XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1606
Onorevoli Colleghi! - La situazione del nostro sistema
penitenziario, appare sempre di più segnata da elementi di
drammatica ed insostenibile emergenza, sia per quanto riguarda
i detenuti, sia per ciò che attiene ai compiti ed alle
condizioni dei soggetti istituzionali e di controllo in esso
operanti.
I temi dell'amnistia e dell'indulto, a oltre dieci anni
dall'ultimo provvedimento adottato dal Parlamento, nella XIII
legislatura sono stati in primo piano nel confronto politico e
parlamentare, per le diverse ipotesi di provvedimento
presentate alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, e nella società civile, per gli appelli e le
iniziative assunti in rapporto con il mondo carcerario e
all'interno di esso, e per i riferimenti anche alle ragioni
spirituali e di pensiero espresse in occasione del Giubileo
del 2000.
Fra le ipotesi di proposta che già nella XIII legislatura
si è ritenuto di portare all'esame del Parlamento, non v'è
dubbio che abbiano titolo quelle predisposte da due autorevoli
esponenti della magistratura e del diritto, come il dottor
Francesco Maisto, sostituto procuratore generale di Milano, e
il professore Massimo Pavarini dell'università degli studi di
Bologna, che di seguito riproponiamo integralmente, a
contributo di una valutazione che a nostro avviso il
Parlamento non dovrebbe ulteriormente rinviare.
"1. Nella cultura penalistica e in quella politica da
tempo è condivisa una valutazione fortemente negativa nei
confronti dei provvedimenti indulgenziali. In buona sostanza
lo sfavore nei confronti delle leggi d'amnistia e di indulto -
tenendo criticamente conto delle passate quanto numerose
esperienze - si fonda su un giudizio di fondo difficilmente
contestabile: attraverso detti provvedimenti "eccezionali" non
si dà alcuna soluzione ai problemi critici del sistema
penale-penitenziario italiano (dagli effetti deflativi dei
provvedimenti di clemenza sono stati mediamente assorbiti
nell'arco medio di due anni) e nel contempo si sospenderebbe
momentaneamente la tensione verso una soluzione strutturale e
"fisologica" ai problemi della crisi della giustizia penale
che deve, invece, essere perseguita in una radicale riforma
del sistema penale stesso.
Se questo giudizio di fondo è astrattamente condivisibile,
assai meno lo è con riferimento in concreto alla situazione
del nostro Paese. Chi presta uno sguardo meno svagato e
superficiale alle politiche penali nel lungo periodo - dallo
Stato post-unitario ad oggi - si avvede infatti che sempre e
costantemente si è fatto ricorso ai provvedimenti di clemenza
come risorsa decisiva per il governo della penalità entro i
limiti di volta in volta posti dalle necessità di
compatibilità sistemica. Pertanto niente affatto politica di
eccezione, ma scelta costante ed "ordinaria" volta ad operare
momentanei ma necessari riequilibri tra input ed
output del sistema penale. Ed infatti è bastato che il
sistema della politica si astenesse dall'utilizzare questo
mezzo, che in un solo decennio, questo ultimo, la popolazione
detenuta raddoppiasse e il sistema processuale-penale
pericolosamente si avvicinasse ad uno stato di assoluta
paralisi.
L'esperienza comparata ci insegna che in quasi tutte le
realtà occidentali moderne, i sistemi di giustizia penale - in
quanto dinamicizzati al loro interno da logiche di
autoreferenzialità - corrono il rischio di "uscire di
controllo", per la loro naturale tendenza a favorire una
crescita esponenziale di domande di giustizia a cui nessun
incremento di risorse sarà mai in grado di dare risposta. Ed è
per questo che, in altri Paesi e in altri contesti culturali,
aggiustamenti e riequilibri vengono "fisiologicamente"
implementati all'interno del sistema di giustizia penale
stesso: si pensi alla valvola di sicurezza data dalla
facoltatività dell'azione penale ovvero alla larga
"negoziabilità" della pena e del processo.
