XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1600




        Onorevoli Colleghi! L'attività di ricerca del tartufo vanta una tradizione secolare all'interno del nostro Paese ed ancora oggi i cercatori di tartufi sono circa 200.000.
        Tale materia è disciplinata dalla legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752, che all'articolo 3, primo comma, recita testualmente: "La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati". La raccolta dei tartufi, invece è riservata quando viene circoscritta alle tartufarie coltivate e controllate da parte di coloro che le conducono, ovvero dai soci di consorzi volontari per la difesa del tartufo costituiti dai titolari di aziende agricole e forestali, ovvero da coloro che a qualsiasi titolo le conducono.
        Tale norma utilizza una terminologia impropria poiché definisce la suddetta attività come "raccolta" quando, invece, si tratta di "ricerca", essa, infatti, necessita di specializzazione tanto che può essere svolta soltanto previo superamento di un esame che accerti l'idoneità del ricercatore (al quale viene rilasciato un "tesserino autorizzativo di idoneità") e può essere praticata solo con l'ausilio di cani addestrati.
        La legge quadro all'articolo 2 fornisce un elenco dettagliato delle specie di tartufi destinate al consumo nel nostro Paese, mentre all'articolo 6 stabilisce i periodi in cui ne è consentita la ricerca; sia il tartufo bianco (specie più pregiata) sia il tartufo nero possono essere "cercati" anche nelle ore notturne ma, mentre per il primo tale ricerca va senz'altro mantenuta perché garantisce una diluizione dei "tartufai", per quanto riguarda il tartufo nero sarebbe auspicabile mantenere solo la ricerca diurna perché, visto il colore scuro e la maturazione a poca profondità, per esso si rendono difficili le operazioni di scavo e di ricolmatura delle buche, nonché il recupero dei tartufi scagliati lontano dai cani durante la ricerca. Si rende, quindi, necessaria una ristrutturazione dei periodi di ricerca dei tartufi, in modo tale da tenere conto degli effettivi periodi di maturazione delle varie specie.
        In attuazione della legge n. 725 del 1985 le diverse legislazioni regionali configurano tre tipologie principali di attività di ricerca dei tartufi. Ognuna di queste tipologie identifica una diversa fattispecie che, secondo l'esistenza o meno di determinati presupposti d'imposta, può avere un trattamento fiscale diverso per espressa disposizione di legge.
        Ricerca e raccolta di tartufi per usi propri e limitati all'autoconsumo familiare: in questo caso il ricercatore di tartufi svolge la propria attività per mero scopo hobbistico senza fine di lucro, per cui non è ravvisabile alcuna soggettività fiscale passiva poiché non svolge nessuna attività di impresa.
        L'unico adempimento a carattere fiscale è la tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge n. 752 del 1985.
        Ricerca e raccolta dei tartufi principalmente destinati all'autoconsumo ed occasionalmente alla commercializzazione: in questa ipotesi il ricercatore di tartufi è soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ma vi è comunque esclusione dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP).
        Ricerca, raccolta e produzione finalizzate al mercato o comunque alla commercializzazione: in questo caso si tratta di una vera e propria professione abituale sottoposta, pertanto, all'IVA: il ricercatore dovrà munirsi di partiva IVA, tenere la regolare contabilità, nonché procedere alle liquidazioni periodiche e rendere le prescritte dichiarazioni annuali; sarà inoltre assoggettato alle imposte sul reddito e, pertanto, dovrà versare l'IRPEF e l'IRAP; dovrà iscriversi presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, versando i relativi diritti annuali, nonché iscriversi, eventualmente, presso l'ente previdenziale come lavoratore autonomo.
        Dalle considerazioni esposte emerge che il tartufo non è considerato (ai fini fiscali) prodotto agricolo, pertanto i ricercatori non possono beneficiare dei regimi speciali previsti per i produttori agricoli.
        Onorevoli colleghi, la normativa vigente che disciplina la vendita dei tartufi è lacunosa, di difficile applicazione e noncurante delle spese sostenute dai tartufai (mantenimento dei cani, spese veterinarie, spese relative all'automezzo utilizzato, nonché spese relative al tesserino regionale che autorizza la raccolta).
        Inoltre, la stessa disciplina, oltre a considerare solo i guadagni dei ricercatori, prevede un prelievo del 40-60 per cento sui ricavi relativi alla vendita dei tartufi, in quanto questi introiti vanno ad accumularsi a quelli già denunciati.
        Va sottolineata, poi, la notevole importanza rivestita dal ricercatore dal punto di vista socio-ambientale; egli, infatti, provvede ad effettuare attività di tutela ambientale che altrimenti graverebbero sul già precario bilancio statale; ci si riferisce al reimpianto di alberi, alla pulitura di fossi e alla salvaguardia del sottobosco, attività tutte di considerevole importanza per il nostro Paese.
        Tale attività, svolta volontariamente e costantemente dai cercatori, costituisce pertanto un notevole beneficio per la comunità ed un risparmio evidente per le casse statali.
        La proposta di modifica alla normativa fiscale consiste nel riconoscere alla categoria un "bonus fiscale" (sino al limite di lire 10 milioni), che consentirebbe la realizzazione di un duplice obiettivo, ossia permettere ai cercatori di esprimere adeguatamente la loro energia e riconoscere al tempo stesso alle finanze nazionali le giuste richieste che esse attendono dal commercio del tartufo.
        Al fine, inoltre, di fugare dubbi su problemi di costituzionalità della modifica legislativa invocata, si precisa che la nostra legislazione fiscale prevede già diverse forme di agevolazioni indirizzate a specifiche categorie commerciali e imprenditoriali.
        A solo scopo esemplificativo si rammmentano alcuni casi di cosiddetti "regimi speciali": raccolta e rivendita di rottami ferrosi; regime agevolato IVA per le agenzie di viaggi per prestazioni avute al di fuori del territorio dell'Unione europea; regimi del "margine" per i beni usati; commercio dei fiammiferi realizzato dal Consorzio industria fiammiferi; prestazioni di gestori dei telefoni pubblici; vendita al pubblico di biglietti del trasporto pubblico.
        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge merita un urgente esame se è vero, come è vero, che l'attuale disciplina fiscale è meritevole di revisione.




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