XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1605




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) ha previsto uno stanziamento di lire 20 miliardi per l'anno 2002 e di lire 40 miliardi per l'anno 2003 finalizzato per le "pensioni alle vedove di guerra".
        Detto stanziamento è stato successivamente incrementato dal Governo rispettivamente di lire 5 miliardi per il 2002 e di lire 8 miliardi per il 2003 in sede di approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge atto Senato n. 4677 della XIII legislatura. Giova ricordare che, in data 11 maggio 2000, in occasione dell'approvazione al Senato della Repubblica di un provvedimento recante "Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra", il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità con il quale si impegnava il Governo stesso a reperire in sede di legge finanziaria 2001 le risorse necessarie per "elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra".
        Ciò nonostante il Senato della Repubblica in data 7 marzo 2001, approvò il citato disegno di legge atto Senato n. 4677 con il quale, inspiegabilmente, ignorava il citato ordine del giorno, con danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra, il cui assegno supplementare non trovava in questo testo alcuna considerazione.
        Con detto provvedimento, infatti, si apportavano miglioramenti del 30 per cento circa sui trattamenti pensionistici indiretti (tabella N allegata al testo unico) riservati alle vedove di invalidi ascritti dalla seconda alla sesta categoria della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", vedove che certamente poco hanno subìto i riflessi dell'invalidità del dante causa.
        Si consideri, al riguardo, quali sono le invalidità che danno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo, ad esempio, l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria della citata tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione delle ultime tre dita di una mano, per immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi obiettivi abbia creato alla propria moglie al punto da riconoscerle un risarcimento di reversibilità! Di ciò si tenga conto a fronte della situazione di una vedova di un grande invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti, la quale per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere e con l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza economica.
        Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro sia di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsiasi impiego.
        Con la presente proposta di legge intendiamo dare piena attuazione al richiamato ordine del giorno riconoscendo, con il comma 2 dell'articolo 1, alle vedove dei grandi invalidi di guerra un aumento dell'assegno supplementare dall'attuale 50 per cento al 58 per cento dell'assegno di superinvalidità goduto in vita dal dante causa.
        Ai sensi del comma 1, si riconosce un aumento pari al 4 per cento della tabella G allegata al testo unico, relativa alla pensione spettante alle vedove dei caduti e dei grandi invalidi di guerra.
        Al comma 3, si intende estendere il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente con il grande invalildo che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia, sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita. Difatti sconcerta dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.
        Al comma 4 è previsto di introdurre aumenti alla pensione di reversibilità spettante alle vedove dalla seconda alla quinta categoria della tabella N allegata al testo unico, rispettivamente del 19,16 per cento per la seconda categoria, del 18,76 per cento per la terza categoria, del 16,01 per cento per la quarta categoria, del 9,5 per cento per la quinta categoria, al fine di rapportare tali importi al 35 per cento della pensione goduta in vita dal dante causa. Nulla si prevede per le pensioni dalla sesta all'ottava categoria della medesima tabella N, in quanto esse sono già al di sopra di tale percentuale.
        Il comma 5 stabilisce che per gli anni 2002 e 2003 non si applica agli aumenti introdotti dalla legge l'adeguamento automatico previsto dalla legge n. 656 del 1986, onde non superare lo stanziamento messo a disposizione dal Governo.
        Onorevoli colleghi, fermamente convinta dell'esigenza di tenere fede agli impegni solennemente, e spesso all'unanimità, assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra indiretta e con l'auspicio che vengano, sia pure parzialmente, accolte le loro legittime aspettative, si sottopone la presente proposta di legge confidando che vorrete approvarla con la dovuta sollecitudine.




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