Orbene: se contingenze politiche particolarmente avvertite
e sofferte impediscono di adottare queste "tecniche" di
controllo della "produttività", giocoforza il sistema della
politica sarà chiamato permanentemente ad "interferire"
dall'esterno sul sistema della giustizia penale per
determinare, sia pure contingentemente, nuovi livelli di
compatibilità tra risorse e funzioni. E sotto questo punto di
vista, l'intervento del sistema politico è non solo utile, ma
doveroso.
Doveroso e non indebito, se non altro perché se la
politica non si assumesse questo diritto di interferire
dall'"esterno", il sistema della giustizia penale
"naturalmente" sarebbe costretto ad adottare soluzioni di
compensazione "interne" offerte appunto dalla sua progressiva
inefficacia: la prescrizione - ovvero il negare giustizia per
decorso del tempo - di fatto opererebbe inesorabilmente, ma
con un esito pericolosamente delegittimante per il sistema
della giustizia stesso. Come ognuno ben sa, la giustizia
negata per prescrizione ulteriormente accentua i criteri di
selettività della giustizia penale, favorendo prevalentemente
coloro che possono economicamente e culturalmente "resistere"
ai tempi lunghi del processo. Per cui la recuperata efficacia
del sistema criminale finirebbe per "scaricarsi" sui soggetti
più deboli, di fatto immunizzando coloro che possono sostenere
una giustizia lenta e alla fine ineffettiva.
Considerazioni diverse debbono invece valere per chi
paventa l'ennesimo provvedimento clemenziale perché capace di
favorire la connaturata pigrizia del legislatore a mettere
mano ad alcune decisive e da troppo tempo attese riforme
penali che unitariamente intese potrebbero, almeno
astrattamente, operare nel senso anche di una maggiore
efficienza dell'"impresa giustizia".
E' certo da condividere la posizione di chi confida che
solo una drastica riduzione dell'area della criminalizzazione
primaria sia in grado di dare efficienza e effettività al
sistema della giustizia penale. Ma un atteggiamento di
realismo politico ci induce a non confidare troppo in questa
soluzione: anche i Paesi che in quest'ultimo decennio si sono
felicemente confrontati con una riforma del codice penale
(Francia, Germania, Spagna e Portogallo) pur avendo sempre ed
esplicitamente assunto questo obiettivo di politica criminale,
di fatto non sono stati in grado di raggiungerlo. Ed è
seriamente dubitabile che una significativa rinuncia alla
risorsa penale possa effettivamente oggi darsi all'interno di
sistemi sociali di diritto.
Pertanto una maggiore efficienza del sistema della
giustizia penale con più realismo è invece possibile
guadagnarla sul versante di una più estesa negoziabilità in
fase processuale attraverso ad esempio un allargamento delle
ipotesi di patteggiamento, ovvero - come è nella ratio
della recente riforma del giudice unico di primo grado - in
una virtuosa economizzazione delle risorse. Poi certo altro si
potrà guadagnare in efficienza nell'attribuire ad esempio al
giudice di pace alcune significative competenze penali; ovvero
nel dare spazio anche nel nostro ordinamento all'istituto
della mediazione penale. Ma di più: sulla stessa indicazione
offerta dalla commissione per la riforma del codice penale
(Commissione Grosso), la scelta in favore di pene sostitutive
edittalmente diverse da quella privativa della libertà (come
ad esempio il lavoro di pubblica utilità), potrebbe consentire
di produrre una qualche differenziazione processuale che
finirebbe per tradursi anche in una maggiore efficienza del
sistema stesso. Mentre onestamente non ci sembra che si
possano nutrire eccessive speranze in un'ulteriore dilatazione
dei termini della flessibilità della pena in fase esecutiva -
se non appunto limitatamente ad un allargamento dei termini
oggettivi per fruire della liberazione condizionale - perché
allo stato attuale delle risorse rese politicamente
disponibili i circuiti alternativi sono già al limite di
tenuta, oltre i quali l'esecuzione penitenziaria
extra-moenia rischia di diventare una semplice foglia di
fico ad una tendenza decarcerizzante sconsiderata, a meno che
non si decida finalmente di investire di più. Cosa che
auspichiamo senza riserve.
