XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1605
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito
denominato "testo unico", è aumentato di lire 113.168 a
decorrere del 1^ gennaio 2002 e di ulteriori lire 113.168 a
decorrere dal 1^ gennaio 2003.
2. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle
vedove dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 38,
quarto comma, del testo unico, è elevato dal 50 per cento al
54 per cento dal 1o gennaio 2002 e dal 54 per cento al 58 per
cento dal 1^ gennaio 2003 degli assegni di superinvalidità,
stabiliti dalla tabella E allegata al testo unico o riferiti
alla medesima tabella E, di cui in vita usufruiva il grande
invalido.
3. Gli stessi trattamenti previsti dai commi 1 e 2
competono, altresì, in assenza degli aventi titolo, al
familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver
provveduto in vita all'assistenza del grande invalido.
4. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al testo
unico per gli anni 2002 e 2003 sono sostituiti dagli importi
stabiliti dall'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai
sensi dei commi 1 e 2 della presente legge non si applica,
nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico
di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e in
lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 16.360
milioni per l'anno 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a
lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il
2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato 1
(articolo 1, comma 4)
dal 1^ gennaio 2002 dal 1^ gennaio 2003
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2^ categoria 3.001.059 3.263.540
3^ categoria 2.667.496 2.896.358
4^ categoria 2.366.980 2.542.512
5^ categoria 2.084.648 2.179.177
6^ categoria 1.840.149 1.840.149
7^ categoria 1.741.509 1.743.509
8^ categoria 1.694.205 1.694.205