XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1604
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261,
di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal
seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle
lettere A), numeri 1 ), 2), 3), 4), secondo comma,
A-bis); B), numero 1); C); D); E), numero 1),
della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche
nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del
servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi
per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della
legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra
affetti da invalidità comunque specificate nella medesima
tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor
militare".
2. A decorrere dal 1^ luglio 2002, qualora gli enti
preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese,
alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da
grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2),
3), 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata
al testo unico, agli stessi compete, a domanda e fino ad
esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da
imposte a condizione che i richiedenti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, fruiscano o abbiano fruito
almeno una volta nel biennio precedente di un accompagnatore
militare o civile.
3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato
nelle seguenti misure mensili:
a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla
tabella E, lettera A), numero 1), allegata al testo
unico, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata
dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla
mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale
assoluta, nonché in favore degli ascritti alla medesima
tabella E, lettera A), numero 2), affetti dalla perdita
anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla
tabella E, lettera A), numero 1), allegata al testo
unico, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata
dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di
un piede o la sua perdita funzionale;
c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla
tabella E, lettera A), numeri 1), 3), 4), secondo comma,
allegata al testo unico;
d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla
tabella E, lettera A-bis), allegata al testo unico.
4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di
cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.
342.
5. Semestralmente, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni
corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e,
fatta salva l'applicazione in via prioritaria della
disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle
risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni
che possono, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi
diritto, dando la precedenza a coloro che hanno fatto
richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio
precedente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai quali gli enti preposti non siano più in grado di
assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante
nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi
invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere
B), numero 1), C), D), ed E), numero 1),
della tabella E allegata al testo unico, l'assegno sostitutivo
è corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.
6. Alla liquidazione dell'assegno sostitutivo provvedono i
competenti dipartimenti provinciali del tesoro.
Art. 2.
(Assegno di superinvalidità).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle
invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e
2), della tabella E allegata al testo unico, si applica
l'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 del
presente articolo, il terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono
abrogati. Conseguentemente, al sesto comma del medesimo
articolo 3, le parole: ", comprese le eventuali integrazioni
di cui ai precedenti commi quarto e quinto," sono
soppresse.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato nella misura massima di lire 10 mila
milioni per l'anno 2002 e di lire 20 mila milioni a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.