XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1608
Onorevoli Colleghi! - La XIV legislatura dovrà
completare le riforme costituzionali e istituzionali
realizzate o avviate dalla XIII legislatura.
Con il fallimento della terza Commissione bicamerale per
le riforme costituzionali, formalizzato nel giugno 1998, si è
infatti avviata una nuova stagione di riformismo
costituzionale sulla base del metodo cosiddetto "incrementale"
ossia dell'articolo 138 della Costituzione. Il prodotto più
rilevante di questa fase è senza dubbio costituito
dall'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999 che
ha introdotto, sebbene come principio transitorio nel rispetto
dell'autonomia statutaria e della specifica riserva regionale
in materia elettorale, il metodo dell'elezione a suffragio
popolare dei presidenti delle regioni a statuto ordinario
nella prospettiva di un complessivo potenziamento del molo
delle autonomie regionali, analogamente a quanto verificatosi
per i comuni e le province.
Come noto, nella medesima prospettiva vanno considerate le
innovazioni introdotte in ordine al procedimento di
deliberazione e agli ambiti potestativi degli statuti, alla
forma di governo regionale, alle modalità di scioglimento dei
consigli.
Parallelamente, sono state introdotte misure di
rafforzamento dell'autonomia finanziaria regionale con
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive
e la previsione di un addizionale sull'imposta sul reddito
delle persone fisiche istituibile dalle regioni a proprio
favore. Lungo il versante dell'indirizzo
politico-amministrativo, si è prodotto nel tempo il
potenziamento del molo della Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano (parere obbligatorio in ordine agli schemi di disegni
di legge, di decreto legislativo e di regolamento nelle
materie di competenza regionale) sino alla recente
unificazione con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
per le materie ed i compiti di interesse comune (Conferenze
unificate di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281).
Sotto il profilo amministrativo, a Costituzione invariata,
procede, non senza difficoltà, l'imponente opera di attuazione
della legge n. 59 del 1997, cosiddetta "legge Bassanini", di
cui il decreto legislativo n. 112 del 1998 resta certamente
l'atto di maggiore rilievo ed incidenza in ordine al
rafforzamento delle potestà amministrative regionali.
Sul versante della riorganizzazione dei poteri centrali
occorre poi ricordare i fondamentali decreti legislativi nn.
300 e 303 del 1999 che riducono e ridefiniscono i
Ministeri.
A completamento della trascorsa stagione di riforme sta il
disegno di legge costituzionale sull'ordinamento federale
della Repubblica che modifica l'attuale titolo V della
Costituzione.
Come noto la riforma, approvata dal Parlamento ma
attualmente soggetta a "referendum confermativo",
introduce comunque novità rilevanti. Viene assai aumentata la
potestà legislativa primaria delle regioni (senza il vincolo
del rispetto dei princìpi statali); viene ampliato lo spazio
di intervento delle regioni in sede europea; viene abolita la
figura del commissario governativo regionale (ed il relativo
controllo statale); viene introdotto il principio di
sussidiarietà, sia verticale (maggiori poteri agli enti
locali) sia orizzontale (più opportunità per i privati); viene
rafforzato il principio di autonomia finanziaria "di entrata e
di spesa"; è istituito un organismo nuovo ed opportuno come il
consiglio delle autonomie; viene ribadita l'autonomia
statutaria delle regioni, già riconosciuta dalla legge
costituzionale n. 1 del 1999, che avranno ora la possibilità
di approvare autonomamente lo statuto (lo Stato può solo
ricorrere alla Corte costituzionale in caso di conflitto dello
statuto con la Costituzione).
Restano irrisolti, pur alla luce del disegno di legge
costituzionale di riforma, alcuni nodi decisivi: in
particolare quello della partecipazione delle autonomie
territoriali alla funzione legislativa (cosiddetta "Senato
delle Autonomie") e quello del concorso delle regioni nella
designazione dei giudici della Corte costituzionale.
Su tali temi insiste la presente proposta di legge
costituzionale, che fa proprio un progetto largamente
condiviso da presidenti di regioni, sindaci e amministratori
locali dell'Ulivo (riuniti nell'associazione "Autonomie"),
nell'intento di "andare oltre" la legge di revisione ora
soggetta a referendum, completando la riforma
federalista del Paese.
