XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1604




        Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno fin dal termine della guerra fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.
        Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o da amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
        Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato all'abolizione del servizio militare di leva e con esso il venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.
        Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non tenere conto del grave problema che si è posto in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, i quali, dopo aver riorganizzato la propria vita, vengono improvvisamente a trovarsi privi di aiuto ed esposti al rischio dell'isolamento con conseguenze intuibili per il loro equilibrio psico-fisico.
        E' quindi doveroso provvedere, sebbene in forma diversa, ad assicurare a questi individui un servizio di accompagnamento sostitutivo dando loro la possibilità di provvedervi anche con l'assunzione diretta di un accompagnatore e ciò, sia a servizio di leva definitivamente abolito (anno 2007) sia, fin da ora, qualora il Ministero della difesa, nel rispetto del programma di diminuzione dei militari di leva, non sia più in grado di reperire, nell'ambito delle aliquote residue, giovani militari di leva da destinare al servizio di accompagnamento.
        D'altro canto, non ci appare praticabile l'ipotesi di utilizzare per questo compito personale reperito dal servizio volontario civile che entrerà in vigore nel 2007, sia perché lascerà scoperta fino a tale data ogni possibilità di utilizzo, sia perché sarà concretamente difficoltoso, se non impossibile, reperire giovani che aspirino al servizio civile, soprattutto in quelle regioni in cui le prospettive di lavoro sono consistenti e economicamente più gratificanti, e anche perché i crediti formativi che il servizio civile offrirà per il successivo inserimento nel mondo del lavoro sconsiglieranno i giovani ad optare per l'accompagnamento dei grandi invalidi di guerra.
        La presente proposta di legge mira a superare la problematica prospettata fornendo una soluzione funzionale, che vede da un lato il grande invalido protagonista nell'organizzazione della sua quotidianità, e dall'altro pone lo Stato nella possibilità di adempiere all'obbligo morale e civile di continuare ad assicurare il servizio di accompagnamento in questione, senza oberare la propria amministrazione di nuove incombenze.
        Si tratta in effetti di offrire a questi grandi invalidi la possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito, di per sé, tanto delicato.
        Si è per questo disposta l'erogazione di un assegno sostitutivo, stabilito alla luce delle retribuzioni riconosciute dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, ed erogato nelle misure fissate nel comma 3 dell'articolo 1, determinate in ordine alla quantità e alla qualità del servizio prestato, dipendente dalla gravità delle invalidità dei destinatari del provvedimento.
        Stante però il modesto stanziamento in essere, l'intervento economico in oggetto non potrà ovviamente essere esteso a tutti gli aventi titolo all'accompagnatore militare, ma dovrà essere coordinato al graduale venire meno dell'accompagnatore nel corso dei prossimi anni fino alla totale abolizione del servizio di leva medesimo. Dovrà inoltre mirare a corrispondere alle situazioni di maggiore urgenza ogni volta che il Ministero della difesa o l'Ufficio nazionale per il servizio civile non siano in grado di fornire l'accompagnatore richiesto. Il provvedimento che si propone si informa ai criteri della priorità e della gradualità, senza disconoscere il diritto all'assegno sostitutivo agli altri grandi invalidi aventi titolo all'accompagnatore.
        Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si osserva, in particolare, che l'assegno sostitutivo viene riconosciuto con priorità a coloro che non possono fare a meno di un accompagnatore e per i quali gli enti preposti non siano in grado di garantire il servizio entro un mese dalla richiesta.




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