Questo orizzonte di realistico riformismo - rispetto al
quale scientificamente si deve confidare con estrema
moderazione - non soddisfa completamente. Certo - detto
diversamente - piace di meno che un diritto penale veramente
"minimo", tanto nei codici che nelle prassi dei tribunali. Ma
non vorremmo che l'ansia verso il meglio ci sollevasse dal
compito di operare subito - oggi - per il meno peggio.
Comunque, a volere tacere delle diverse opinioni in
merito, rimane comunque la circostanza che, quale strategia si
voglia adottare per dare soluzione a questa crisi di
efficienza del sistema giustizia, il sistema deve potere
contare come pre-condizione su un suo per quanto inadeguato
funzionamento. Infatti nessuna delle riforme messe in atto e
nessuna di quelle che si vorrebbero poter mettere, può entrare
a regime se il sistema si blocca.
A noi non dispiace se il ricorso alla leva della
indulgenza viene etichettato come provvedimento di sola e
limitata nel tempo "narcotizzazione" delle sofferenze della
giustizia. Esso in effetti lo è. La questione che preme
decidere è altra: se la sospensione momentanea del dolore deve
servire per intervenire sulle cause attraverso processi di
riforma, ovvero se si vuole solo rinviare la prossima
emergenza ad un futuro prossimo. La questione ci pare di non
poco conto.
2. Alla emergenza del sistema giustizia si accompagna e si
somma quella del sottosistema carcerario. Come sempre su
questo delicato tema si rischia di parlare tra il patetico, i
buoni sentimenti e l'ovvio. Qualche volta anche con
indifferenza. In estrema sintesi: la situazione è
effettivamente drammatica. Drammatica in primo luogo per i
detenuti. Ma drammatica anche per chi professionalmente opera
in carcere. I termini di questa drammaticità possono essere
sintetizzati in una sola parola, inelegante quanto
emotivamente neutra: sovraffollamento. Ma solo chi conosce la
realtà del carcere sa cosa cela questo termine.
Si dirà che da che esiste il carcere e non solo in Italia,
sempre si è sofferto di questo male. E' vero, ma oggi il
sovraffollamento non indica purtroppo una sofferenza che ci si
possa illudere di sanare naturaliter in tempi brevi.
L'attuale sovraffollamento è infatti originato da un processo
significativo di nuova ri-carcerizzazione iniziato a metà
degli anni novanta che con ogni probabilità si dispiegherà su
un arco di tempo medio-lungo. Oggi la presenza media dei
detenuti è superiore a 54.000; ma questo non indica alcun
"picco" invalicabile. E' ragionevole profetizzare che a fine
anno saremo oltre le 57.000 unità. Insomma tutto lascia
supporre che la popolazione detenuta continuerà a crescere. Se
così purtroppo è, temiamo che non sarà nell'immediato futuro
possibile governare il carcere nel rispetto dei diritti dei
detenuti e inoltre che la qualità dell'impegno professionale
degli operatori penitenziari dovrà essere ulteriormente
ridotta. Per altro - se mai si volesse rispondere al problema
attraverso un programma di nuova edilizia penitenziaria - si
deve tenere conto che per edificare e mettere in funzione un
nuovo carcere necessitano mediamente più di dieci anni.
