XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1617
Onorevoli Colleghi! - La progressiva diminuzione della
partecipazione popolare al voto referendario e la
prospettazione continua di iniziative referendarie sulle più
varie questioni, anche di carattere prevalentemente tecnico,
unitamente all'esigenza di potenziare l'esercizio della
iniziativa legislativa popolare, segnalano la necessità di una
nuova regolamentazione costituzionale del referendum
abrogativo e l'esigenza della introduzione del
referendum propositivo.
Per un verso, quindi, si impongono limiti più rigorosi per
l'esercizio del referendum abrogativo, tali da garantire
che effettivamente le richieste siano fondate su un consenso
popolare diffuso e che si eviti un surrettizio uso
"manipolativo", non sempre chiaro nelle intenzioni e nelle
conseguenze, dell'istituto. A tale esigenza si ispira
l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale
che eleva il numero degli elettori e dei consigli regionali,
che possono fare richiesta di referendum, e che esclude
dal referendum abrogativo le leggi necessarie al
funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e quelle
a contenuto costituzionalmente vincolato.
D'altra parte, sarebbe tuttavia estremamente riduttivo
intervenire in materia solo per introdurre limiti e per
imporre restrizioni. L'uso "manipolativo" ha fatto emergere
spinte di democrazia reale che debbono essere recuperate in
modo più razionale. Da qui la proposta, proveniente da più
parti, sin dai tempi della Commissione Bozzi, di potenziare lo
strumento dell'iniziativa legislativa popolare, oggi
scarsamente usato in quanto non in grado di impegnare il
Parlamento. Si prevede così, in caso di mancato dialogo del
Parlamento con le istanze dei cittadini elettori, lo strumento
del referendum propositivo, in precisi ambiti di
intervento e comunque non in materia costituzionale (articolo
1 della proposta). Questo secondo strumento, concepito come
"stimolo rafforzato" al Parlamento, più flessibile, in quanto
elemento di negoziato con i rappresentanti eletti, è opzione
preferenziale. Presenta, quindi, limiti minori per il suo
azionamento, significativamente individuati nel due per cento
degli elettori, ovvero in una quota vicina alla metà dei voti
oggi necessari ad un movimento politico per accedere alla
Camera dei deputati. E' garantita così una presenza
alternativa alle minoranze non più parlamentarizzate dal
sistema elettorale adottato. La compiuta definizione delle
materie sottratte al referendum propositivo (modifiche
costituzionali, tutela delle minoranze, materia tributaria,
rapporti fra Stato-Chiesa e confessioni religiose) ed il
vincolo di omogeneità del progetto proposto rappresentano gli
ulteriori limiti naturali dell'istituto. Il referendum
propositivo, nella forma qui avanzata, è ammissibile solo
quando le Camere non abbiano approvato, entro diciotto mesi
dalla sua presentazione, un progetto di iniziativa popolare.
Su richiesta di una quota sufficientemente significativa di
elettori, pari al due per cento degli aventi diritto al voto
nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati, le
Camere deliberano di sottoporre a referendum i princìpi
fondamentali contenuti nel progetto proposto. Oggetto del
referendum è l'approvazione o il rigetto dei princìpi
fondamentali della proposta di legge di iniziativa popolare.
Il Parlamento procederà a tradurre in legge il progetto che
abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
La disciplina proposta, quindi, rientra nella ricerca
degli istituti di bilanciamento complessivo del nostro sistema
costituzionale, diventata più urgente con l'introduzione del
meccanismo elettorale maggioritario, che può consegnare la
maggioranza dei seggi parlamentari ad una forza o ad una
coalizione di forze politiche che sia minoranza nel Paese.
Essa consente alle minoranze, soprattutto a quelle non
rappresentate, di concorrere alla funzione legislativa quando
siano, anche se solo su singoli problemi, maggioranza del
Paese.