XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1616
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Diritto di riunione).
1. Il primo comma dell'articolo 17 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza
armi".
Art. 2.
(Diritto di associazione).
1. Il primo comma dell'articolo 18 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale".
Art. 3.
(Diritto di elettorato).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione
sono inseriti i seguenti:
"Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni
regionali, comunali e provinciali e nelle altre elezioni
locali, è riconosciuto a tutti coloro che siano residenti in
Italia da oltre tre anni, ancorché non in possesso della
cittadinanza italiana.
Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è
richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana ad eccezione della cittadinanza".
Art. 4.
(Diritto di associarsi in partiti).
1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 49. - Tutti hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale".
Art. 5.
(Diritto di petizione).
1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 50. - Tutti possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità".
Art. 6.
(Accesso agli uffici pubblici).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della
Costituzione è inserito il seguente:
"Agli uffici pubblici possono accedere anche tutti coloro
che siano residenti in Italia da oltre tre anni, ancorché non
in possesso della cittadinanza italiana, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge".
Art. 7.
(Doveri e funzioni pubbliche).
1. Il secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Coloro cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge".
Art. 8.
(Referendum).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione
è inserito il seguente:
"Al referendum per le leggi in materia di autonomie
locali, come definite dalla legge, hanno il diritto di
partecipare anche tutti coloro che siano residenti in Italia
da oltre tre anni, ancorché non in possesso della cittadinanza
italiana".