Il sistema politico non può quindi chiamarsi fuori da chi
l'interroga su come garantire la legalità e il rispetto dei
diritti umani in carcere, già da oggi. Nell'immediato non
esiste altra alternativa che deflazionare per forza di legge
il carcere. Il costo di un provvedimento legislativo deflativo
è oggi prevalentemente politico. La classe politica si avvede
che a questa decisione dovrà prima o poi arrivare, ma teme di
pagare un prezzo eccessivamente alto sul piano del consenso
sociale e quindi politico. Da un lato, inutile nascondercelo,
c'è il timore che attraverso un provvedimento clemenziale di
fatto si operi nel senso di un colpo di spugna rispetto ai
reati di Tangentopoli (senza però riflettere che il destino di
questi - vale a dire la prescrizione - è oramai segnato):
dall'altro lato si paventa che l'opinione pubblica oggi
particolarmente sensibile ai problemi di sicurezza dalla
criminalità predatoria e di strada, intenda ogni provvedimento
clemenziale come un pericoloso arretramento in tema di difesa
sociale (senza poi riflettere che, trattandosi in questo caso
prevalentemente di micro-criminalità, la risposta
sanzionatoria e detentiva sarebbe comunque di breve periodo).
E' certo comunque che questi timori - ove anche in parte
fondati - rischiano nella presente congiuntura di determinare
una situazione di stallo nell'iniziativa politica. Come dire:
tutti alla finestra per vedere chi fa la prima mossa, con il
rischio effettivo che nessuno la faccia.
Ed è per questo motivo che - in ragione solamente delle
nostre competenze professionali e della nostra sensibilità nei
confronti della tutela della società e dei diritti dei
detenuti - confidiamo di potere modestamente contribuire in un
senso positivo ad affrontare l'attuale situazione di crisi,
avanzando una proposta realistica. Si tratta solamente di una
"modesta proposta" per invitare chi ha responsabilità di
governo e politiche a prendere posizione. E per fare ciò, ci è
parso utile offrire una traccia tecnica che mentre recepisce e
tiene nel dovuto conto ad esempio le proposte di legge
recentemente avanzate da alcuni parlamentari, a nostro avviso
sia in grado di segnare i confini all'interno dei quali è
ragionevole sperare in una possibile mediazione politica.
3. Poche parole infine di commento all'articolato
normativo che segue, capace di indicarne sinteticamente la
"filosofia".
Riteniamo che lo spazio di decisione politica nei
confronti di un provvedimento di indulto e di amnistia si
dispieghi oggi tra quello segnato da due limiti, che abbiamo
voluto tracciare nelle due ipotesi estreme: un'amnistia ampia
per i reati sanzionati fino a cinque anni, ma prudentemente
condizionata per alcune tipologie di reato o d'autore e una
più contenuta - di soli tre anni - ma incondizionata".
La presente proposta di legge ha per oggetto "la prima e
più ampia ipotesi di amnistia e di indulto" mentre l'ipotesi
più contenuta è materia di un'altra e contestuale proposta di
legge.
"Secondo quanto previsto dall'articolo 1 è concessa
amnistia per ogni reato per il quale la legge stabilisce una
pena non superiore a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria
sola o congiunta a quella detentiva, oltre ad una tassativa
serie di reati a prescindere dalla pena edittale massima
prevista. Nell'indicare questi ultimi, si è da un lato tenuto
conto, riportandoli, dei reati già contemplati dalla
precedente legislazione in materia di indulto e di amnistia
del 1990 (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1990 e decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del
1990), aggiungendone altri, quali la ricettazione (articolo
648, secondo comma, del codice penale) e i reati connessi
all'offerta di stupefacenti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre l990, n. 309, con la
sola esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione,
estrazione e raffinazione di dette sostanze.
