XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1619 - 2451 - 2676-A
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende dare risposta alle richieste formulate da molte
forze politiche di giungere ad una semplificazione delle
procedure per la presentazione delle liste e delle candidature
in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali.
L'esigenza è avvertita soprattutto per quei partiti, movimenti
o gruppi politici che abbiano già dimostrato, in occasione di
precedenti consultazioni elettorali, di rappresentare un
numero significativo di elettori. Appare infatti inutilmente
gravoso per questi soggetti politici, che hanno già dimostrato
la propria capacità rappresentativa e quindi il proprio
radicamento sul territorio, il mantenimento degli obblighi
connessi alla sottoscrizione per la presentazione delle liste
e delle candidature.
E' bene ricordare che nell'ordinamento italiano esiste già
una normativa che prevede l'esclusione per alcuni soggetti
politici da tali adempimenti. Infatti l'attuale normativa per
l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi
anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione
abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e
abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Con
una specifica previsione, inserita nel 1984, è stato stabilito
altresì che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o
gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato
candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto
almeno un seggio al Parlamento europeo e, a seguito di una
ulteriore modificazione introdotta nel 1990, anche nel caso in
cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito,
nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico
esente da tale onere.
Il principio quindi è già presente nell'ordinamento e con
la proposta in esame si intende estenderlo anche alle elezioni
politiche, provinciali e comunali.
Facendo riferimento esclusivamente alle consultazioni
elettorali per il rinnovo delle Camere, è noto che l'attuale
disciplina prevede, per le elezioni della Camera dei deputati,
che la dichiarazione di presentazione dei singoli candidati
nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno
di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di
collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni
elettorali di tali collegi. Dette sottoscrizioni devono essere
autenticate. Per quanto riguarda la presentazione delle liste
di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale la normativa prevede che la stessa deve essere
sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e da
non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 4.000 e da
non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti.
Per quanto riguarda le elezioni del Senato della
Repubblica, la normativa attuale prevede che la dichiarazione
di presentazione delle candidature nei singoli collegi deve
essere sottoscritta da almeno 1 .000 e da non più di 1.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 1.750 e da
non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e
fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 3.500 e da non più di
5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. Per
le candidature individuali la dichiarazione di presentazione
deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500
elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
Il testo elaborato dalla Commissione, dopo un lungo ed
approfondito esame iniziato il 28 maggio 2002, intende
semplificare in maniera significativa la suddetta procedura
prevedendo una normativa uniforme per le elezioni politiche e
per le elezioni provinciali e comunali.
All'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione si
prevede, infatti, che in occasione di elezioni politiche,
provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione debba essere
richiesta per la presentazione di liste o di candidature con
contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi
politici che abbiano avuto eletti almeno dieci propri
rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in
corso alla data di indizione dei relativi comizi o che si
siano costituiti entro due anni dall'inizio della legislatura
in un gruppo parlamentare ovvero in una componente politica
del gruppo misto riconosciuta in una delle due Camere. Al
comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede che nessuna
sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o
gruppi politici con le caratteristiche sopra descritte ogni
volta che essi utilizzino i loro contrassegni tradizionali
integrati da nuovi motti o sigle; si prevede infine che
nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui le liste o
le candidature siano contraddistinte da un contrassegno
composito, nel quale sia contenuto quello di un partito,
movimento o gruppo politico esente da tale obbligo, nonché nel
caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da
più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito, movimento
o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.
Una volta semplificata la procedura per la presentazione
delle liste e delle candidature è apparso opportuno modificare
anche l'attuale sistema sanzionatorio previsto per la
violazione della normativa precedentemente illustrata.
Con l'articolo 2 infatti si introducono modifiche alle
sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati e dal testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali. Si ricorda a tal fine
che le norme contenute nel primo testo unico si applicano
anche per le elezioni del Senato mentre le norme contenute nel
secondo si applicano anche alle elezioni provinciali.
In particolare, per le elezioni politiche, attraverso una
modifica del secondo e del terzo comma dell'articolo 100 del
citato testo unico si prevede che chiunque formi falsamente,
in tutto o in parte, le schede od altri atti destinati alle
operazioni elettorali o alteri uno di tali atti veri, o
sostituisca, sopprima o distrugga in tutto o in parte uno
degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei
anni. Alla stessa pena soggiace chiunque faccia scientemente
uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se
non abbia concorso alla consumazione del fatto; si prevede
inoltre che se il fatto è commesso da chi appartiene
all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a
otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Per quanto
riguarda in particolare i fatti connessi alla presentazione
delle liste e delle candidature, si prevede che chiunque
commetta uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII del Libro secondo del codice penale (reati concernenti la
falsità in atti e la falsità personale) aventi ad oggetto
l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o
di candidati ovvero formi falsamente, in tutto o in parte,
liste di elettori o di candidati, sia punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. Tali fatti, sulla base
della normativa attualmente vigente, sono puniti con la
reclusione da uno a sei anni.
A tal proposito, durante l'esame in Commissione è stata
criticata la mitezza delle pene previste dal provvedimento in
esame per queste ultime fattispecie. La Commissione ha però
ritenuto che l'attenuazione del regime sanzionatorio per
queste ultime fattispecie trova ragione giustificatrice nella
considerazione della minore offensività delle condotte
medesime. Tutto ciò trova conferma anche nel fatto che quando
le condotte sono da ritenersi più gravi e quindi maggiormente
offensive dal punto di vista penale, si pensi alla
falsificazione o la distruzione delle schede o degli altri
atti destinati alle operazioni elettorali, le pene previste
sono più gravi. All'altra obiezione formulata durante l'esame
in Commissione circa la possibilità di estendere a queste
fattispecie le sanzioni previste per i reati commessi in
occasione delle autocertificazioni, la Commissione ha ritenuto
di considerare sostanzialmente diverse le fattispecie e quindi
opportuno sottoporle a diversi regimi sanzionatori.
Direttamente collegata alla modifica delle sanzioni
previste dall'articolo 100 del sopracitato testo unico è la
modifica dell'articolo 106 del medesimo testo unico contenuta
nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2; si
prevede, infatti, che l'elettore che sottoscrive più di una
candidatura o più di una lista sia punito con la pena
dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro. Attualmente la
fattispecie è punita con la reclusione sino a tre anni o con
la multa sino a lire 2 milioni.
Le medesime modifiche al sistema sanzionatorio previste
per il testo unico per le elezioni della Camera dei deputati
sono apportate, attraverso le disposizioni contenute nel comma
2 dell'articolo 2 del presente provvedimento, al testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali.
Come sopra accennato, l'esame in Commissione è stato lungo
ed approfondito, preso atto delle esigenze di semplificazione
del procedimento nonché dell'opportunità di uniformare la
disciplina per le elezioni politiche, provinciali e comunali
con quella già prevista per le elezioni europee, si auspica
una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.
Michele SAPONARA, Relatore.