XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1612




        Onorevoli Colleghi! - Una delle ragioni fondamentali che ostacolano la mobilità territoriale dei lavoratori (italiani, comunitari ed extra comunitari) è rappresentata dall'onere eccessivo da sostenere per l'abitazione nel luogo di lavoro. Il trasferimento di lavoratori all'interno del Paese o dall'estero verso distretti produttivi avanzati che offrono occupazione comporta infatti per la sistemazione abitativa un costo di affitto, anche per modestissimi alloggi, troppo elevato in relazione al salario contrattuale offerto. Tale costo di regola assorbe, con gli oneri accessori, oltre la metà del salario. In queste condizioni è difficile dunque realizzare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, con pregiudizio sia per la lotta alla disoccupazione sia per lo sviluppo della produzione. Tuttavia, parte degli imprenditori ha mostrato disponibilità a contribuire alla rimozione di questo ostacolo, offrendo un contributo-alloggio al lavoratore, non residente nella provincia ove ha sede l'azienda in cui prestare l'attività lavorativa. La natura retributiva che il contributo assumerebbe, con il conseguente assoggettamento ad imposizione fiscale e contributivo, a carico del lavoratore e del datore di lavoro e l'impossibilità per il datore di lavoro di portare in deduzione tale onere impediscono però l'erogazione di un contributo-alloggio.
        La presente proposta di legge, incidente sulla disciplina degli oneri deducibili e degli oneri sociali, è diretta a rimuovere gli indicati impedimenti.
        All'articolo 1 si stabilisce che i contributi erogati dai datori di lavoro a favore dei dipendenti che non siano residenti nella provincia in cui ha sede l'azienda non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari nei limiti della somma annua complessiva di lire 6 milioni.
        L'articolo 2 dispone che gli imprenditori possano portare in deduzione gli oneri sostenuti per i contributi-alloggio dei lavoratori non residenti, nei medesimi ragionevoli limiti di cui all'articolo 1.
        Questi contributi non concorrono infine alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. In tale senso provvede l'articolo 3.
        Da ultimo, al fine di evitare ogni possibile controversia sulla natura dei contributi-alloggio, l'articolo 4 prevede espressamente che essi non configurano, per nessun effetto, retribuzione ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile.
        E' dunque delineata una disciplina derogatoria del regime attualmente vigente, in base al quale gli oneri sostenuti dalle imprese per la corresponsione dei cosiddetti fringe benefit sono deducibili soltanto nella misura in cui gli stessi costituiscano reddito per i soggetti che ne beneficiano. Si ritiene però che gli effetti positivi sia sul piano economico che sul piano sociale della deroga, compenseranno molto ampiamente il prevedibile minor gettito fiscale.
        Considerato che l'istituto possa essere attivato, nel primo anno, a favore di 10 mila beneficiari e considerato un possibile incremento del 25 per cento su base annua nell'anno successivo, l'onere derivante dall'attuazione della legge può essere stimato in 25 miliardi di lire per l'anno 2001 e in 37,5 miliardi di lire per l'anno 2002. Ad esso si provvede con la copertura finanziaria di cui all'articolo 5.




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