In coerenza ed a completamento del percorso avviato, si
tratta ora dunque di intervenire sull'organizzazione
costituzionale dello Stato - a partire dal Parlamento - al
fine di adeguarne gli assetti ad un coerente disegno federale,
consentendo adeguate forme di rappresentanza e di presenza
delle autonomie che compongono la Repubblica.
In questa direzione la riforma costituzionale che è
affrontata nella presente proposta di legge costituzionale
riguarda, anzitutto, la trasformazione del Senato della
Repubblica quale Camera di rappresentanza diretta delle
autonomie territoriali, superando le incongruenze e gli
appesantimenti del bicameralismo "perfetto" che attualmente
caratterizza (quale caso pressoché unico nel panorama
internazionale) il sistema italiano.
Anche sotto tale profilo, si tratta di modernizzare le
istituzioni del nostro Paese, tenendo conto di consolidate
esperienze straniere.
In concreto la proposta di legge costituzionale si basa
sulla elezione diretta dei senatori in ambito regionale; sullo
snellimento del loro numero, ridimensionato a cento; sulla
attribuzione di due seggi a ciascuna regione, con ripartizione
degli ulteriori seggi in base alla popolazione; su un
significativo raccordo tra i senatori e le corrispondenti
istituzioni regionali.
A quest'ultimo scopo, la proposta di legge costituzionale
prevede che i senatori siano eletti contestualmente
all'Assemblea regionale, e che la loro attività si svolga in
reciproca informazione e collaborazione - nei modi definiti
dallo statuto regionale - con l'Assemblea regionale e i
rappresentanti delle autonomie locali. D'altronde, a
rafforzare la vocazione autonomista del nuovo Senato federale
della Repubblica si prevede anche la facoltà di
partecipazione, con diritto di parola, alle sedute da parte
dei presidenti delle regioni.
Coerentemente alla connotazione autonomista data al Senato
federale della Repubblica, si delinea un diverso molo delle
due Camere nel processo legislativo. In sostanza, si
individuano:
a) un nucleo ristretto di oggetti fondamentali
(quali politica estera e rapporti internazionali dello Stato,
cittadinanza, organi dello Stato, eccetera) che devono essere
disciplinati con leggi approvate dalle due Camere;
b) argomenti che, riguardando più strettamente le
autonomie (dagli statuti speciali delle regioni alla
legislazione elettorale ed agli organi di governo degli enti
locali), sono affidati in via prioritaria al Senato federale
della Repubblica, che decide anche in via definitiva sulle
modifiche eventualmente proposte dalla Camera dei deputati;
c) i rimanenti argomenti (non ricompresi nelle
materie precedenti) sono regolati da leggi esaminate in via
prioritaria dalla Camera dei deputati, chiamata a decidere in
via definitiva sulle modifiche eventualmente proposte dal
Senato federale della Repubblica.
In questi termini, si punta, da un lato, ad attribuire al
Senato spiccati caratteri di autorevolezza, snellezza,
rappresentanza autonomistica dei territori, e dall'altro, ad
eliminare le disfunzionalità, le lentezze, le inutili
duplicazioni dei nostri processi legislativi. Nel
differenziare il molo delle Camere in ordine alla
legislazione, non si tratta qui, invece, del rapporto di
fiducia con il Governo; tema che si ritiene più opportuno
considerare nell'ambito della revisione della forma di
governo.
Analoghi criteri di snellezza ispirano, del resto, anche
il notevole ridimensionamento che si propone in ordine alla
Camera dei deputati, portata a quattrocento membri in luogo
degli attuali seicentotrenta.
Il problema del riassetto degli organi costituzionali
dello Stato, al fine di adeguarli ad una presenza delle
sensibilità e delle istanze autonomistiche, riguarda anche la
composizione della Corte costituzionale. In questa prospettiva
si affida al Senato federale della Repubblica la nomina di
cinque membri, che si affiancano agli altrettanti nominati,
rispettivamente, dalla Camera dei deputati, dal Presidente
della Repubblica, dalle supreme magistrature ordinarie.
Complessivamente la proposta di legge costituzionale
configura una nuova, essenziale fase nella costruzione
coerente di quel "federalismo-solidale" che - contro ogni
tendenza alla disgregazione - costituisce obiettivo
fondamentale più volte sottolineato dal Presidente della
Repubblica e fortemente condiviso dalle autonomie e dalle
forze più avanzate, al fine di valorizzare, nella unitarietà
di intenti, la varietà di potenzialità e di vocazioni dei
territori del nostro Paese.