XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1622




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata di norma ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Con propria disposizione statutaria i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e le comunità montane possono comunque prevedere l'elezione di un collegio di revisori dei conti secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2".



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