XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1609




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).

        1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

        "I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis), numeri 1) e 2); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".

        2. A decorrere dal 1^ luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese, alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis), numeri 1) e 2), della citata tabella E allegata al testo unico, agli stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscano o abbiano fruito almeno una volta nel triennio precedente di un accompagnatore militare o civile.
        3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato nelle seguenti misure mensili:

            a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A), numero 1), allegata al testo unico, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli ascritti alla medesima tabella E, lettera A), numero 2), affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

            b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A), numero 1), allegata al testo unico, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

            c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A), numeri 1), 3) e 4), secondo comma, allegata al testo unico;

            d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A-bis), numeri 1) e 2), allegata al testo unico.

        4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
        5. Semestralmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni che possono, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che hanno fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere B), numero 1), C), D), ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico, l'assegno sostitutivo è corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.
        6. Alla liquidazione dell'assegno provvedono i competenti dipartimenti provinciali del Tesoro.


Art. 2.

(Assegno di superinvalidità).

        
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2) 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E allegata al testo unico, si applica l'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.
        2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 del presente articolo, il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono abrogati. Conseguentemente, nel sesto comma del medesimo articolo 3, le parole: ", comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto," sono soppresse.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di lire 10 mila milioni per l'anno 2002 e di lire 20 mila milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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