In ragione dei termini assai ampi - anche da un punto di
vista del presumibile effetto deflativo - dei termini di
concessione dell'amnistia, si è ritenuto di essere
particolarmente severi nell'indicazione di alcune esclusioni
oggettive al beneficio. In particolare, oltre a quelle di
norma ricorrenti nei precedenti provvedimenti clemenziali
(quali i reati commessi in occasione di calamità naturali,
l'evasione limitatamente alle ipotesi aggravate di cui al
secondo comma dell'articolo 385 del codice penale, il
commercio e la somministrazione di farmaci guasti ovvero di
sostanze alimentari nocive ovvero infine dei delitti contro la
salute pubblica) si è ritenuto opportuno includere anche una
serie di condotte criminose o direttamente offensive di
interessi collettivi e diffusi (ad esempio: omicidio e lesioni
personali colpose per violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero condotte
penalmente rilevanti in tema di inquinamento delle acque,
produzione di sostanze pericolose, nonché per violazione delle
disposizioni contro l'immigrazione clandestina di cui
all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998; eccetera) ovvero oggi avvertite in termini di
particolare odiosità, come alcuni delitti a sfondo
sessuale.
Ma il cuore del provvedimento è costituito dall'articolo 3
che specifica appunto le ipotesi di amnistia condizionata. Le
ipotesi che si sono tenute presenti sono fondamentalmente sei:
a) condannati definitivi; b) coloro che sono già
stati rinviati a giudizio; c) coloro che già rinviati a
giudizio devono rispondere di un delitto commesso con abuso di
potere o con violazione di doveri inerenti ad una pubblica
funzione o ad un pubblico servizio; d) coloro che almeno
in primo grado sono stati condannati ad una pena superiore ad
anni quattro; e) i condannati almeno in primo grado,
immigrati clandestinamente; f) tutti coloro che non
rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo in oggetto. Per
questi ultimi la amnistia è incondizionata.
Per coloro invece che sono stati condannati
definitivamente per alcuno dei reati di cui all'articolo 1,
l'amnistia è concessa a condizione che costoro, nei cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore della legge,
diano prove effettive e costanti di buona condotta e di
volontà di reinserimento sociale.
Per chi invece è stato già rinviato a giudizio, si prevede
la sospensione anche d'ufficio del procedimento penale per i
successivi cinque anni; decorso tale periodo, se il
beneficiato ha dato prova effettiva e costante di buona
condotta si provvederà ai sensi dell'articolo 129 del codice
di procedura penale, altrimenti il provvedimento di amnistia
verrà revocato, ragione per cui durante il periodo di
sospensione è interrotto il decorso dei termini di
prescrizione.
Orbene, tra coloro che sono già stati rinviati a giudizio,
nei confronti di chi risponde per un delitto commesso con
l'abuso di poteri o con la violazione di doveri inerenti ad
una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, l'amnistia è
concessa a condizione che il beneficiato si dimetta da detta
pubblica funzione o pubblico servizio. Per quanto detta
condizione abbia il contenuto proprio di una pena accessoria,
per altro atipica, in presenza di un provvedimento di amnistia
essa non può definirsi in alcun modo tale. Per chi non ha
subìto il giudizio definitivo, infatti, l'amnistia non solo è
sempre rinunciabile, ma la rinunciabilità assicura il rispetto
di precise esigenze. Pertanto il non adempiere alla condizione
significa che l'interessato esplicitamente non vuole
usufruirne.
Altrettanto deve argomentarsi per le due residue ipotesi
di amnistia condizionata: nel caso che si sia già stati
condannati almeno in primo grado ad una pena compresa tra i
quattro e i cinque anni di reclusione, il beneficio
dell'amnistia è concesso a condizione che già sia stata
riconosciuta la circostanza attenuante dell'avere agito per
motivi di particolare valore morale o sociale, ovvero che il
colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del
danno nonché, ove possibile, alle restituzioni e
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato; qualora sia invece stata irrogata sentenza di condanna
sempre di primo grado nei confronti di chi è immigrato
clandestinamente, l'amnistia è concessa a condizione che chi
ne beneficia abbandoni il territorio dello Stato entro
quindici giorni.
Certamente queste ipotesi di amnistia condizionata segnano
un percorso di ragionevole compromesso che pensiamo possibile
nell'attuale situazione politica. E quindi solo sotto questa
ottica devono essere considerate, anche se è innegabile che
possano suscitare alcune perplessità dogmatiche.
