XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1609
Onorevoli Colleghi! - Per circostanze naturali,
chiaramente intuibili, la maggior parte dei grandi invalidi di
guerra è oggi costituita da vittime civili in progressiva
diminuzione, soprattutto riguardo alle menomazioni gravissime,
mentre la media dei grandi invalidi per causa di servizio
rimane costante, con un lieve incremento nel comparto dei
gravissimi.
Le due categorie, pur con distinti trattamenti
pensionistici, fruiscono praticamente di una identica
normativa in materia di assegni accessori. Di tali assegni
fanno parte quelli per assistenza ed accompagnamento
attribuiti agli invalidi di 1^ categoria in misura
proporzionale alla rilevanza delle distinte menomazioni. Per
le particolari necessità di assistenza di cui necessitano, i
più gravi, con invalidità comprese tra le lettere A) ed E),
numero 1), della tabella E recante le "superinvalidità",
allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni,
ottengono, a domanda ed in aggiunta a tale indennità,
l'assegnazione di un militare in servizio obbligatorio di leva
con incarico di accompagnatore di grande invalido.
Oltre quest'accompagnatore, i più gravi possono chiederne
altri due ed in alternativa l'attribuzione di integrazioni
economiche sostitutive, d'importo e numero stabiliti in
relazione al grado di menomazione: il gravissimo può quindi
decidere di valersi, oltre che dell'indennità di assistenza ed
accompagnamento e dell'accompagnatore di base, anche
dell'apporto di altri due accompagnatori o di un
accompagnatore e di una integrazione economica o soltanto
delle due integrazioni economiche.
L'accompagnatore svolge la propria funzione in relazione
alla menomazione del grande invalido, tanto che lo stesso
Ministero della difesa, per dare al servizio consistenza e
flessibilità aderenti alle molteplici situazioni e condizioni,
lo ha regolamentato con una serie di disposizioni che
integrano e completano la norma. Secondo le circostanze,
l'accompagnatore può fungere da autista o persona di fiducia,
aiutare nell'adempimento dei quotidiani atti della vita o nel
mantenimento di normali rapporti di relazione o, come nel caso
del malato mentale grave, nell'inserimento socio-familiare,
pur se in un rapporto di continua sorveglianza e sotto la
responsabilità di un tutore; può, infine, per situazioni di
particolare necessità, essere autorizzato a consumare i pasti
ed a pernottare presso l'abitazione del grande invalido.
Ultimamente, per carenza di giovani in servizio
obbligatorio di leva, diminuendo con il numero dei militari,
anche i disponibili a ricoprire quest'incarico, tra l'altro
volontario, gli invalidi sono stati man mano costretti ad
optare, in luogo del secondo e terzo accompagnatore, per le
integrazioni economiche sostitutive, conciliando l'assistenza
e l'aiuto dell'accompagnatore di base con personale civile
assunto in proprio. Così, nella quasi totalità dei casi, si è
venuto a configurare un sistema complesso che esplica la
propria funzione attraverso la sintesi di più elementi, il cui
fondamento sta nell'accompagnatore di base: più grave è la
menomazione, maggiore e più significativo ne è l'apporto, sia
in termini di partecipazione che di prestazioni, mentre le
integrazioni concorrono al completamento temporale e
sostanziale della globalità dell'intervento.
Dalla fine dell'anno 2000, per carenza di militari il
Ministero della difesa riesce ad evadere soltanto le richieste
con segnalazione nominativa del militare accompagnatore,
lasciando la massa degli aventi titolo, in particolare
gravissimi e gravi, in enormi disagi e difficoltà.
Sistemi alternativi per sostituire un aiuto così costante
e flessibile possono individuarsi soltanto nell'erogazione di
assegni economici attribuiti in relazione alle specifiche
necessità personali, cui fino ad oggi l'accompagnatore era
tenuto a provvedere, caso per caso, in funzione anche della
situazione familiare del grande invalido.
