XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1605




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", è aumentato di lire 113.168 a decorrere del 1^ gennaio 2002 e di ulteriori lire 113.168 a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        2. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico, è elevato dal 50 per cento al 54 per cento dal 1o gennaio 2002 e dal 54 per cento al 58 per cento dal 1^ gennaio 2003 degli assegni di superinvalidità, stabiliti dalla tabella E allegata al testo unico o riferiti alla medesima tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
        3. Gli stessi trattamenti previsti dai commi 1 e 2 competono, altresì, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido.
        4. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al testo unico per gli anni 2002 e 2003 sono sostituiti dagli importi stabiliti dall'allegato 1 annesso alla presente legge.
        5. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 della presente legge non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
        6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 16.360 milioni per l'anno 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato 1
(articolo 1, comma 4)


                dal 1^ gennaio 2002 dal 1^ gennaio 2003
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2^ categoria 3.001.059 3.263.540

3^ categoria 2.667.496 2.896.358

4^ categoria 2.366.980 2.542.512

5^ categoria 2.084.648 2.179.177

6^ categoria 1.840.149 1.840.149

7^ categoria 1.741.509 1.743.509

8^ categoria 1.694.205 1.694.205



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