XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1617
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Iniziativa popolare e referendum
propositivo).
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti
ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Ove le Camere non approvino il progetto di cui al secondo
comma entro il termine di diciotto mesi o comunque lo
approvino con modifiche che ne tocchino i princìpi
fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento
degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la
Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino,
entro i successivi sei mesi dalla scadenza del medesimo
termine, che i princìpi fondamentali contenuti in tale
progetto siano sottoposti a referendum propositivo.
La proposta soggetta a referendum propositivo è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
assoluta degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi.
Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi alla data
dello svolgimento del referendum, all'approvazione del
progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono
i princìpi fondamentali approvati con il referendum
propositivo.
Non è ammesso il referendum propositivo su progetti
che comportino modifiche della Costituzione o di leggi
costituzionali, di leggi che garantiscano minoranze
linguistiche o relative alle materie disciplinate negli
articoli 7 e 8. Non è altresì ammesso il referendum
propositivo su progetti che contengano norme meramente
abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non
omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli
oneri previsti.
Non è comunque ammesso il referendum propositivo su
progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni
finanziarie a vantaggio di determinate categorie di
cittadini.
La legge determina le modalità di presentazione dei
progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione
del referendum propositivo, la disciplina dei poteri del
comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del
progetto che nell'eventuale procedura referendaria, compresa
la fase di enucleazione dei princìpi da sottoporre a
referendum propositivo, e l'accesso delle formazioni
politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione,
pubblici e privati.
La legge determina altresì le modalità relative ai criteri
di ammissione dei referendum propositivi, effettuata a
cura dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato
promotore, in data precedente alla raccolta delle
adesioni".
Art. 2.
(Referendum abrogativo).
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 75. - E' indetto referendum popolare
abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un
atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi
degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o
dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. Non è ammesso altresì il
referendum per le leggi necessarie al funzionamento
degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a
contenuto costituzionalmente vincolato.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La proposta soggetta a referendum deve avere ad
oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine la legge
che determina le modalità di attuazione del referendum
abrogativo stabilisce i criteri per la separazione delle
richieste di referendum, determinandone i limiti e le
condizioni.
La verifica dell'ammissibilità dei referendum
abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale entro un
mese dal deposito della proposta di referendum e prima
che inizi la raccolta delle firme".