Purtroppo, il problema della mancanza di militari è
esploso all'improvviso sul finire della scorsa legislatura e
soltanto indirettamente, durante l'attuazione del "nuovo
modello di difesa", per la mancata corrispondenza tra
proiezioni e dato reale e per l'imprevista carenza di idonei
al servizio militare volontario, si è dovuto tamponare con il
personale in servizio militare di leva obbligatoria.
Che con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria
sarebbero sorte difficoltà, era stato già evidenziato dalle
associazioni di categoria, che avevano sollecitato i
rappresentanti delle diverse parti politiche ad interessarsene
fin dal 1999 (atti Camera n. 5995, 6200 e 6701 della XIII
legislatura), promuovendo la redazione di un testo, approvato
poi in tutta fretta dalla Commissione lavoro pubblico e
privato della Camera dei deputati e non esaminato in Assemblea
per la fine della legislatura. Tale testo può rappresentare un
utile punto di partenza per snellire i lavori ed abbreviare i
tempi; a tale proposito possono, infatti, essere utilizzati
tutti i dati resi disponibili in occasione della discussione
sull'atto Camera n. 5995 nella citata Commissione, dal
Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa.
Necessita, comunque provvedere con urgenza a tale,
purtroppo, prevedibile carenza di militari in servizio
obbligatorio di leva, che espone a grave disagio cittadini,
particolarmente meritevoli nei confronti della Nazione, per
non aggravarne le condizioni, in molti casi già ad un minimo
vitale. Si tratta, quindi, per un verso di mettere mano ad un
lavoro già iniziato nella scorsa legislatura, con il vantaggio
di possedere i dati di riferimento necessari ed uno
stanziamento iniziale di lire 30 miliardi, anche se
disponibile in parte dal 2002 ed in parte dal 2003, per
l'altro, di approfondire e migliorare il testo precedente per
renderlo più aderente alle effettive necessità, considerando
prioritariamente gli invalidi gravissimi ed i gravi, con
invalidità ascritte alle lettere A) ed A-bis) della
citata tabella E allegata al testo unico, con precedenza per
coloro che abbiano fruito di accompagnatore almeno una volta
nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della
legge, indi procedendo in ordine decrescente in modo da
soddisfare entro il 31 dicembre 2005 tutti gli altri aventi
diritto, fino a comprendere gli ascritti dalla lettera B),
numero 1), e alla lettera E), numero 1), della citata tabella
E, con priorità per le menomazioni a maggiore contenuto
invalidante, secondo l'ordine di elencazione delle stesse e la
data di presentazione delle domande.
In definitiva, si tende a superare, nell'immediato, per
una esigua minoranza di invalidi gravi e gravissimi, una
situazione insostenibile, fornendo una prospettiva praticabile
per una progressiva e soddisfacente soluzione dell'intera
problematica, in piena aderenza alle tutele dovute alle due
categorie e senza appesantire di ulteriori incombenze
l'amministrazione, assicurando a questi grandi invalidi la
possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia,
capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto
delicato.
Nel quadro normativo in cui si colloca la presente
proposta di legge è necessario intervenire anche per adeguare
la legislazione in materia di assegni accessori dei grandi
invalidi per servizio, già equiparati negli importi ai
corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra dalla
legge n. 13 del 1987, al nuovo inquadramento fissato
recentemente dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n.
236, recante "Disposizioni varie in materia di pensioni di
guerra". Con tale legge, le somme dovute per integrazione, ai
sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 21 del testo
unico, sono state trasferite, limitatamente alle pensioni dei
grandi invalidi di guerra, in un assegno di superinvalidità
non reversibile, di pari importo.
L'approvazione della presente proposta di legge potrebbe,
infatti, creare confusione per l'esistenza di normative
identiche in materia di accertamento delle menomazioni,
quantificazione del grado invalidante e corrispondenti
trattamenti accessori, ma diversamente applicati in relazione
alle somme corrisposte quali integrazioni che, pur erogate nei
medesimi importi, per i soli grandi invalidi di guerra dal 18
agosto 2000 figurano nell'assegno di superinvalidità.
