XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1606
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Amnistia).
1. E' concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero
una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del
codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore
responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale:
1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre
che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo
339 o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o
gravissime ovvero la morte;
2) 372, quando la testimonianza verte su un reato per
il quale è concessa amnistia;
3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto
non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero
la morte;
4) 614, quarto comma (violazione di domicilio),
limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso
con violenza sulle cose;
5) 625 (furto aggravato), qualora ricorra la
circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero
4);
6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra
la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero
7);
7) 648, secondo comma (ricettazione);
d) per ogni reato commesso dal minore di anni
diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso
il perdono giudiziale e senza che si applichino le
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 169
del codice penale;
e) articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle
condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e
raffinazione di sostanze stupefacenti, e articolo 83 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il
quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità
naturali approfittando delle condizioni determinate da tali
eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine
di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo
Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità,
risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione ed
all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II
del libro II del codice penale ed ai reati di falsità in atti
previsti dal capo III del titolo VII del citato libro II del
medesimo codice, quando siano stati compiuti in relazione ad
eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi
di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del
codice penale:
1) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste
dal secondo comma;
2) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza
detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo
comma. Tale esclusione non si applica ai minori di anni
diciotto;
3) 443 (commercio o somministrazione di medicinali
guasti);
4) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
5) 445 (somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica);
6) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica)
primo comma, numero 3), e secondo comma;
7) 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, commi
secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro,
che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo
comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583;
8) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
d) ai reati previsti:
1) dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni;
2) dall'articolo 20, primo comma, lettere b) e
c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, salvo che si
tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in
assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino
limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o
limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano
stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma,
della medesima legge n. 47 del 1985, o il bene non sia
assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello
stesso articolo;
3) dall'articolo 163 del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, salvo che sia conseguita
in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti
autorità;
4) dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
5) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 marzo
1999, n. 152, e successive modificazioni;
6) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334;
7) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Amnistia condizionata).
1. L'amnistia nei confronti dei condannati è sempre
concessa a condizione che costoro, nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, diano
prove effettive e costanti di buona condotta e di volontà di
reinserimento sociale.
2. Qualora il reato per il quale si procede rientri in
quelli previsti dalla presente legge e nei confronti di un
soggetto che sia per il medesimo reato già stato rinviato a
giudizio, il giudice sospende, anche d'ufficio, in ogni stato
e grado, il procedimento per il periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale
periodo il giudice, qualora sussistano le condizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo
129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca
il provvedimento di sospensione. Durante la sospensione
disposta ai sensi del presente comma è interrotto il decorso
dei termini di prescrizione.
3. In ogni stato e grado del processo nei confronti di
coloro che rispondono dei delitti commessi con l'abuso di
poteri o con la violazione di doveri inerenti ad una pubblica
funzione o ad un pubblico servizio, l'amnistia è concessa a
condizione che il beneficiato si dimetta da detta pubblica
funzione o pubblico servizio ovvero provveda al risarcimento
del danno, nonché, ove possibile, alle restituzioni e
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato.
4. Per coloro che sono stati condannati in primo grado ad
una pena superiore a quattro anni, l'amnistia è concessa
qualora ricorra la circostanza attenuante prevista
dall'articolo 62, numero 1), del codice penale, ovvero il
colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del
danno, nonché, ove possibile, alle restituzioni e
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato.
5. Qualora sia già stata irrogata sentenza di condanna di
primo grado nei confronti di cittadini stranieri immigrati
clandestinamente, l'amnistia è concessa a condizione che il
beneficiato abbandoni il territorio dello Stato entro quindici
giorni.
6. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, ove si
accerti che le condizioni ivi previste non sono state
rispettate, l'amnistia ovvero il provvedimento di sospensione
del procedimento penale sono revocati.
Art. 4.
(Computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia).
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun
reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena
derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per
quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie
diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante
dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto
speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista
dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene
conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di
cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati
contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai
numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Quando le
predette circostanze attenuanti concorrono con le circostanze
aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle
prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli
articoli 583 e 625, primo comma, numeri 1) e 4), limitatamente
alla seconda ipotesi, del codice penale. Ai fini
dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle citate
circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale,
anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal
giudice in camera di consiglio nella fase degli atti
preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 468 del
codice di procedura penale.
Art. 5.
(Rinunciabilità all'amnistia).
1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia
esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.
Art. 6.
(Indulto).
1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le
esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice
penale.
3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un delitto non colposo per il
quale riporti una condanna detentiva superiore a due anni.
Art. 7.
(Termini di efficacia).
1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati
commessi fino a tutto il 1^ maggio 2000.