XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1619 - 2451 - 2676-A
TESTO
unificato della Commissione.
Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e
delle candidature in occasione delle elezioni politiche,
provinciali e comunali.
Art. 1.
1. In occasione delle elezioni politiche, provinciali e
comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la
presentazione di liste o di candidature con contrassegni già
utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano
avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle
due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione
dei relativi comizi o che si siano costituiti entro due anni
dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ovvero
in una componente politica del gruppo misto riconosciuta in
una delle due Camere.
2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per
partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1 ogni
volta che essi utilizzano i loro contrassegni tradizionali
integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è
richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature
siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale
sia contenuto quello di un partito, movimento o gruppo
politico esente da tale obbligo ai sensi del presente
articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature
siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno
uno di partito, movimento o gruppo politico esente dal
medesimo obbligo.
Art. 2.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede
o altri atti dal presente testo unico destinati alle
operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno
degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei
anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente
uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se
non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è
della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000
euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV
del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad
oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di
elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in
parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
b) all'articolo 106, le parole "con la reclusione
sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono
sostituite dalle seguenti "con la pena dell'ammenda da 200
euro a 1.000 euro".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 90, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede
o altri atti dal presente testo unico destinati alle
operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o
in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione
da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del
fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio
elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e
della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV
del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad
oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di
elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in
parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
b) all'articolo 90, il quarto comma è abrogato;
c) all'articolo 93, le parole: ", ovvero chi
sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di
candidatura" sono soppresse;
d) all'articolo 93, è aggiunto in fine, il
seguente comma:
"Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di
presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda
da 200 euro a 1.000 euro".