XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1602
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita in Cosenza una sezione distaccata della
corte di appello, dipendente dalla corte di appello di
Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente
compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza,
Castrovillari, Rossano e Paola.
Art. 2.
1. E' istituita in Cosenza una sezione distaccata della
corte di assise di appello di Catanzaro, con giurisdizione
nella circoscrizione che comprende il circolo della corte
d'assise di Cosenza.
Art. 3.
1. E' istituita in Cosenza una sezione distaccata del
tribunale dei minorenni di Catanzaro, con giurisdizione sul
territorio comprendente la provincia di Cosenza.
Art. 4.
1. E' istituita in Cosenza una sezione distaccata del
tribunale amministrativo regionale della Calabria, con
giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei
circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e
Paola.
Art. 5.
1. Il Presidente del Consiglio di ministri è autorizzato a
stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del
funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1,
2 e 3, nonché a determinare l'organico e le strutture
necessari al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche
degli altri uffici.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri, entro
lo stesso termine previsto al comma 1, è fissata la data di
inizio del funzionamento dell'organo di cui all'articolo 4 e
sono determinati l'organico e le strutture necessari al suo
funzionamento, rivedendo le piante organiche delle altre
sedi.
Art. 6.
1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari previsti agli articoli 1, 2, 3 e 4, gli affari
penali, civili e amministrativi pendenti davanti alle corti di
appello e di assise di appello di Catanzaro, al tribunale per
i minorenni di Catanzaro e al tribunale amministrativo
regionale della Calabria, di competenza dei tribunali di
Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola, sono devoluti alle
sezioni distaccate istituite in Cosenza ai sensi della
presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
procedimenti penali per i quali, alla data di cui al medesimo
comma 1, sia stato già notificato il decreto di citazione,
agli appelli e alle richieste di riesame di cui agli articoli
309 e 310 del codice di procedura penale già in corso, alle
cause civili di vecchio rito che siano state già rimesse al
collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura
civile ed a quelle di nuovo rito dopo la precisazione delle
conclusioni, ai procedimenti di volontaria giurisdizione in
corso, nonché alle cause amministrative già assegnate a
decisione.