XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1619 - 2451 - 2676-A




TESTO
unificato della Commissione.


Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali.


Art. 1.

        1. In occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi o che si siano costituiti entro due anni dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ovvero in una componente politica del gruppo misto riconosciuta in una delle due Camere.
        2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1 ogni volta che essi utilizzano i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito, movimento o gruppo politico esente da tale obbligo ai sensi del presente articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito, movimento o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.


Art. 2.

        1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

        "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
        Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";

                b) all'articolo 106, le parole "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

        2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 90, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

        "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
        Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";

                b) all'articolo 90, il quarto comma è abrogato;

                c) all'articolo 93, le parole: ", ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse;

                d) all'articolo 93, è aggiunto in fine, il seguente comma:

        "Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".



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