XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1616




        Onorevoli Colleghi! - Mentre in sede comunitaria è in corso il processo di costruzione della cittadinanza europea secondo le previsioni del Trattato sulla Unione europea, resta aperta la questione dell'integrazione anche nella vita politica e sociale del Paese dei cittadini extracomunitari, che risiedono e lavorano da tempo in Italia.
        La grande riforma della disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, attuata con la legge n. 40 del 1998, poi confluita nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si muove lungo il duplice binario della fermezza e del rigore nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità, e, nel contempo, dello sviluppo delle politiche di accoglienza e di integrazione.
        La politica della fermezza, in virtù delle disposizioni sul controllo delle frontiere, sul contrasto delle organizzazioni dedite alla tratta degli immigrati, nonché sull'espulsione dei clandestini e degli irregolari, in collaborazione con gli stessi Paesi di emigrazione, ha cominciato a dare i suoi frutti positivi.
        Nella vigenza della legge sono stati adottati oltre 40 mila provvedimenti di espulsione che, sommati ai respingimenti e ai rimpatri per riammissione nei Paesi di provenienza, raggiungono la cifra di oltre 100 mila stranieri rimpatriati.
        Riteniamo dunque sia maturo storicamente affrontare anche la questione dei diritti politici degli stranieri extracomunitari residenti in Italia, che, anche recentemente, il Capo dello Stato ha definito una risorsa per il Paese.
        Consideriamo indissolubile il nesso fra integrazione e fermezza.
        Senza rigore nel contrastare criminalità e clandestinità non possono darsi autentica accoglienza e costruzione armoniosa della società multietnica.
        Ma senza strumenti di integrazione la stessa lotta alla criminalità diventa insufficiente e improduttiva.
        La questione della convivenza tra persone di lingua, religione, etnia, costumi, cittadinanze e razze diverse è uno dei nodi centrali per il superamento degli squilibri planetari, per il progresso dei popoli nella solidarietà, per la stessa civile convivenza in Europa e in Italia.
        Sono note le condizioni di vita e di lavoro in cui operano molti degli immigrati nel nostro Paese. Per essi una politica di integrazione non può essere disgiunta dalle più generali conquiste sociali, nei rapporti di lavoro, nell'assistenza, nella tutela della previdenza e della salute, nel diritto alla casa, in grado di sconfiggere la povertà e l'emarginazione anche di tanti nostri cittadini.
        La premessa per una compiuta partecipazione dei lavoratori extracomunitari al processo di universale emancipazione dalle condizioni che ostacolano il pieno sviluppo della persona è rappresentata dalla garanzia costituzionale anche per loro delle libertà e dei diritti politici.
        Non ignoriamo che possano consolidarsi resistenze culturali, sociali, politiche e psicologiche per arrestare questo processo.
        In parte però l'estensione a tutti coloro che risiedono nel territorio nazionale della libertà di riunione (articolo 17 della Costituzione), della libertà di associazione (articolo 18 della Costituzione), della libertà di associarsi in partiti politici (articolo 49 della Costituzione) è già penetrata nella coscienza degli italiani, che avvertono come storicamente superata la distinzione, nella Carta costituzionale, fra diritti e libertà fondamentali riconosciuti ad ogni persona (articolo 2: garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo; articoli 13, 14 e 15: inviolabilità della libertà personale, del domicilio, della corrispondenza; articolo 21: libertà di manifestazione del pensiero; articoli 24 e 25: diritto di agire in giudizio, diritto di difesa, diritto al giudice naturale) e diritti e libertà, pure essi di carattere primario e universale, riservati formalmente soltanto ai cittadini.
        Pertanto la revisione della formulazione di alcune disposizioni costituzionali segna la consacrazione, anche formale, nella Suprema Carta dello Stato, di diritti già accolti nell'ordinamento e di fatto già esercitati.
        E' comunque opportuna la loro solenne proclamazione come principi irreversibili e dunque patrimonio consolidato di una civiltà giuridica che non tollera restringimenti degli spazi di libertà della persona, a prescindere dalla cittadinanza.
        La più delicata e complessa questione dei diritti politici di elettorato attivo e passivo deve essere affrontata nella consapevolezza che la previsione del riconoscimento agli immigrati stabilmente residenti nel nostro Paese del diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche locali, non solo non si risolve in una diminuzione di status e di potere dei cittadini, ma costituisce la condizione primaria per l'integrazione, utile e necessaria per la coesione sociale, la sicurezza, lo sviluppo e l'arricchimento generale delle nostre comunità.
        Il futuro ci prospetta città plurietniche e plurilinguistiche.
        In esse il diritto all'autogoverno, che comporta ricerca solidale del bene comune, deve essere riconosciuto agli abitanti che legano il loro destino alle sorti della città, a prescindere dalla nascita e dalla cittadinanza.
        A questi valori si ispira la presente proposta di legge costituzionale, poiché la dottrina prevalente ritiene che l'estensione agli stranieri del riconoscimento dei diritti propriamente politici non possa attuarsi con la semplice legge ordinaria.
        Gli articoli 1, 2, 4 e 5 trasferiscono nelle libertà fondamentali, che l'ordinamento riconosce a tutti (e non solo ai "cittadini"), i diritti di riunione e di associazione anche politica e il diritto di petizione alle Camere.
        L'articolo 3 riguarda il nesso, politicamente indissolubile per le ragioni espresse, fra elettorato attivo e passivo.
        Nella prospettiva di riconoscere pari diritti e dignità a tutti gli abitanti di un comune, di una provincia o di una regione non ha evidentemente senso affermare la distinzione, pur tecnicamente possibile, fra elettorato attivo e passivo.
        La scissione, con la garanzia di elettorato attivo e la negazione del diritto ad essere eletti, sancirebbe una condizione di minorità dello straniero residente, in contrasto con la finalità di integrazione perseguita e con la fisionomia delle comunità plurinazionali, plurilinguistiche e plurietniche, che le nostre città rapidamente stanno acquisendo.
        Al riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e nelle altre elezioni locali a tutti coloro che siano residenti in Italia da oltre tre anni (secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 della proposta di legge costituzionale) consegue l'esclusione del requisito della cittadinanza per l'accesso alle cariche elettive (terzo comma dell'articolo 48) e agli uffici pubblici (terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione, introdotto dall'articolo 6).
        Le altre disposizioni, recanti modifica dall'articolo 54 della Costituzione sui doveri e funzioni pubbliche e all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum, completano la proposta di legge costituzionale.
        La prima norma è di semplice coordinamento.
        La seconda estende agli stranieri residenti il diritto a partecipare al referendum per le leggi in materia di autonomie locali.
        Onorevoli colleghi, non ci nascondiamo le difficoltà e le possibili resistenze culturali e politiche all'approvazione di questa significativa e radicale riforma costituzionale. Riteniamo però che solo la forte assunzione, in tutta la comunità nazionale, dei princìpi di solidarietà e di progressiva uguaglianza delle condizioni di libertà garantisce ai cittadini, e soprattutto alle future generazioni, un avvenire di progresso nella pace e nella civile convivenza.




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