XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1608
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57 - Il Senato federale della Repubblica è eletto su
base regionale ed è composto da cento senatori eletti dalle
Regioni, dai rappresentanti degli italiani all'estero nonché
dai senatori a vita.
Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione
dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione
della popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
I senatori di ogni Regione sono eletti contestualmente
alle elezioni dell'Assemblea regionale. La legge stabilisce la
disciplina transitoria relativa alla prima elezione e le
misure di coordinamento con i sistemi elettorali regionali.
I senatori restano in carica cinque anni e si rinnovano in
occasione di ogni elezione della corrispondente Assemblea
regionale.
Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca
informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella
Regione e l'Assemblea regionale e il Consiglio delle autonomie
locali.
I presidenti delle Regioni possono partecipare, con
diritto di parola, alle sedute del Senato federale della
Repubblica".
Art. 2.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70 - La funzione legislativa dello Stato è
esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale
della Repubblica.
Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
c) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
perequazione delle risorse finanziarie;
d) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
immigrazione;
e) ordine pubblico e sicurezza;
f) norme generali sull'istruzione;
g) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se
approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni
di legge concernenti:
a) statuti speciali delle Regioni;
b) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
c) princìpi fondamentali della legislazione
concorrente;
d) modifiche territoriali di cui all'articolo
132.
La Camera dei deputati, a richiesta di un terzo dei suoi
componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione,
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al
terzo comma.
Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre
modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica
decide in via definitiva.
Ogni disegno di legge non ricompreso nelle materie di cui
ai commi secondo e terzo è esaminato dalla Camera dei deputati
e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della
Repubblica. Il Senato federale, a richiesta di un terzo dei
suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla
trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta
giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle
quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".
Art. 3.
1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato
della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato
federale della Repubblica".
2. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione la
parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente:
"quattrocento".
3. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta per
cinque anni".
Art. 4.
1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da venti giudici,
nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un
quarto dalla Camera dei i deputati, per un quarto dal Senato
federale della Repubblica, per un quarto dalle supreme
magistrature ordinarie e amministrative".