso. Tale intento è in
sintonia con i criteri di autonomia introdotti innovativamente
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265, nonché con
l'esigenza più volte manifestata dagli amministratori
pubblici, di sgravare i bilanci dell'ente da spese gestionali
spesso eccessive rispetto alle reali esigenze.