Dopo un periodo di sufficiente sperimentazione dal 1987 al
2001, durato quattordici anni, nel quale si sono potute non
soltanto constatare la similitudine e la corrispondenza delle
gravi invalidità per causa di guerra e per servizio, ma anche
verificare, per quelle per servizio, la provenienza al 90 per
cento dal personale dei Corpi militari, dei Corpi
militarizzati, della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco
(su un totale di circa 6.500 grandi invalidi per servizio,
circa 5.800 sono grandi invalidi per servizio militare ed
equiparato, di cui 3.800 provenienti dalle Forze armate e
circa 2.000 dalla Polizia di Stato e dalla protezione civile e
soltanto 700 dai dipendenti civili delle pubbliche
amministrazioni), è opportuno, prendendo atto della similarità
di rischio tra atto bellico ed attività operativa della
maggior parte di questo personale, procedere alla definitiva
unificazione dei trattamenti accessori annessi alle pensioni
dirette per causa di guerra e di servizio.
La presente proposta di legge consta di tre articoli.
L'articolo 1, composto da sei commi, stabilisce le
modalità di transizione verso la nuova situazione che si sta
profilando per la fine della leva obbligatoria, fissa gli
importi corrispondenti alle necessità di aiuto del grande
invalido, valutando qualità e complessità dell'intervento in
funzione della gravità delle menomazioni, distinte in cinque
fasce, corrispondenti ad invalidità similari per impegno e
attenzione richiesti:
a) al comma 1 si richiamano i princìpi generali
della legislazione in materia di assistenza ed accompagnamento
dei grandi invalidi per causa di guerra e categorie
equiparate, conservando durante la fase di transizione dalla
leva obbligatoria a quella volontaria il servizio
dell'accompagnatore militare di base;
b) al comma 2, prendendo atto sia delle crescenti
difficoltà della Difesa nel reperimento di militari in
servizio obbligatorio di leva cui attribuire l'incarico di
accompagnatore di grande invalido, sia della esiguità delle
risorse messe a disposizione per il 2002 ed il 2003, si
dispone l'attribuzione, in mancanza dell'accompagnatore
militare di base, di una indennità equivalente alle
fondamentali necessità di aiuto ed assistenza generica, a
cominciare dagli invalidi gravissimi e gravi impossibilitati a
praticare alternative soddisfacenti, cui non sia stata evasa
la richiesta di assegnazione dell'accompagnatore militare;
c) al comma 3 si determinano in 5 classi le
corrispondenze tra menomazioni, singole o raggruppate per
fasce di esigenze similari, con l'indicazione degli importi
assegnati per provvedere, in luogo dell'accompagnatore di
base, alle fondamentali necessità di assistenza ed
accompagnamento;
d) al comma 4 si stabilisce, per gli anni 2002 e
2003, la non applicabilità ai suddetti importi
dell'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1
della legge 10 ottobre 1989, n. 342;
e) al comma 5 si determinano entro il 2005,
conformemente alla scomparsa del personale in servizio di leva
obbligatoria ed alle risorse messe a disposizione, le
procedure amministrative per fare fronte ai residui
stanziamenti in funzione delle domande rimaste inevase, con
criterio prioritario nei confronti delle menomazioni ascritte
alle lettere più alte e fino ad esaurimento delle domande;
f) al comma 6 sono indicati gli enti cui compete
la liquidazione di detto assegno.
All'articolo 2, l'equiparazione degli importi degli
assegni accessori dei grandi invalidi per servizio agli
importi dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni
dirette dei grandi invalidi di guerra, come stabilita dalla
legge n. 13 del 1987, viene estesa alla normativa in materia
di assegni annessi alle pensioni di guerra, come recentemente
modificata dalla legge n. 236 del 2000, ed, in considerazione
dell'assoluta identità normativa e di importi degli assegni
accessori annessi alle pensioni di guerra e per servizio,
definitivamente omogeneizzata e stabilmente agganciata ai
corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra di 1^
categoria.
All'articolo 3, viene calcolato l'onere totale derivante
dall'attuazione della legge e sono stabilite le modalità di
finanziamento. Vengono anche indicate, affinché non vadano
disperse, le risorse a tale fine già individuate e stanziate
in bilancio per gli anni 2002 e 2003.