Il fatto che lo straniero immigrato clandestinamente possa
beneficiare dell'amnistia dopo avere già riportato una
sentenza di condanna di primo grado solo se spontaneamente
abbandona lo Stato, dovrebbe rispondere ai timori di chi teme
che la sola efficacia deterrente costituita dall'obbligo di
buona condotta e dalla volontà di reinserimento sociale
possano dimostrarsi inefficaci nel prevenire la commissione di
altri reati. Così per coloro che già sono stati - sia pure in
primo grado - riconosciuti colpevoli e puniti con una pena
compresa tra i quattro e i cinque anni di reclusione, ovvero
per coloro che sono già stati rinviati a giudizio per delitti
commessi con l'abuso di poteri e con la violazione dei doveri,
sembra che le condizioni del risarcimento del danno ovvero
della dimissione dalla pubblica funzione o pubblico servizio
siano un doveroso riconoscimento all'azione di moralizzazione
della vita pubblica ed economica agita in questi anni dal
potere giudiziario. E poi, allo stato attuale della crisi del
sistema giustizia, a bene intendere queste condizioni, ci si
avvede che esse, se adempiute, rappresentano le sole ipotesi
superstiti di efficacia preventiva, sia generale che speciale,
dell'azione delle agenzie repressive. E non è poca cosa.
Per il resto - sia per quanto concerne il computo della
pena per l'applicazione dell'amnistia (articolo 4) sia per
quanto concerne la rinunciabilità all'amnistia (articolo 5) -
si è seguito lo schema tecnico già sperimentato nei precedenti
provvedimenti clemenziali.
Infine l'indulto: esso è concesso nella misura non
superiore a tre anni per le pene detentive ed è revocato se
chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il
quale riporti una condanna detentiva superiore a due anni,
così come il precedente provvedimento di indulto del 1990
(decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990)".
Il tema carcere e le sue problematiche complesse rinviano,
e da lungo tempo, ad interventi legislativi e ad iniziative
politiche e sociali che non attribuiscono ad un provvedimento
di amnistia e di indulto un valore e un'efficacia più ampi
della sua natura emergenziale. Né alcuno fra i firmatari le
diverse proposte di legge in Parlamento, né gli autori del
documento sopra citato, né le associazioni che operano in
rapporto con il sistema penitenziario ed a sostegno dei
diritti del detenuto o in relazione ai problemi della
giustizia penale, appaiono in dissenso su tale punto.
Assume, così, particolare rilievo, ad avviso del
proponente, la raccomandazione che il dottor Maisto e il
professore Pavarini pongono a conclusione del loro documento,
in diretta relazione con le iniziative proposte da Sergio
Cusani per l'associazione Liberi e Sergio Segio del gruppo
Abele ad accompagnamento del provvedimento di amnistia e di
indulto e che, più avanti, richiameremo. La raccomandazione è
che "in attesa che celermente si provveda a portare a termine
- nei tempi certamente non lunghi offerti dagli effetti
deflativi della legge di amnistia ed indulto - quel necessario
processo riformatore del sistema complessivo della giustizia
penale, capace di trovare un nuovo e più avanzato equilibrio
tra efficienza del sistema e tutela dei diritti umani dei
detenuti, è necessario trovare la volontà e le risorse per
governare in senso positivo le conseguenze immediate del
provvedimento clemenziale stesso".
Tra le migliaia di detenuti, condannati o rinviati a
giudizio che improvvisamente riacquisteranno la libertà, non
ci si deve dimenticare che c'è una quota significativa di
soggetti deboli, troppo deboli per resistere all'impatto con
la libertà spesso "selvaggia" che li attende nella società
libera. Giovani tossicodipendenti, immigrati disperati,
ammalati gravi, disagiati psichici. Insomma i soliti "poveri
diavoli", clientela privilegiata del sistema criminale e delle
patrie galere. Difficile pensare che per questi l'amnistia
condizionata ovvero l'indulto revocabile possano "da soli"
giocare un ruolo significativo nel trattenerli dal recidivare.
