XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1605
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge finanziaria
2001 (legge n. 388 del 2000) ha previsto uno stanziamento di
lire 20 miliardi per l'anno 2002 e di lire 40 miliardi per
l'anno 2003 finalizzato per le "pensioni alle vedove di
guerra".
Detto stanziamento è stato successivamente incrementato
dal Governo rispettivamente di lire 5 miliardi per il 2002 e
di lire 8 miliardi per il 2003 in sede di approvazione da
parte del Senato della Repubblica del disegno di legge atto
Senato n. 4677 della XIII legislatura. Giova ricordare che, in
data 11 maggio 2000, in occasione dell'approvazione al Senato
della Repubblica di un provvedimento recante "Disposizioni
varie in materia di pensioni di guerra", il Governo accolse un
ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato
all'unanimità con il quale si impegnava il Governo stesso a
reperire in sede di legge finanziaria 2001 le risorse
necessarie per "elevare in maniera significativa l'assegno
supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di
guerra".
Ciò nonostante il Senato della Repubblica in data 7 marzo
2001, approvò il citato disegno di legge atto Senato n. 4677
con il quale, inspiegabilmente, ignorava il citato ordine del
giorno, con danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra,
il cui assegno supplementare non trovava in questo testo
alcuna considerazione.
Con detto provvedimento, infatti, si apportavano
miglioramenti del 30 per cento circa sui trattamenti
pensionistici indiretti (tabella N allegata al testo unico)
riservati alle vedove di invalidi ascritti dalla seconda alla
sesta categoria della tabella A, allegata al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1978, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo
unico", vedove che certamente poco hanno subìto i riflessi
dell'invalidità del dante causa.
Si consideri, al riguardo, quali sono le invalidità che
danno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria
per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo, ad
esempio, l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria
della citata tabella A per l'anchilosi di un gomito o
l'amputazione delle ultime tre dita di una mano, per
immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi
obiettivi abbia creato alla propria moglie al punto da
riconoscerle un risarcimento di reversibilità! Di ciò si tenga
conto a fronte della situazione di una vedova di un grande
invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti
superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti, la quale
per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con
rinunce di vario genere e con l'impossibilità di crearsi una
propria indipendenza economica.
Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande
invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà
economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro
sia di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure
avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un
qualsiasi impiego.
Con la presente proposta di legge intendiamo dare piena
attuazione al richiamato ordine del giorno riconoscendo, con
il comma 2 dell'articolo 1, alle vedove dei grandi invalidi di
guerra un aumento dell'assegno supplementare dall'attuale 50
per cento al 58 per cento dell'assegno di superinvalidità
goduto in vita dal dante causa.
Ai sensi del comma 1, si riconosce un aumento pari al 4
per cento della tabella G allegata al testo unico, relativa
alla pensione spettante alle vedove dei caduti e dei grandi
invalidi di guerra.
Al comma 3, si intende estendere il trattamento vedovile
al familiare o ad altra persona convivente con il grande
invalildo che per ragioni diverse non sia stato in grado di
formarsi una famiglia, sempre che tali soggetti dimostrino di
avergli prestato assistenza in vita. Difatti sconcerta dover
rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei
figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e
dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava
categoria, a tali soggetti non venga riconosciuta alcuna forma
di pensione reversibile.
Al comma 4 è previsto di introdurre aumenti alla pensione
di reversibilità spettante alle vedove dalla seconda alla
quinta categoria della tabella N allegata al testo unico,
rispettivamente del 19,16 per cento per la seconda categoria,
del 18,76 per cento per la terza categoria, del 16,01 per
cento per la quarta categoria, del 9,5 per cento per la quinta
categoria, al fine di rapportare tali importi al 35 per cento
della pensione goduta in vita dal dante causa. Nulla si
prevede per le pensioni dalla sesta all'ottava categoria della
medesima tabella N, in quanto esse sono già al di sopra di
tale percentuale.
Il comma 5 stabilisce che per gli anni 2002 e 2003 non si
applica agli aumenti introdotti dalla legge l'adeguamento
automatico previsto dalla legge n. 656 del 1986, onde non
superare lo stanziamento messo a disposizione dal Governo.
Onorevoli colleghi, fermamente convinta dell'esigenza di
tenere fede agli impegni solennemente, e spesso all'unanimità,
assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione
di guerra indiretta e con l'auspicio che vengano, sia pure
parzialmente, accolte le loro legittime aspettative, si
sottopone la presente proposta di legge confidando che vorrete
approvarla con la dovuta sollecitudine.