XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1609




        Onorevoli Colleghi! - Per circostanze naturali, chiaramente intuibili, la maggior parte dei grandi invalidi di guerra è oggi costituita da vittime civili in progressiva diminuzione, soprattutto riguardo alle menomazioni gravissime, mentre la media dei grandi invalidi per causa di servizio rimane costante, con un lieve incremento nel comparto dei gravissimi.
        Le due categorie, pur con distinti trattamenti pensionistici, fruiscono praticamente di una identica normativa in materia di assegni accessori. Di tali assegni fanno parte quelli per assistenza ed accompagnamento attribuiti agli invalidi di 1^ categoria in misura proporzionale alla rilevanza delle distinte menomazioni. Per le particolari necessità di assistenza di cui necessitano, i più gravi, con invalidità comprese tra le lettere A) ed E), numero 1), della tabella E recante le "superinvalidità", allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, ottengono, a domanda ed in aggiunta a tale indennità, l'assegnazione di un militare in servizio obbligatorio di leva con incarico di accompagnatore di grande invalido.
        Oltre quest'accompagnatore, i più gravi possono chiederne altri due ed in alternativa l'attribuzione di integrazioni economiche sostitutive, d'importo e numero stabiliti in relazione al grado di menomazione: il gravissimo può quindi decidere di valersi, oltre che dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'accompagnatore di base, anche dell'apporto di altri due accompagnatori o di un accompagnatore e di una integrazione economica o soltanto delle due integrazioni economiche.
        L'accompagnatore svolge la propria funzione in relazione alla menomazione del grande invalido, tanto che lo stesso Ministero della difesa, per dare al servizio consistenza e flessibilità aderenti alle molteplici situazioni e condizioni, lo ha regolamentato con una serie di disposizioni che integrano e completano la norma. Secondo le circostanze, l'accompagnatore può fungere da autista o persona di fiducia, aiutare nell'adempimento dei quotidiani atti della vita o nel mantenimento di normali rapporti di relazione o, come nel caso del malato mentale grave, nell'inserimento socio-familiare, pur se in un rapporto di continua sorveglianza e sotto la responsabilità di un tutore; può, infine, per situazioni di particolare necessità, essere autorizzato a consumare i pasti ed a pernottare presso l'abitazione del grande invalido.
        Ultimamente, per carenza di giovani in servizio obbligatorio di leva, diminuendo con il numero dei militari, anche i disponibili a ricoprire quest'incarico, tra l'altro volontario, gli invalidi sono stati man mano costretti ad optare, in luogo del secondo e terzo accompagnatore, per le integrazioni economiche sostitutive, conciliando l'assistenza e l'aiuto dell'accompagnatore di base con personale civile assunto in proprio. Così, nella quasi totalità dei casi, si è venuto a configurare un sistema complesso che esplica la propria funzione attraverso la sintesi di più elementi, il cui fondamento sta nell'accompagnatore di base: più grave è la menomazione, maggiore e più significativo ne è l'apporto, sia in termini di partecipazione che di prestazioni, mentre le integrazioni concorrono al completamento temporale e sostanziale della globalità dell'intervento.
        Dalla fine dell'anno 2000, per carenza di militari il Ministero della difesa riesce ad evadere soltanto le richieste con segnalazione nominativa del militare accompagnatore, lasciando la massa degli aventi titolo, in particolare gravissimi e gravi, in enormi disagi e difficoltà.
        Sistemi alternativi per sostituire un aiuto così costante e flessibile possono individuarsi soltanto nell'erogazione di assegni economici attribuiti in relazione alle specifiche necessità personali, cui fino ad oggi l'accompagnatore era tenuto a provvedere, caso per caso, in funzione anche della situazione familiare del grande invalido.
        Purtroppo, il problema della mancanza di militari è esploso all'improvviso sul finire della scorsa legislatura e soltanto indirettamente, durante l'attuazione del "nuovo modello di difesa", per la mancata corrispondenza tra proiezioni e dato reale e per l'imprevista carenza di idonei al servizio militare volontario, si è dovuto tamponare con il personale in servizio militare di leva obbligatoria.
        Che con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria sarebbero sorte difficoltà, era stato già evidenziato dalle associazioni di categoria, che avevano sollecitato i rappresentanti delle diverse parti politiche ad interessarsene fin dal 1999 (atti Camera n. 5995, 6200 e 6701 della XIII legislatura), promuovendo la redazione di un testo, approvato poi in tutta fretta dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e non esaminato in Assemblea per la fine della legislatura. Tale testo può rappresentare un utile punto di partenza per snellire i lavori ed abbreviare i tempi; a tale proposito possono, infatti, essere utilizzati tutti i dati resi disponibili in occasione della discussione sull'atto Camera n. 5995 nella citata Commissione, dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa.
        Necessita, comunque provvedere con urgenza a tale, purtroppo, prevedibile carenza di militari in servizio obbligatorio di leva, che espone a grave disagio cittadini, particolarmente meritevoli nei confronti della Nazione, per non aggravarne le condizioni, in molti casi già ad un minimo vitale. Si tratta, quindi, per un verso di mettere mano ad un lavoro già iniziato nella scorsa legislatura, con il vantaggio di possedere i dati di riferimento necessari ed uno stanziamento iniziale di lire 30 miliardi, anche se disponibile in parte dal 2002 ed in parte dal 2003, per l'altro, di approfondire e migliorare il testo precedente per renderlo più aderente alle effettive necessità, considerando prioritariamente gli invalidi gravissimi ed i gravi, con invalidità ascritte alle lettere A) ed A-bis) della citata tabella E allegata al testo unico, con precedenza per coloro che abbiano fruito di accompagnatore almeno una volta nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, indi procedendo in ordine decrescente in modo da soddisfare entro il 31 dicembre 2005 tutti gli altri aventi diritto, fino a comprendere gli ascritti dalla lettera B), numero 1), e alla lettera E), numero 1), della citata tabella E, con priorità per le menomazioni a maggiore contenuto invalidante, secondo l'ordine di elencazione delle stesse e la data di presentazione delle domande.
        In definitiva, si tende a superare, nell'immediato, per una esigua minoranza di invalidi gravi e gravissimi, una situazione insostenibile, fornendo una prospettiva praticabile per una progressiva e soddisfacente soluzione dell'intera problematica, in piena aderenza alle tutele dovute alle due categorie e senza appesantire di ulteriori incombenze l'amministrazione, assicurando a questi grandi invalidi la possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto delicato.
        Nel quadro normativo in cui si colloca la presente proposta di legge è necessario intervenire anche per adeguare la legislazione in materia di assegni accessori dei grandi invalidi per servizio, già equiparati negli importi ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra dalla legge n. 13 del 1987, al nuovo inquadramento fissato recentemente dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante "Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra". Con tale legge, le somme dovute per integrazione, ai sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 21 del testo unico, sono state trasferite, limitatamente alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, in un assegno di superinvalidità non reversibile, di pari importo.
        L'approvazione della presente proposta di legge potrebbe, infatti, creare confusione per l'esistenza di normative identiche in materia di accertamento delle menomazioni, quantificazione del grado invalidante e corrispondenti trattamenti accessori, ma diversamente applicati in relazione alle somme corrisposte quali integrazioni che, pur erogate nei medesimi importi, per i soli grandi invalidi di guerra dal 18 agosto 2000 figurano nell'assegno di superinvalidità.
        Dopo un periodo di sufficiente sperimentazione dal 1987 al 2001, durato quattordici anni, nel quale si sono potute non soltanto constatare la similitudine e la corrispondenza delle gravi invalidità per causa di guerra e per servizio, ma anche verificare, per quelle per servizio, la provenienza al 90 per cento dal personale dei Corpi militari, dei Corpi militarizzati, della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco (su un totale di circa 6.500 grandi invalidi per servizio, circa 5.800 sono grandi invalidi per servizio militare ed equiparato, di cui 3.800 provenienti dalle Forze armate e circa 2.000 dalla Polizia di Stato e dalla protezione civile e soltanto 700 dai dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni), è opportuno, prendendo atto della similarità di rischio tra atto bellico ed attività operativa della maggior parte di questo personale, procedere alla definitiva unificazione dei trattamenti accessori annessi alle pensioni dirette per causa di guerra e di servizio.
        La presente proposta di legge consta di tre articoli.
        L'articolo 1, composto da sei commi, stabilisce le modalità di transizione verso la nuova situazione che si sta profilando per la fine della leva obbligatoria, fissa gli importi corrispondenti alle necessità di aiuto del grande invalido, valutando qualità e complessità dell'intervento in funzione della gravità delle menomazioni, distinte in cinque fasce, corrispondenti ad invalidità similari per impegno e attenzione richiesti:

            a) al comma 1 si richiamano i princìpi generali della legislazione in materia di assistenza ed accompagnamento dei grandi invalidi per causa di guerra e categorie equiparate, conservando durante la fase di transizione dalla leva obbligatoria a quella volontaria il servizio dell'accompagnatore militare di base;
            b) al comma 2, prendendo atto sia delle crescenti difficoltà della Difesa nel reperimento di militari in servizio obbligatorio di leva cui attribuire l'incarico di accompagnatore di grande invalido, sia della esiguità delle risorse messe a disposizione per il 2002 ed il 2003, si dispone l'attribuzione, in mancanza dell'accompagnatore militare di base, di una indennità equivalente alle fondamentali necessità di aiuto ed assistenza generica, a cominciare dagli invalidi gravissimi e gravi impossibilitati a praticare alternative soddisfacenti, cui non sia stata evasa la richiesta di assegnazione dell'accompagnatore militare;

            c) al comma 3 si determinano in 5 classi le corrispondenze tra menomazioni, singole o raggruppate per fasce di esigenze similari, con l'indicazione degli importi assegnati per provvedere, in luogo dell'accompagnatore di base, alle fondamentali necessità di assistenza ed accompagnamento;

            d) al comma 4 si stabilisce, per gli anni 2002 e 2003, la non applicabilità ai suddetti importi dell'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342;

            e) al comma 5 si determinano entro il 2005, conformemente alla scomparsa del personale in servizio di leva obbligatoria ed alle risorse messe a disposizione, le procedure amministrative per fare fronte ai residui stanziamenti in funzione delle domande rimaste inevase, con criterio prioritario nei confronti delle menomazioni ascritte alle lettere più alte e fino ad esaurimento delle domande;

            f) al comma 6 sono indicati gli enti cui compete la liquidazione di detto assegno.

        All'articolo 2, l'equiparazione degli importi degli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio agli importi dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni dirette dei grandi invalidi di guerra, come stabilita dalla legge n. 13 del 1987, viene estesa alla normativa in materia di assegni annessi alle pensioni di guerra, come recentemente modificata dalla legge n. 236 del 2000, ed, in considerazione dell'assoluta identità normativa e di importi degli assegni accessori annessi alle pensioni di guerra e per servizio, definitivamente omogeneizzata e stabilmente agganciata ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra di 1^ categoria.
        All'articolo 3, viene calcolato l'onere totale derivante dall'attuazione della legge e sono stabilite le modalità di finanziamento. Vengono anche indicate, affinché non vadano disperse, le risorse a tale fine già individuate e stanziate in bilancio per gli anni 2002 e 2003.




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