XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1604
Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per
servizio militare più gravemente colpiti, elencati alle
lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella
E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, hanno fin dal termine della guerra
fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale
hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che
costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà
di ogni uomo.
Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato
un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a
persone colpite da cecità totale o da amputazione dei quattro
arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, di
ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di
essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti
interpersonali e relazionali.
Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della
società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da
una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei
rapporti sociali, ha portato all'abolizione del servizio
militare di leva e con esso il venire meno del servizio di
accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto
da giovani militari.
Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non
tenere conto del grave problema che si è posto in termini che
non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi,
i quali, dopo aver riorganizzato la propria vita, vengono
improvvisamente a trovarsi privi di aiuto ed esposti al
rischio dell'isolamento con conseguenze intuibili per il loro
equilibrio psico-fisico.
E' quindi doveroso provvedere, sebbene in forma diversa,
ad assicurare a questi individui un servizio di
accompagnamento sostitutivo dando loro la possibilità di
provvedervi anche con l'assunzione diretta di un
accompagnatore e ciò, sia a servizio di leva definitivamente
abolito (anno 2007) sia, fin da ora, qualora il Ministero
della difesa, nel rispetto del programma di diminuzione dei
militari di leva, non sia più in grado di reperire,
nell'ambito delle aliquote residue, giovani militari di leva
da destinare al servizio di accompagnamento.
D'altro canto, non ci appare praticabile l'ipotesi di
utilizzare per questo compito personale reperito dal servizio
volontario civile che entrerà in vigore nel 2007, sia perché
lascerà scoperta fino a tale data ogni possibilità di
utilizzo, sia perché sarà concretamente difficoltoso, se non
impossibile, reperire giovani che aspirino al servizio civile,
soprattutto in quelle regioni in cui le prospettive di lavoro
sono consistenti e economicamente più gratificanti, e anche
perché i crediti formativi che il servizio civile offrirà per
il successivo inserimento nel mondo del lavoro sconsiglieranno
i giovani ad optare per l'accompagnamento dei grandi invalidi
di guerra.
La presente proposta di legge mira a superare la
problematica prospettata fornendo una soluzione funzionale,
che vede da un lato il grande invalido protagonista
nell'organizzazione della sua quotidianità, e dall'altro pone
lo Stato nella possibilità di adempiere all'obbligo morale e
civile di continuare ad assicurare il servizio di
accompagnamento in questione, senza oberare la propria
amministrazione di nuove incombenze.
Si tratta in effetti di offrire a questi grandi invalidi
la possibilità di remunerare direttamente una persona di
fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito, di per
sé, tanto delicato.
Si è per questo disposta l'erogazione di un assegno
sostitutivo, stabilito alla luce delle retribuzioni
riconosciute dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
i lavoratori domestici, ed erogato nelle misure fissate nel
comma 3 dell'articolo 1, determinate in ordine alla quantità e
alla qualità del servizio prestato, dipendente dalla gravità
delle invalidità dei destinatari del provvedimento.
Stante però il modesto stanziamento in essere,
l'intervento economico in oggetto non potrà ovviamente essere
esteso a tutti gli aventi titolo all'accompagnatore militare,
ma dovrà essere coordinato al graduale venire meno
dell'accompagnatore nel corso dei prossimi anni fino alla
totale abolizione del servizio di leva medesimo. Dovrà inoltre
mirare a corrispondere alle situazioni di maggiore urgenza
ogni volta che il Ministero della difesa o l'Ufficio nazionale
per il servizio civile non siano in grado di fornire
l'accompagnatore richiesto. Il provvedimento che si propone si
informa ai criteri della priorità e della gradualità, senza
disconoscere il diritto all'assegno sostitutivo agli altri
grandi invalidi aventi titolo all'accompagnatore.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si osserva, in
particolare, che l'assegno sostitutivo viene riconosciuto con
priorità a coloro che non possono fare a meno di un
accompagnatore e per i quali gli enti preposti non siano in
grado di garantire il servizio entro un mese dalla
richiesta.