XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1622
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila
abitanti e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata di norma ad un solo revisore
eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità
montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra
esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c). Con propria disposizione
statutaria i comuni con popolazione inferiore a 15 mila
abitanti e le comunità montane possono comunque prevedere
l'elezione di un collegio di revisori dei conti secondo quanto
stabilito dai commi 1 e 2".