XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1602
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che dispone
l'istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte
d'appello e di una sezione di corte d'assise d'appello, di una
sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Catanzaro
e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo
regionale della Calabria, risponde ad un'indifferibile
esigenza percepita come tale non da un'ottica miope, bensì in
una prospettiva che abbraccia l'intero orizzonte della
giurisdizione italiana. La necessità è quella di disegnare
adeguatamente sul territorio nuove piante organiche volte a
porre rimedio alla inefficienza che la giurisdizione mostra
nel garantire ai cittadini alcuni diritti costituzionalmente
sanciti (confronta da ultimo, i princìpi del giusto processo
introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2),
ed affermati, oltretutto, a livello di Convenzioni
internazionali (articolo 6 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955)
proprio per la violazione dei suddetti diritti l'Italia è
stata e continua ad essere, più volte condannata ad opera di
un organismo giurisdizionale internazionale, quale la Corte
europea dei diritti dell'uomo. L'inefficienza, cui si
accennava, si concretizza nell'ingolfamento dei lavori, specie
nelle corti di appello gravate, come si preciserà in
seguito, da amplissime competenze, con dirette conseguenze
quali la lunga durata dei giudizi - che va ben oltre la
"ragionevolezza" -, l'estinzione di reati per decorrenza dei
termini, nonché le difficoltà eminentemente logistiche di
accessibilità per l'utenza dei cittadini agli uffici
giudiziari. I suddetti problemi sono facilmente riscontrabili
in territori popolosi, vasti, con scarse ed inefficienti
infrastrutture, afflitti da fenomeni di criminalità
organizzata con conseguente elevato numero di affari penali e
civili (in rapporto alla media del distretto ed alla
consistenza degli organici), tanto che ai sensi della legge 4
maggio 1998, n. 133, le sedi che rispondono a talune delle
caratteristiche suddette sono ritenute "disagiate" e, proprio
tra queste, delibere del Consiglio superiore della
magistratura hanno individuato Catanzaro, Castrovillari,
Cosenza, Crotone, Paola e Rossano. Già alla luce di tale
sintetico quadro esplicativo si mostrano evidenti le ragioni
per le quali all'attenzione e allo studio degli onorevoli
colleghi è riproposta una proposta di legge che riprende
analoghi progetti di legge presentati nella IV legislatura
(Gullo), nella X (Covello, Perugini), nella XII (Falvo) e
nella XIII legislatura (Palma ed altri) non discusse e non
approvate causa il termine delle suddette legislature, talché
possano escludersi altri essenziali ordini di motivi, quale il
merito.
La corte di appello di Catanzaro è oberata da lavori di
non indifferente rilievo: confluiscono difatti presso
l'ufficio del capoluogo gli affari giudiziari provenienti dai
tribunali di quattro province (Cosenza, Crotone, Vibo Valentia
nonché la stessa Catanzaro), da altri tre tribunali che
operano nel territorio della sola provincia di Cosenza
(Castrovillari, Paola, Rossano), e dal tribunale di Lametia
Terme, complessivamente da ben otto tribunali, quando invece,
istituendo un raffronto esemplificativo, l'altra corte
d'appello che opera sul territorio calabrese (Reggio Calabria)
raccoglie ricorsi provenienti da tre soli tribunali. Ancora,
dei ricorsi presentati presso la corte d'appello di Catanzaro,
una cospicua parte proviene proprio dai suddetti tribunali
della provincia cosentina. Ciò è diretta conseguenza di alcuni
dati caratterizzanti e la geografia del territorio e le
problematiche sociali: per quanto concerne il primo, la
provincia di Cosenza si estende per 6.650 chilometri quadrati,
con una media di ben 112 abitanti per chilometro quadrato; il
territorio occupato è, inoltre, morfologicamente variegato: si
sviluppa tra il golfo di Taranto e la costa tirrenica,
profondamente solcato da valli tra i monti della Sila e la
catena costiera, culmina a nord nel monte Pollino, ciò
comportando, tra gli altri disagi all'utenza, il difficoltoso
raggiungimento della sede di Catanzaro - è noto che il
territorio calabrese sia carente di infrastrutture efficienti
e molti comuni distano dal capoluogo oltre 200 chilometri. Per
quanto riguarda il secondo dato, è il fattore criminalità a
dover essere evidenziato: l'orientamento verso reati quali
estorsioni, usura, traffico di armi e stupefacenti ed il
susseguirsi dei fatti di sangue connessi ai regolamenti di
conti ai vertici delle cosche mafiose registrano inquietanti
incrementi, secondo quanto risulta da relazioni ufficiali
presentate dai più alti responsabili degli uffici giudiziari
del territorio.