In mancanza di alternative che permettano un loro regolare
reinserimento nel tessuto sociale e produttivo, per loro la
pena e il carcere non sono un rischio sociale, ma un destino
ineludibile.
E' necessario quindi che al provvedimento di clemenza
immediatamente si accompagnino tutti quegli interventi che
consentano appunto il reinserimento. La delega tra carcere e
società civile non può essere lasciata alle logiche del libero
mercato, che in questo caso vorrebbe dire che ognuno provveda
come meglio crede e può. Essa deve essere assistita, nel senso
di favorire in ogni modo la presa in carico da parte della
società civile di questa popolazione che prima e più che
essere criminale, è solo marginale e marginalizzata.
Le iniziative di reinserimento sociale dei detenuti, con
un contestuale rafforzamento della sicurezza dei cittadini,
secondo Cusani e Segio, dovrebbero essere concepite come un
vero e proprio piccolo "Piano Marshall", avente tre piani di
riferimento: prevenzione, recupero e reinserimento.
Non v'è dubbio, al di là dei pur importanti passi in
avanti compiuti in questi anni, che in ordine alle
problematiche del sistema carcere sia ancor oggi insostenibile
il peso delle misure legislative adottate ma non pienamente
attuate, dei princìpi e dei criteri di equità della pena
disattesi, del fallimento obbligato, in assenza di strumenti e
di risorse adeguati, di molte, seppure non tutte, misure di
reinserimento sociale dei detenuti.
Nessuno fra gli operatori del settore e fra coloro che al
carcere non dedicano un'attenzione superficiale, emergenziale,
né al carcere attribuiscono la responsabilità di affrontare e
risolvere problemi che appartengono all'intera struttura
sociale, dissentono sulla assoluta necessità di valutare tali
problemi con criteri equilibrati, equi, strutturali, ponendo
il nostro Paese al di là delle logiche emergenzialistiche
spesso, se non sempre, ispirate ad una cultura esclusivamente
repressiva che, negli anni, a carico dei soggetti più deboli,
ha aggravato le condizioni di vivibilità nel sistema
penitenziario senza alcun vantaggio per la sicurezza dei
cittadini.
"Prevenzione, recupero e reinserimento sociale vanno
certamente considerati capitoli egualmente indispensabili e
strettamente intrecciati di uno stesso discorso. In tale
senso, possono divenire parti di un "circuito virtuoso", o,
viceversa, costituire gli anelli di una cronica catena di
disfunzionamenti destinata a riprodurre il delitto,
certificando in tale modo la debolezza del sistema
penal-penitenziario, alimentando la sfiducia dei cittadini e
lasciando al corrispettivo economico ed alla vendetta del
castigo la funzione riparativa per la vittima.
Si tratta di creare le premesse, le condizioni e le
opportunità (vale a dire la definizione delle strutture, la
dislocazione delle risorse, la promozione e la formazione
delle competenze) in grado di consentire che (non tutti,
realisticamente) una quota significativa di quanti escono dal
carcere non abbiano a rientrarvi da lì a poco.
Si tratta, in definitiva, di definire e finanziare un
piano straordinario d'azione sociale per sostenere il
reinserimento e tutelare la legalità, collegato al varo
dell'amnistia e dell'indulto e con un impegno distribuito
almeno su un triennio, i cui titoli, possibili e necessari,
corrispondono a quelle che sono le facce più problematiche
della attuale composizione della popolazione detenuta ed in
particolare i malati di AIDS e di altre malattie infettive e i
tossicodipendenti".
Anche sotto questo profilo si concorre, dunque, alle
ragioni di nuove politiche in materia di carcere e di
giustizia penale, di cui un provvedimento di amnistia non è la
base ma oggi, nelle condizioni drammatiche in cui versano i
nostri istituti penitenziari, è la premessa ineludibile.