XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1619 - 2451 - 2676-A




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dare risposta alle richieste formulate da molte forze politiche di giungere ad una semplificazione delle procedure per la presentazione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali. L'esigenza è avvertita soprattutto per quei partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano già dimostrato, in occasione di precedenti consultazioni elettorali, di rappresentare un numero significativo di elettori. Appare infatti inutilmente gravoso per questi soggetti politici, che hanno già dimostrato la propria capacità rappresentativa e quindi il proprio radicamento sul territorio, il mantenimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione per la presentazione delle liste e delle candidature.
        E' bene ricordare che nell'ordinamento italiano esiste già una normativa che prevede l'esclusione per alcuni soggetti politici da tali adempimenti. Infatti l'attuale normativa per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Con una specifica previsione, inserita nel 1984, è stato stabilito altresì che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo e, a seguito di una ulteriore modificazione introdotta nel 1990, anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
        Il principio quindi è già presente nell'ordinamento e con la proposta in esame si intende estenderlo anche alle elezioni politiche, provinciali e comunali.
        Facendo riferimento esclusivamente alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle Camere, è noto che l'attuale disciplina prevede, per le elezioni della Camera dei deputati, che la dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Dette sottoscrizioni devono essere autenticate. Per quanto riguarda la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale la normativa prevede che la stessa deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
        Per quanto riguarda le elezioni del Senato della Repubblica, la normativa attuale prevede che la dichiarazione di presentazione delle candidature nei singoli collegi deve essere sottoscritta da almeno 1 .000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
        Il testo elaborato dalla Commissione, dopo un lungo ed approfondito esame iniziato il 28 maggio 2002, intende semplificare in maniera significativa la suddetta procedura prevedendo una normativa uniforme per le elezioni politiche e per le elezioni provinciali e comunali.
        All'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione si prevede, infatti, che in occasione di elezioni politiche, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione debba essere richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi o che si siano costituiti entro due anni dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ovvero in una componente politica del gruppo misto riconosciuta in una delle due Camere. Al comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede che nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o gruppi politici con le caratteristiche sopra descritte ogni volta che essi utilizzino i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle; si prevede infine che nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito, movimento o gruppo politico esente da tale obbligo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito, movimento o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.
        Una volta semplificata la procedura per la presentazione delle liste e delle candidature è apparso opportuno modificare anche l'attuale sistema sanzionatorio previsto per la violazione della normativa precedentemente illustrata.
        Con l'articolo 2 infatti si introducono modifiche alle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Si ricorda a tal fine che le norme contenute nel primo testo unico si applicano anche per le elezioni del Senato mentre le norme contenute nel secondo si applicano anche alle elezioni provinciali.
        In particolare, per le elezioni politiche, attraverso una modifica del secondo e del terzo comma dell'articolo 100 del citato testo unico si prevede che chiunque formi falsamente, in tutto o in parte, le schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali o alteri uno di tali atti veri, o sostituisca, sopprima o distrugga in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chiunque faccia scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto; si prevede inoltre che se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Per quanto riguarda in particolare i fatti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature, si prevede che chiunque commetta uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale (reati concernenti la falsità in atti e la falsità personale) aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero formi falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, sia punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. Tali fatti, sulla base della normativa attualmente vigente, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
        A tal proposito, durante l'esame in Commissione è stata criticata la mitezza delle pene previste dal provvedimento in esame per queste ultime fattispecie. La Commissione ha però ritenuto che l'attenuazione del regime sanzionatorio per queste ultime fattispecie trova ragione giustificatrice nella considerazione della minore offensività delle condotte medesime. Tutto ciò trova conferma anche nel fatto che quando le condotte sono da ritenersi più gravi e quindi maggiormente offensive dal punto di vista penale, si pensi alla falsificazione o la distruzione delle schede o degli altri atti destinati alle operazioni elettorali, le pene previste sono più gravi. All'altra obiezione formulata durante l'esame in Commissione circa la possibilità di estendere a queste fattispecie le sanzioni previste per i reati commessi in occasione delle autocertificazioni, la Commissione ha ritenuto di considerare sostanzialmente diverse le fattispecie e quindi opportuno sottoporle a diversi regimi sanzionatori.
        Direttamente collegata alla modifica delle sanzioni previste dall'articolo 100 del sopracitato testo unico è la modifica dell'articolo 106 del medesimo testo unico contenuta nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2; si prevede, infatti, che l'elettore che sottoscrive più di una candidatura o più di una lista sia punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro. Attualmente la fattispecie è punita con la reclusione sino a tre anni o con la multa sino a lire 2 milioni.
        Le medesime modifiche al sistema sanzionatorio previste per il testo unico per le elezioni della Camera dei deputati sono apportate, attraverso le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 2 del presente provvedimento, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
        Come sopra accennato, l'esame in Commissione è stato lungo ed approfondito, preso atto delle esigenze di semplificazione del procedimento nonché dell'opportunità di uniformare la disciplina per le elezioni politiche, provinciali e comunali con quella già prevista per le elezioni europee, si auspica una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

Michele SAPONARA, Relatore.




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