Nel prospettare tale quadro esplicativo delle ragioni dei
disagi e delle disfunzioni che avallano l'approvazione della
proposta di legge, non possono tralasciarsi i motivi del
generale appesantimento dei lavori della corte d'appello di
Catanzaro, motivi che poi sono riscontrabili nell'intero
panorama delle corti d'appello del territorio nazionale: la
delega al Governo (legge 16 luglio 1997, n. 254) di emanazione
di decreti (decreti legislativi n. 51 e n. 80 del 1998),
intesi ad istituire, in vista di una più razionale
distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il
giudice unico di primo grado in materia penale, civile, di
lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie, ha comportato
per le corti d'appello l'accrescimento esponenziale delle
proprie competenze: il consistente arretrato e l'aumento dei
tempi di definizione dei processi sono dovuti in gran parte
proprio all'introduzione di tale normativa, che manca della
fondamentale previsione, al pari, di mutamento del complessivo
disegno strutturale delle corti stesse. Nel caso di specie, il
settore penale, accresciuto a causa probabilmente dello
svolgimento dei giudizi di primo grado in via monocratica,
anziché collegiale, come è stato già sottolineato, assorbe
gran parte dei lavori dell'ufficio giudiziario di Catanzaro;
il settore civile registra particolari incrementi nei rami del
lavoro e della previdenza, a causa dell'attribuzione delle
nuove competenze in materia di pubblico impiego, per il numero
cospicuo dei ricorsi provenienti proprio dai tribunali di
Cosenza, Paola e Rossano. Riferibile ancora alla suddetta
riforma è la istituzione della sede del tribunale per i
minorenni nel capoluogo del distretto, con conseguente minore
accessibilità del servizio, in contrasto con l'esigenza che il
giudice tutelare resti un organo decentrato: la creazione di
una sezione distaccata della corte d'appello e di una sezione
distaccata della corte d'assise d'appello di Catanzaro in
Cosenza deve comportare, al pari, dati i gravi problemi di
disagio minorile che la provincia di Cosenza rivela, anche
l'apertura di una sezione distaccata del tribunale per i
minorenni.
Inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89, ha implementato i
compiti spettanti alle corti d'appello: i cittadini in caso di
violazione del termine ragionevole del processo, prima di
rivolgersi alla Corte europea dei diritti d'uomo, devono
presentare domanda di equa riparazione proprio dinanzi alle
corti d'appello che dovrebbero pronunciare un decreto entro
quattro mesi dal deposito del ricorso. La problematica
dell'eccessiva durata dei procedimenti, si riferisce alla
generale questione della inefficienza della giurisdizione, che
come più volte si è avuto modo di evidenziare, interessa, in
modo particolare, determinate sedi disagiate. Ed è proprio la
medesima problematica che fa prospettare come indifferibile
anche la istituzione di una sezione distaccata del tribunale
amministrativo regionale in Cosenza: suddetta corte rivela un
arretrato oneroso di ricorsi in attesa di giudizio.
Prendendo atto di una palpabile esigenza di giustizia da
parte dei cittadini e di un'inadeguata risposta dello Stato,
il miglioramento può e deve avvenire, e la presente proposta
di legge costituisce uno degli strumenti affinché tale
obiettivo possa essere di fatto realizzato.