XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1616
Onorevoli Colleghi! - Mentre in sede comunitaria è in
corso il processo di costruzione della cittadinanza europea
secondo le previsioni del Trattato sulla Unione europea, resta
aperta la questione dell'integrazione anche nella vita
politica e sociale del Paese dei cittadini extracomunitari,
che risiedono e lavorano da tempo in Italia.
La grande riforma della disciplina dell'immigrazione e
sulla condizione dello straniero, attuata con la legge n. 40
del 1998, poi confluita nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, si muove lungo il duplice binario
della fermezza e del rigore nell'azione di contrasto
all'immigrazione clandestina e alla criminalità, e, nel
contempo, dello sviluppo delle politiche di accoglienza e di
integrazione.
La politica della fermezza, in virtù delle disposizioni
sul controllo delle frontiere, sul contrasto delle
organizzazioni dedite alla tratta degli immigrati, nonché
sull'espulsione dei clandestini e degli irregolari, in
collaborazione con gli stessi Paesi di emigrazione, ha
cominciato a dare i suoi frutti positivi.
Nella vigenza della legge sono stati adottati oltre 40
mila provvedimenti di espulsione che, sommati ai respingimenti
e ai rimpatri per riammissione nei Paesi di provenienza,
raggiungono la cifra di oltre 100 mila stranieri
rimpatriati.
Riteniamo dunque sia maturo storicamente affrontare anche
la questione dei diritti politici degli stranieri
extracomunitari residenti in Italia, che, anche recentemente,
il Capo dello Stato ha definito una risorsa per il Paese.
Consideriamo indissolubile il nesso fra integrazione e
fermezza.
Senza rigore nel contrastare criminalità e clandestinità
non possono darsi autentica accoglienza e costruzione
armoniosa della società multietnica.
Ma senza strumenti di integrazione la stessa lotta alla
criminalità diventa insufficiente e improduttiva.
La questione della convivenza tra persone di lingua,
religione, etnia, costumi, cittadinanze e razze diverse è uno
dei nodi centrali per il superamento degli squilibri
planetari, per il progresso dei popoli nella solidarietà, per
la stessa civile convivenza in Europa e in Italia.
Sono note le condizioni di vita e di lavoro in cui operano
molti degli immigrati nel nostro Paese. Per essi una politica
di integrazione non può essere disgiunta dalle più generali
conquiste sociali, nei rapporti di lavoro, nell'assistenza,
nella tutela della previdenza e della salute, nel diritto alla
casa, in grado di sconfiggere la povertà e l'emarginazione
anche di tanti nostri cittadini.
La premessa per una compiuta partecipazione dei lavoratori
extracomunitari al processo di universale emancipazione dalle
condizioni che ostacolano il pieno sviluppo della persona è
rappresentata dalla garanzia costituzionale anche per loro
delle libertà e dei diritti politici.
Non ignoriamo che possano consolidarsi resistenze
culturali, sociali, politiche e psicologiche per arrestare
questo processo.
In parte però l'estensione a tutti coloro che risiedono
nel territorio nazionale della libertà di riunione (articolo
17 della Costituzione), della libertà di associazione
(articolo 18 della Costituzione), della libertà di associarsi
in partiti politici (articolo 49 della Costituzione) è già
penetrata nella coscienza degli italiani, che avvertono come
storicamente superata la distinzione, nella Carta
costituzionale, fra diritti e libertà fondamentali
riconosciuti ad ogni persona (articolo 2: garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo; articoli 13, 14 e 15: inviolabilità
della libertà personale, del domicilio, della corrispondenza;
articolo 21: libertà di manifestazione del pensiero; articoli
24 e 25: diritto di agire in giudizio, diritto di difesa,
diritto al giudice naturale) e diritti e libertà, pure essi di
carattere primario e universale, riservati formalmente
soltanto ai cittadini.
Pertanto la revisione della formulazione di alcune
disposizioni costituzionali segna la consacrazione, anche
formale, nella Suprema Carta dello Stato, di diritti già
accolti nell'ordinamento e di fatto già esercitati.
E' comunque opportuna la loro solenne proclamazione come
principi irreversibili e dunque patrimonio consolidato di una
civiltà giuridica che non tollera restringimenti degli spazi
di libertà della persona, a prescindere dalla cittadinanza.
La più delicata e complessa questione dei diritti politici
di elettorato attivo e passivo deve essere affrontata nella
consapevolezza che la previsione del riconoscimento agli
immigrati stabilmente residenti nel nostro Paese del diritto
di eleggere e di essere eletti alle cariche locali, non solo
non si risolve in una diminuzione di status e di potere
dei cittadini, ma costituisce la condizione primaria per
l'integrazione, utile e necessaria per la coesione sociale, la
sicurezza, lo sviluppo e l'arricchimento generale delle nostre
comunità.
Il futuro ci prospetta città plurietniche e
plurilinguistiche.
In esse il diritto all'autogoverno, che comporta ricerca
solidale del bene comune, deve essere riconosciuto agli
abitanti che legano il loro destino alle sorti della città, a
prescindere dalla nascita e dalla cittadinanza.
A questi valori si ispira la presente proposta di legge
costituzionale, poiché la dottrina prevalente ritiene che
l'estensione agli stranieri del riconoscimento dei diritti
propriamente politici non possa attuarsi con la semplice legge
ordinaria.
Gli articoli 1, 2, 4 e 5 trasferiscono nelle libertà
fondamentali, che l'ordinamento riconosce a tutti (e non solo
ai "cittadini"), i diritti di riunione e di associazione anche
politica e il diritto di petizione alle Camere.
L'articolo 3 riguarda il nesso, politicamente
indissolubile per le ragioni espresse, fra elettorato attivo e
passivo.
Nella prospettiva di riconoscere pari diritti e dignità a
tutti gli abitanti di un comune, di una provincia o di una
regione non ha evidentemente senso affermare la distinzione,
pur tecnicamente possibile, fra elettorato attivo e
passivo.
La scissione, con la garanzia di elettorato attivo e la
negazione del diritto ad essere eletti, sancirebbe una
condizione di minorità dello straniero residente, in contrasto
con la finalità di integrazione perseguita e con la fisionomia
delle comunità plurinazionali, plurilinguistiche e
plurietniche, che le nostre città rapidamente stanno
acquisendo.
Al riconoscimento del diritto di elettorato attivo e
passivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e
nelle altre elezioni locali a tutti coloro che siano residenti
in Italia da oltre tre anni (secondo comma dell'articolo 48
della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 della proposta
di legge costituzionale) consegue l'esclusione del requisito
della cittadinanza per l'accesso alle cariche elettive (terzo
comma dell'articolo 48) e agli uffici pubblici (terzo comma
dell'articolo 51 della Costituzione, introdotto dall'articolo
6).
Le altre disposizioni, recanti modifica dall'articolo 54
della Costituzione sui doveri e funzioni pubbliche e
all'articolo 75 della Costituzione in materia di
referendum, completano la proposta di legge
costituzionale.
La prima norma è di semplice coordinamento.
La seconda estende agli stranieri residenti il diritto a
partecipare al referendum per le leggi in materia di
autonomie locali.
Onorevoli colleghi, non ci nascondiamo le difficoltà e le
possibili resistenze culturali e politiche all'approvazione di
questa significativa e radicale riforma costituzionale.
Riteniamo però che solo la forte assunzione, in tutta la
comunità nazionale, dei princìpi di solidarietà e di
progressiva uguaglianza delle condizioni di libertà garantisce
ai cittadini, e soprattutto alle future generazioni, un
avvenire di progresso nella pace e nella civile convivenza.