XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1612




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Erogazione a titolo di contributi-alloggio a favore dei
lavoratori non residenti).

        1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente le fattispecie che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "i-bis) le somme erogate dal datore di lavoro, a favore di dipendenti che non siano residenti nella provincia in cui ha sede l'azienda presso la quale essi sono impiegati, a titolo di parziale o totale contributo per il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, relativamente a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, entro il limite di lire 6 milioni annue per ciascun lavoratore, a condizione che i contratti siano regolarmente registrati".


Art. 2.

(Deducibilità).

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme erogate a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo a dipendenti che non siano residenti nella provincia in cui ha sede l'impresa presso la quale i medesimi dipendenti sono impiegati sono deducibili fino all'importo di lire 6 milioni annue a condizione che i contratti siano regolarmente registrati".


Art. 3.

(Base imponibile).

        1. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, concernente i casi di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "g-bis) le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso di dipendenti che non siano residenti nella provincia in cui ha sede l'azienda presso la quale essi sono impiegati, a titolo di parziale o totale contributo per il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, relativamente a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, entro il limite di lire 6 milioni annue, a condizione che i contratti siano regolarmente registrati".


Art. 4.

(Natura non retributiva del contributo).

        1. Le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di parziale o totale contributo per le finalità di cui alla presente legge non costituiscono in ogni caso retribuzione ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2001 e a lire 37,5 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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