XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1612
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Erogazione a titolo di contributi-alloggio a favore dei
lavoratori non residenti).
1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente le fattispecie che non concorrono
alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-bis) le somme erogate dal datore di lavoro, a
favore di dipendenti che non siano residenti nella provincia
in cui ha sede l'azienda presso la quale essi sono impiegati,
a titolo di parziale o totale contributo per il pagamento del
canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
relativamente a contratti stipulati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, entro il
limite di lire 6 milioni annue per ciascun lavoratore, a
condizione che i contratti siano regolarmente registrati".
Art. 2.
(Deducibilità).
1. Al comma 1-bis dell'articolo 62 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente la deducibilità delle spese per
prestazioni di lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le somme erogate a titolo di contributo per il
pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo a dipendenti che non siano residenti nella provincia
in cui ha sede l'impresa presso la quale i medesimi dipendenti
sono impiegati sono deducibili fino all'importo di lire 6
milioni annue a condizione che i contratti siano regolarmente
registrati".
Art. 3.
(Base imponibile).
1. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, concernente i casi di
esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) le somme erogate dal datore di lavoro, nel
caso di dipendenti che non siano residenti nella provincia in
cui ha sede l'azienda presso la quale essi sono impiegati, a
titolo di parziale o totale contributo per il pagamento del
canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
relativamente a contratti stipulati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, entro il
limite di lire 6 milioni annue, a condizione che i contratti
siano regolarmente registrati".
Art. 4.
(Natura non retributiva del contributo).
1. Le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di
parziale o totale contributo per le finalità di cui alla
presente legge non costituiscono in ogni caso retribuzione ai
sensi dell'articolo 2099 del codice civile.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2001 e a lire 37,5
miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.